Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 1
L'art. 677, comma secondo bis. cod. proc. pen., nel dettare l'obbligo, per il condannato non detenuto che intenda chiedere una misura alternativa alla detenzione, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, non presuppone affatto che un invito in tal senso debba essere contenuto nell'ordine di esecuzione della pena, con contestuale decreto di sospensione, emesso ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2004, n. 9678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9678 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/02/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 969
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 024153/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AL N. IL 31/10/1969;
avverso DECRETO del 09/04/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Delehaye, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con il decreto di cui in epigrafe il presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarò inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione avanzata da GA SA, in quanto non accompagnata dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista dal comma 2 bis dell'art. 677 c.p.p., introdotto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2001 n. 374, conv. con modif. in legge 15 dicembre 2001 n. 438;
- che avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, il GA, facendo rilevare, nell'essenziale, che l'ordine di esecuzione della pene con contestuale decreto di sospensione non conteneva l'invito a dichiarare o eleggere un domicilio, peraltro già noto al tribunale di sorveglianza, e che, comunque, l'elezione di domicilio era poi stata effettuata con dichiarazione integrativa del difensore del condannato, avv. Rosario Ummarino;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 656, comma 5, c.p.p. prevede soltanto, per quanto qui interessa, che la notifica dell'ordine di esecuzione della pena e del decreto di sospensione sia accompagnata dall'"avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione", con l'ulteriore informazione che ove detta istanza non venga presentata o non sia corredata, quando necessario, dalla certificazione prevista dagli artt. 91, comma 2, e 94, comma 1, del T.U. sugli stupefacenti, "l'esecuzione della pena avrà corso immediato";
- che nessun obbligo di avviso in ordine alla necessità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio è altresì previsto dall'art. 677, comma 2 bis, c.p.p., non potendosi il detto obbligo desumere neppure dal richiamo ivi contenuto alle disposizioni, "in quanto compatibili", di cui all'art. 161 c.p.p., attesa la completezza ed esaustività, sotto il profilo che qui interessa, della disciplina specifica dettata dal citato art. 656, comma 5, c.p.p.;
- che, pertanto, è manifestamente infondata la prima delle dedotte ragioni di doglianza, nulla rilevando in contrario neppure che il tribunale di sorveglianza, secondo quanto si afferma, fosse già a conoscenza del domicilio del condannato, dal momento che la norma di legge richiede tassativamente e chiaramente che la dichiarazione o elezione di domicilio sia comunque fatta "con la domanda con la quale si chiede una misura alternativa"; e ciò in funzione esclusiva della speditezza e sicurezza della relativa procedura, le quali non potrebbero essere allo stesso modo assicurate ove il tribunale di sorveglianza fosse tenuto a basarsi su pregresse conoscenze dei luoghi di residenza o domicilio dell'interessato, i quali, nel frattempo, potrebbero comunque essere mutati;
- che manifestamente infondata è, infine, anche la seconda ragione di doglianza, dal momento che la dichiarazione o elezione di domicilio, in quanto atto personalissimo dell'interessato, non può essere fatta che da quest'ultimo, con esclusione di ogni altro soggetto, ivi compreso il difensore, salvo che sia munito (il che, nella specie, non viene minimamente accennato), di apposita e rituale procura speciale;
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro trecento;
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro trecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004