Sentenza 29 ottobre 2002
Massime • 1
È legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, in assenza dell'invito, al destinatario dell'atto, a dichiarare o eleggere domicilio al momento della scarcerazione, qualora egli vi abbia già provveduto in precedenza (nella specie, in sede di convalida dell'arresto), indicandolo nello studio del difensore medesimo. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale divenuta irrevocabile, lamentando la nullità, ai sensi dell'art. 171, lett. e)- cod. proc. pen., della notificazione del relativo estratto in mancanza dell'avvertimento previsto dal precedente art. 161, comma 3).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 29/10/2002
Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3207
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 36637/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI CO, nato il [...];
avverso l'ordinanza 17 luglio 2001 della Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino,
lette le conclusioni del Procuratore generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Il 17 gennaio 2000 IA CO è stato tratto in arresto in forza di provvedimento di cumulo e contestuale ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Ancona. Nel cumulo era compresa la condanna di cui alla sentenza 14 giugno 1999 della Corte di appello di Ancona, divenuta irrevocabile (secondo quanto ivi indicato) il 6 ottobre 1999. Contro il provvedimento di cumulo, in data 30 marzo 2001, ha proposto incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., il IA assumendo che la sentenza della Corte d'appello sopra indicata non era passata in giudicato e chiedendo, conseguentemente, la dichiarazione di non esecutività della stessa, la sospensione dell'esecuzione della pena e la restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 175 c.p.p. A sostegno dell'istanza il ricorrente ha addotto che l'estratto della sentenza de qua, pronunciata in contumacia, gli è stato notificato presso l'avv. Chiocci (domicilio eletto in sede di convalida dell'arresto 28 febbraio 1993) e che tale notifica deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 171 lett. e c.p.p., non essendogli stato dato, all'atto della scarcerazione, l'avvertimento dell'obbligo di eleggere domicilio ex art. 161 co. 3 c.p.p.. Con ordinanza 17 luglio 3001 la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'istanza osservando: a) che la nullità comminata dall'art. 171 lett. e c.p.p. non riguarda il caso di specie (in cui una elezione di domicilio vi è stata) ma la diversa ipotesi in cui il mancato invito di cui all'art. 161 co. 1, 2 e 3 c.p.p. abbia determinato la mancata dichiarazione o elezione di domicilio e la conseguente notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. (cioè con il rito previsto per gli irreperibili); b) che l'elezione di domicilio, una volta effettuata, non esige conferme ma, in assenza di revoca, "ha effetto per l'intero ciclo del procedimento".
2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso in Cassazione, tramite il difensore, il IA deducendo violazione di legge. In particolare il ricorrente, ricostruita l'intera vicenda processuale, ribadisce che la conseguenza del mancato invito a dichiarare o eleggere domicilio all'atto della scarcerazione è la nullità delle notifiche successivamente eseguite e chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata (reiterando le proprie argomentazioni e richieste in memoria 24 aprile 2002, di replica alla requisitoria del pubblico ministero).
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
3. Il ricorso è infondato.
L'art. 161 co. 3 c.p.p. detta le modalità con le quali l'imputato, libero o detenuto, deve essere reso edotto della possibilità/necessità di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni: in sede di primo atto compiuto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria con la presenza della persona sottoposta alle indagini ovvero nel primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria, in caso di indagato libero;
all'atto della scarcerazione, in caso di imputato detenuto. L'avviso/invito in questione è diretto a portare a conoscenza dell'indagato/imputato (libero o detenuto che sia) le facoltà e i doveri che gli competono, in relazione all'ulteriore corso del procedimento, con riferimento al sistema delle notifiche. La diversità di disciplina tra imputato libero e detenuto non deriva da situazioni strutturalmente diverse, implicanti necessità di garanzie differenziate, ma dal fatto che durante la detenzione le notifiche sono effettuate ex lege nel luogo di detenzione (art. 156 co. 1 c.p.p.) sì che la necessità della dichiarazione o elezione di domicilio si pone, in concreto, solo al momento della scarcerazione. Ciò posto, è coerente con il sistema e pienamente rispettoso delle garanzie dell'imputato ritenere che l'avviso/invito di cui si tratta, tendendo a consentire la dichiarazione o elezione di domicilio, non è più necessario, per raggiungimento dello scopo, ove tale dichiarazione o elezione sia già intervenuta, e ciò indipendentemente dallo stato di libertà o di detenzione dell'imputato (così, vigente il codice processuale abrogato, Cass., sez. 6. 6 luglio - 24 settembre 1988, Bianchieri, riv. n. 179242).
A tale orientamento interpretativo non osta il disposto dell'art. 171 lett. e, che prevede, in difetto dell'avviso/invito di cui all'art.161 c.p.p., la nullità della notificazione effettuata con il rito degli irreperibili ma non anche di quella effettuata a mani dell'imputato ovvero al domicilio dallo stesso dichiarato o eletto (come risulta univocamente dalla lettera dell'articolo in questione, che fa riferimento alla notificazione "eseguita mediante consegna al difensore", e cioè nel modo previsto dall'art. 161 co. 4 c.p.p., mentre la notifica al domicilio dichiarato o eletto può avvenire mediante consegna a persona diversa dal difensore). Nè - a ben guardare - l'orientamento qui adottato contrasta con quello di cui alla sentenza citata dal ricorrente (Cass., sez. 4, 13 maggio - 1 luglio 1998, Bnehabla, riv. n. 210986: "l'avviso all'imputato detenuto, il quale deve essere scarcerato, che le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, richiesto a pena di nullità dall'art. 161 c.p.p., va dato e verbalizzato solo nei casi di domicilio esistente, correttamente dichiarato o eletto, oppure di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio, sicché l'omessa verbalizzazione in caso di elezione fraudolenta di domicilio inesistente non rende nulla la notificazione avvenuta con la modalità indicata"), che si limita a confermare, al di là dell'ambiguità della massimazione, l'interpretazione tradizionale su un altro punto, e cioè la circostanza che l'avviso/invito de quo è dovuto "solo in relazione all'esercizio della facoltà/onere di domiciliazione" e non è necessario "nell'ipotesi in cui il detenuto liberando dichiari di non avere domicilio" (così, per tutte, Cass., sez. 3, 9 settembre - 13 novembre 1993, Radulovic, riv. n. 195348). Alla stregua di quanto precede il ricorso va respinto con condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003