Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5818 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
i t t e , . . . A C C ) E I E P - C U D I E ( D T N . R S I A - R 4 E 6 9 3 1 1 3 L 9 9 1 N T 1 1 T 2 PUBBLICA ITALIANA 7 E S T E N E D A R E I G R S Z T A O N I E E O L TE ASS.581 8 0 1 B L O L P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Gurdice depoce- IO ESTER A CIVILE the infitante.шребшке ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8940/98 Presidente Dott. Vittorio DUVA PREDEN Consigliere Dott. Roberto Cron.12475 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud.10/01/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliata in ROMA MANGANO ANNA MARIA, per diritti L. 3000 1.1.9.APR. 2001 VIA DELLA PINETA SACCHETTI 177 presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato SALVATORE LANZA, difesa dall'avvocato FRANCESCO LOMBARDO LANZA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EM VI;
intimata avverso la sentenza n. 44/98 del Giudice di pace di CATANIA, terza sezione civile, emessa il 22/01/98 e2001 16 depositata il 23/01/98 (R.G. 1290/97); 1 イ udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanniudienza del 10/01/01 dal Battista PETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, che ha concluso per il rigetto del 1° e 4° e l'inammissibilità del 2°, 3° e 5° motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10 luglio 1997 LA Virginia convenne dinanzi al giudice di pace di Catania la si- gnora NG NA RI, sostenendo di averle conse- gnato la somma di lire 1.700.000 per deposito cauziona- le, per la locazione di un appartamento abitativo sito in Catania;
tale somma era stata indebitamente tratte- nuta dalla NG, perché il rapporto non si era potu- to concludere a causa di un suo trasferimento per moti- vi di lavoro in altre città. La NG si costituiva ed eccepiva, in via ricon- venzionale, che il rapporto si era concluso il 18 marzo 1997; che la conduttrice rimase morosa per tre mensili- tà prima di recedere unilateralmente dal rapporto;
che dunque era legittima la acquisizione del deposito cau- zionale. In via preliminare la convenuta eccepiva l'incompetenza per materia del giudice di pace, essendo 2 ? la causa riferita alla competenza funzionale del Preto- re ai sensi dell'art. 8 n. 3 del cod. proc. civile. Istruita la lite, con sentenza del 23 gennaio 1998 il giudice di pace di Catania così decideva: condanna la NG al pagamento in favore della LA, della somma di lire 1.700.000 oltre interes- si legali dalla domanda ed oltre alle spese del presen- te giudizio. Contro la decisione ricorre la NG deducendo cinque motivi di gravame%; non ha svolto difese la con- troparte. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento in relazione al pri- assorbiti gli altri, per le seguenti consi- mo motivo, derazioni. Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 7 primo comma, 8 n. 3 e 38 pri- mo comma cpc, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, per la incompetenza per materia del giudice di pace. Si osserva che "con precisa eccezione riconvenzio- nale la convenuta aveva affermato l'avvenuto perfezio- namento del contratto di locazione de quo e il suo di- ritto, discendente dall'inadempimento di detto contrat- to, di negare la restituzione del deposito cauzionale e di compensare con lo stesso le mensilità di canone non 3 pagate dalla locataria". Alla tesi dell'indebito oggettivo dell'incameramento della cauzione per la mancanza di causa, la convenuta contrappose la tesi del contratto e dell'inadempimento. Per effetto dell'eccezione ricon- venzionale al giudice venne prospettato un tema di de- cisione più ampio, dovendosi pregiudizialmente accerta- re l'esistenza o l'inesistenza del rapporto locatizio, così determinandosi la competenza esclusiva del Pretore ai sensi dell'art. 8 n. 3 del codice di procedura civi- le. Poiché tali argomentazioni trovano riscontro negli atti processuali per la tempestività dell'eccezione e per il suo contenuto, le stesse debbono essere condivi- se, in quanto la tempestiva proposizione della eccezio- ne riconvenzionale determinava l'ampliamento del tema del decidere, che investiva l'esistenza del rapporto di locazione e dunque apparteneva alla competenza per ma- teria del Pretore. Restano così assorbiti gli altri quattro motivi del ricorso che attengono al merito e cioè all'eccezione riconvenzionale circa la concreta esistenza del rappor- to e dell'inadempimento v.2°,3°,4°,5° motivo). Peraltro, per effetto dello ius superveniens, al Pretore è subentrato il giudice unico presso il Tribu- 4 nale di Catania, presso cui la lite dovrà essere rias- sunta. Il giudice del rinvio, che si atterrà alla dichia- rata competenza, provvederà anche in ordine alle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione e dichiara la competenza per materia del Tri- bunale di Catania, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione. Roma 10 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. PKfor Echt 1K IL PRESIDENTE Vitons tou π CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 19. APR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista ) P D G I D E A E E I N T C . C I S I U ( N 9 L E 3 T 9 1 . 4 . , 1 3 9 6 R 7 T - . 1 1 2 1 - 4 A A E S N T E G L E O E E L Z B T O D A I S R I O E R N h5 S