Sentenza 8 gennaio 2001
Massime • 1
Il carattere discrezionale del potere di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., impedisce che il suo mancato esercizio da parte del giudice di merito possa essere censurato in sede di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2001, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR GI, AV FR, D'ER MI, AE AN, RO SO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L CAPUANA 163, presso lo studio dell'avvocato RUSSO SPENA GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato BISOGNI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
E.T.S. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO - BOURSIER NIUTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato CALAMARO BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 13705/98 proposto da:
EL ON SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L CAPUANA 163, presso lo studio dell'avvocato RUSSO SPENA G., rappresentato e difeso dall'avvocato BISOGNI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
ETS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO - BOURSIER NIUTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato CALAMARO BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 343/98 del Tribunale di NOLA, depositata il 24/03/98 R.G.N. 8/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso previa riunione dei fascicoli, ricorso principale ed incidentale, rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 18/24 marzo 1998 il Tribunale di Nola rigettava gli appelli proposti da SE UC, RA VO, CA D'ER, NI AE, SS DE ON, TO IR e AR RI, nei confronti della E.T.S s.p.a., avverso la sentenza del OR di Pomigliano D'Arco, che aveva respinto le domande dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti intimati dalla E.T.S. agli appellanti, con la reintegrazione ed il risarcimento del danno.
I giudici di secondo grado ritenevano corretta la ricostruzione dei fatti operata dal OR: il giorno 5 giugno 1995 gli appellanti avevano effettuata una violenta occupazione aziendale, con aggressioni fisiche ai colleghi di lavoro e con blocco dell'attività; reputavano pertanto corretta la massima sanzione irrogata.
Rigettavano, inoltre la richiesta di cancellazione di espressioni ritenute offensive e di risarcimento danni avanzata dall'avv. Serino (che assisteva i primi sei lavoratori), ritenendo trattarsi di frasi giustificate dalla necessità di qualificare e definire giuridicamente azioni ed attori, e non gratuitamente offensive.
Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso SE UC, RA VO, CA D'ER, NI AE e TO IR (ric. n. 13696/98) e SS DE ON (ric. n. 13705/98). L'E.T.S. s.p.a. ha resistito con distinti controricorsi, illustrati con memorie.
Motivi della decisione
I due ricorsi, che prospettano gli stessi due motivi di censura, vanno preliminarmente riuniti (art. 335, c.p.c.). Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa vari punti decisivi della controversia.
1-In primo luogo, ricordato che tra le accuse mosse ai licenziati vi era quella di avere tentato una gravissima aggressione con l'uso di una bombola di gas, la difesa dei lavoratori lamenta che il Tribunale ha ignorato la censura avverso la motivazione del OR, il quale aveva ritenuto provata l'introduzione della bombola nei locali nonostante nessun teste li avesse visti introdurla o maneggiarla.
Assume che il OR ha errato nel non ritenere credibile il teste AR - che aveva riferito di aver visto i lavoratori entrare negli uffici senza alcuna bombola e di essere poi andato via - e nel supporre, sulla scorta della testimonianza LU (che si era accorto della presenza della bombola aperta nei corridoi ed aveva chiamato un collega per farla chiudere), che ne fossero stati responsabili i ricorrenti.
Il Tribunale ha ignorato sia la censura che il ragionamento del OR.
2-La difesa sostiene che il OR e il Tribunale hanno omesso di valutare, in ordine all'aggressione al sig. AG, la testimonianza decisiva del sig. EC, il quale, uscito dagli uffici per riporre il borsello in macchina e poi rientrato, aveva visto il LU che chiudeva una bombola di gas e, successivamente, entrato nell'ufficio di AG dal quale provenivano voci concitate, aveva visto lo AG "che parlava con le sette persone sopra nominate". Rileva che la testimonianza EC smentisce quella del teste LU - che aveva dichiarato che i ricorrenti spingevano il capo cantiere AG verso l'uscita dell'ufficio - atteso che il EC aveva riferito di trovarsi nell'ufficio di AG prima che vi entrasse il LU.
3-Il OR prima e il Tribunale poi hanno omesso di considerare che nessun teste, a parte il LU, aveva visto in mano ai licenziati una barramina di ferro. Il teste EC aveva riferito di aver notato in mano al VO solo un bastone di legno.
4-Il OR e il Tribunale hanno omesso di considerare che, secondo quanto riferito dal maresciallo dei carabinieri, il sig. AG gli aveva mostrato il bastone di legno. Se il bastone era finito nelle mani di AG, "evidentemente non era mai stato brandito per minacciare chicchessia".
5-Il OR e il Tribunale hanno omesso di considerare che nessuno ha visto i licenziati strappare la camicia del sig. AG. Il maresciallo dei carabinieri si è limitato a dichiarare di aver appreso tale circostanza da AG.
6-Il OR e il Tribunale hanno omesso di considerare che l'unico teste che ha riferito di essere stato aggredito e di avere assistito all'aggressione del sig. AG è stato il sig. LU. Il Tribunale ha ignorato le censure relative alla credibilità di tale teste, sia per il contrasto con il teste EC (punto 2), sia perché aveva riferito che dalla sua stanza poteva vedere ciò che succedeva in tutte le altre stanze sparse ai lati di un corridoio di 30 metri.
7-Nel punto sette si ritorna a dedurre la mancanza di prova che i licenziati avessero strappato la camicia al sig. AG, aspetto già trattato al punto 5.
8-Si lamenta che il Tribunale, nel respingere la domanda di cancellazione delle frasi ingiuriose contenute nelle avverse difese, ha omesso di valutare l'uso dell'aggettivo "delinquenti"; ed ha altresì omesso di valutare la avversa critica alla frase usata dalla difesa dei ricorrenti ("colpirne uno per educarne cento"), con il tentativo di stabilire un nesso, sia pure freudiano, tra l'avvocato dei ricorrenti ed i terroristi.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 420, primo e secondo comma, 116 e 244 e ss. c.p.c. Si lamenta che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto valore di prova testimoniale alle dichiarazioni rese, in sede di libero interrogatorio, dal sig. AG, legale rappresentante della società.
Il Tribunale ha qualificato il sig. AG come "testimone", affermando inoltre che "non è parte in causa della intera vicenda". Tale vizio ha prodotto "effetti devastanti su tutto l'iter argomentativo e logico condotto nella sentenza".
Il ricorso non è fondato.
In ordine al primo motivo, la Corte rileva che il Tribunale ha integralmente riportato in sentenza la ricostruzione dei fatti operata dal OR sulla scorta delle testimonianze EC, LU e BA, oltre che del maresciallo dei carabinieri Maestro. Secondo il OR il 5 giugno 1995 i ricorrenti si introdussero negli uffici della società ETS siti all'interno della sede di Casalnuovo, intimarono agli impiegati di uscire e chiusero le serrande, valendosi il VO di un bastone ed il RI di una barramina di ferro, aggredirono il LU, spingendolo a terra, aggredirono il capo cantiere AG, spingendolo verso l'uscita; a riprova dell'aggressione nei confronti dello AG il OR osserva che, secondo quanto riferito da più testi, tra cui il maresciallo dei carabinieri, lo AG aveva la camicia strappata all'altezza del braccio.
Il Tribunale dichiara espressamente di condividere la ricostruzione del primo giudice, respingendo il tentativo degli appellanti di screditare le dichiarazioni di LU e AG e di negare ogni responsabilità circa la presenza della bombola di gas, aperta, al centro del corridoio.
Avverso la sentenza del secondo giudice i ricorrenti si limitano, nei punti da 1 a 7, a ripetere argomentazioni in fatto e critiche alla credibilità del teste LU, accompagnate da deduzioni che, sul piano astratto, appaiono di dubbia logica (come quella di cui al punto 4, secondo cui se un bastone viene rinvenuto in possesso di una persona che dichiara di essere stata minacciata, tale bastone "evidentemente" non può essere "mai stato brandito per minacciare chicchessia").
Si tratta, con tutta evidenza di censure inammissibili in sede di legittimità, atteso che tendono a fornire una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa.
Ma, secondo il nostro sistema processuale, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., fra le tante, Cass., 3 marzo 2000 n. 2404). E, di conseguenza, non sussistono vizi di motivazione quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle aspettative e alle deduzioni della parte (cfr. Cass., 2 febbraio 1996 n. 914; 7 gennaio 1983 n. 131). Quanto alla censura mossa con il punto 8, va ribadito che il carattere discrezionale del potere di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive, di cui all'art. 89 c.p.c., impedisce che il suo mancato esercizio possa essere censurato in sede di legittimità (Cass., 8 agosto 1983 n. 5303; 5 settembre 1981 n. 5821). Anche il secondo motivo - con il quale si assume che il
Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto valore di prova testimoniale alle dichiarazioni rese, in sede di libero interrogatorio, dal sig. AG, legale rappresentante della società, con effetti "devastanti" sull'iter logico della sentenza - è infondato.
Come si è veduto a proposito del primo motivo, il Tribunale ha condiviso la ricostruzione del fatto operata dal OR, riportandola alle pagine 6, 7 e 8 della sentenza. E in tale ricostruzione il sig. AG non è mai qualificato testimone, ne' le sue dichiarazioni risultano utilizzate per ritenere provate l'introduzione negli uffici, la estromissione dagli stessi, con atteggiamenti minacciosi (valendosi il VO di un bastone ed il RI di una barramina), degli impiegati, l'aggressione nei confronti del LU e poi dello stesso AG.
È vero che impropriamente il Tribunale riferisce che "gli appellanti tentano di screditare innanzitutto le dichiarazioni dei testimoni LU e AG" (pag. 8), facendo riferimento anche a pag. 9 alla "distruzione critica delle deposizioni LU e AG".
Ma, atteso che la ricostruzione pretorile non considera affatto lo AG come testimone, e che il Tribunale ha fatto propria tale ricostruzione, il rigetto delle critiche degli appellanti avverso "le dichiarazioni dei testimoni LU e AG" costituisce una frase che contiene una semplice imprecisione, che non ha provocato alcun "effetto devastante" sull'iter logico della sentenza. L'affermazione, poi, che "lo AG non è parte in causa" (pag. 9) risulta corretta, atteso che non viene dimostrato quanto sostenuto nel ricorso, che lo AG fosse il legale rappresentante della società.
Dall'esame degli atti di causa, consentito alla Corte quando viene denunciato un error in procedendo, risulta che la società si è costituita sia in primo grado che in appello in persona dell'amministratore unico ing. Renzo Giovannelli e che lo AG si limitò a partecipare all'udienza del 9 novembre 1995 davanti al OR, in forza di procura speciale conferitagli dal nominato amministratore, rispondendo all'interrogatorio libero. Va qui ricordato che nel concetto di parte processuale viene in considerazione la persona da cui o nei confronti della quale è stata proposta la domanda o il suo rappresentante processuale nel caso previsto dall'art. 77 c.p.c., oppure, se parte in giudizio è una persona giuridica, la persona fisica che ne abbia la rappresentanza legale: sono questi i soggetti nei cui confronti può essere dedotto l'interrogatorio formale o il giuramento.
Non è pertanto parte processuale - e potrebbe quindi deporre come teste - chi abbia partecipato al giudizio solo nella qualità di procuratore della società per intervenire, a nome di questa, all'interrogatorio libero previsto dall'art. 420 c.p.c., atteso altresì che il conferimento della relativa procura e la parte avuta nel rendere l'interrogatorio libero non configurano un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio del procuratore, rilevante ex art. 246 c.p.c. (Cass., 13 marzo 1996 n. 2058; 19 maggio 1988 n. 3503). Per tutto quanto esposto i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti della resistente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso, nei confronti della società resistente, delle spese di questo giudizio, che liquida in complessive lire 57.000 per spese, oltre complessive lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2001