Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche nel procedimento di conversione delle pene pecuniarie di competenza del magistrato di sorveglianza, giacché l'art. 75, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 2002, nel menzionare la "fase dell'esecuzione" si riferisce alla fase del procedimento per la sua connotazione sostanziale rispetto alle altre fasi, indipendentemente dall'organo della giurisdizione penale chiamato a compiere attività di esecuzione (v. Corte cost., sentenza n. 139 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2008, n. 42852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42852 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 09/10/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1761
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 003469/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SA AN, N. IL 19/10/1942;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 16/12/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato venga annullato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con decreto del 17 ottobre 2006 il Magistrato di Sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da SA UC, nel procedimento n. 20/06, avente ad oggetto la conversione di pena pecuniaria. Proposto ricorso avverso tale provvedimento, il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza depositata il 19 dicembre 2006, lo rigettava.
In motivazione osservava il giudicante che l'assunto secondo cui il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 2, consentirebbe l'operatività dell'istituto del gratuito patrocinio anche per i procedimenti di competenza del Magistrato di Sorveglianza, non poteva essere condiviso. E invero la norma, col suo riferimento testuale ai "processi di competenza del tribunale di sorveglianza", aveva segnatamente inteso escludere quelli di competenza del magistrato di sorveglianza, posto che altrimenti avrebbe fatto uso della dizione contenuta nel capo 2 del titolo 2 della legge penitenziaria, avrebbe cioè parlato di "magistratura di sorveglianza".
1.2 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione SA UC, chiedendone l'annullamento per violazione di legge.
Ha in particolare lamentato l'esponente che l'ordinanza impugnata viola il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 2, per come interpretato dal Giudice delle leggi nella sentenza 139/1998, ove l'esegesi della norma posta a fondamento della domanda di ammissione è stata considerata costituzionalmente orientata.
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Vincenzo Geraci, ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato venga annullato.
2.1 Il ricorso è fondato.
Secondo il giudice di merito, nel procedimento di conversione delle pene pecuniarie sarebbe di ostacolo alla applicazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato la formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 2, a tenor del quale la disciplina sul patrocinio si applica, "in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico".
Trattasi tuttavia di opinione resistita da considerazioni di ordine testuale, logico e sistematico ben evidenziate nella sentenza 23 aprile 1998 n. 139 della Corte costituzionale: ivi il Giudice delle leggi, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 15 (avente un contenuto praticamente sovrapponibile, per quanto qui interessa, al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, attualmente vigente), nella parte in cui "non prevederebbe il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti che si svolgono avanti al magistrato di sorveglianza", affermò che era errata la premessa interpretativa dalla quale era partito il remittente. Rilevò all'uopo che, sul piano letterale, la norma, parlando di "fase dell'esecuzione", aveva evidentemente inteso riferirsi a tutti gli organi della giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di esecuzione, mentre, sotto il profilo logico, teleologico e sistematico, costituendo la legge sul patrocinio a spese dello Stato attuazione della garanzia di cui all'art. 24 Cost., comma 3, e non imponendo, la norma censurata, in maniera espressa, di escludere l'accesso al beneficio nel procedimento davanti al magistrato di sorveglianza, di questo andava affermata l'ammissibilità, in applicazione del principio per cui tra più interpretazioni possibili va privilegiata quella che dia alla norma un senso conforme al dettato costituzionale.
L'applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio degli esposti criteri interpretativi, ai quali il collegio ritiene di aderire, impone che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova, che si atterrà principi esposti nella presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Penale, il 9 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008