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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20163 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
dettefserrftrt al-RG Penale Sent. Sez. 1 Num. 20163 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/12/2022 Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 18 ottobre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Bari, ai sensi dell'art. 51-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., sospendeva la misura alternativa della semilibertà che era stata concessa precedentemente al condannato DZ AV e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per le determinazioni in ordine all'eventuale revoca del beneficio. La sospensione era basata sul rilievo che il condannato aveva violato le prescrizioni impostegli in occasione dell'applicazione della misura alternativa. Era emerso, infatti, che il 14 luglio 2021 egli si trovava all'esterno del suo domicilio posto in un campo nomadi e in tale occasione fu ferito da un colpo di arma da fuoco rivoltogli da una persona, a bordo di uno scooter, accompagnata da altri due individui a bordo di un'autovettura. 2. Con ordinanza del 18 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari revocava la suddetta misura alternativa, basandosi sull'episodio descritto. 2. La difesa di DZ AV ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce la violazione dell'art. 51 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. Sostiene che la revoca della misura alternativa delle semilibertà è stata disposta sulla base della valutazione di un singolo episodio, inidoneo a rappresentare validamente la sussistenza delle condizioni per la revoca. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia apparente con riguardo alla violazione del programma di trattamento. In particolare, viene segnalata l'apoditticità delle argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza, notando che DZ AV non violò le prescrizioni impostegli, poiché si trovava in un cortile recintato costituente pertinenza del bungalow in cui abitava all'interno di un campo nomadi. Il ricorrente critica le argomentazioni del Tribunale con riguardo al coinvolgimento di DZ AV in dinamiche criminali, perché dedotto dalla sparatoria che costui aveva subìto e non da elementi fattuali. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono entrambi infondati. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631, del 25/10/2019, Rv. 277452-01; Sez. 1, n. 31739, del 01/07/2010, Rv. 248357-01). 1.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché anche il solo episodio, nel quale DZ AV fu coinvolto, mentre si trovava all'esterno del proprio domicilio in violazione di prescrizione inerente alla misura alternativa della semilibertà, è sufficiente al fine di una coerente valutazione sull'inidoneità della misura stessa. 1.3. Quanto al profilo motivazionale dell'ordinanza impugnata, occorre ricordare che la valutazione delle condizioni per la concessione e la revoca delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, è possibile contestare la decisone sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. Nel caso ora in esame, le censure difensive sulla motivazione dell'ordinanza impugnata sono prive di fondamento, perché essa è sorretta da un discorso argomentativo privo di manifesta illogicità. Il provvedimento impugnato fa riferimento alla violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio, pienamente integrata, ed evidenzia congruamente la gravità dell'episodio, ritenendo la condotta di DZ AV contraria a qualsivoglia intento riabilitante e indicativa di una volontà di allontanamento del condannato dalle finalità proprie della misura, oltre che di un coinvolgimento in dinamiche di tipo deviante. Il Tribunale di sorveglianza osserva che, sebbene DZ AV sia stato vittima dell'agguato, la gravità dell'episodio denota totale assenza di adesione al processo educativo fin dall'origine e inidoneità della misura a favorire un percorso di riabilitazione. 3 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 7 dicembre 2022.
dettefserrftrt al-RG Penale Sent. Sez. 1 Num. 20163 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/12/2022 Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 18 ottobre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Bari, ai sensi dell'art. 51-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., sospendeva la misura alternativa della semilibertà che era stata concessa precedentemente al condannato DZ AV e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per le determinazioni in ordine all'eventuale revoca del beneficio. La sospensione era basata sul rilievo che il condannato aveva violato le prescrizioni impostegli in occasione dell'applicazione della misura alternativa. Era emerso, infatti, che il 14 luglio 2021 egli si trovava all'esterno del suo domicilio posto in un campo nomadi e in tale occasione fu ferito da un colpo di arma da fuoco rivoltogli da una persona, a bordo di uno scooter, accompagnata da altri due individui a bordo di un'autovettura. 2. Con ordinanza del 18 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Bari revocava la suddetta misura alternativa, basandosi sull'episodio descritto. 2. La difesa di DZ AV ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce la violazione dell'art. 51 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. Sostiene che la revoca della misura alternativa delle semilibertà è stata disposta sulla base della valutazione di un singolo episodio, inidoneo a rappresentare validamente la sussistenza delle condizioni per la revoca. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia apparente con riguardo alla violazione del programma di trattamento. In particolare, viene segnalata l'apoditticità delle argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza, notando che DZ AV non violò le prescrizioni impostegli, poiché si trovava in un cortile recintato costituente pertinenza del bungalow in cui abitava all'interno di un campo nomadi. Il ricorrente critica le argomentazioni del Tribunale con riguardo al coinvolgimento di DZ AV in dinamiche criminali, perché dedotto dalla sparatoria che costui aveva subìto e non da elementi fattuali. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono entrambi infondati. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631, del 25/10/2019, Rv. 277452-01; Sez. 1, n. 31739, del 01/07/2010, Rv. 248357-01). 1.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché anche il solo episodio, nel quale DZ AV fu coinvolto, mentre si trovava all'esterno del proprio domicilio in violazione di prescrizione inerente alla misura alternativa della semilibertà, è sufficiente al fine di una coerente valutazione sull'inidoneità della misura stessa. 1.3. Quanto al profilo motivazionale dell'ordinanza impugnata, occorre ricordare che la valutazione delle condizioni per la concessione e la revoca delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, è possibile contestare la decisone sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. Nel caso ora in esame, le censure difensive sulla motivazione dell'ordinanza impugnata sono prive di fondamento, perché essa è sorretta da un discorso argomentativo privo di manifesta illogicità. Il provvedimento impugnato fa riferimento alla violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio, pienamente integrata, ed evidenzia congruamente la gravità dell'episodio, ritenendo la condotta di DZ AV contraria a qualsivoglia intento riabilitante e indicativa di una volontà di allontanamento del condannato dalle finalità proprie della misura, oltre che di un coinvolgimento in dinamiche di tipo deviante. Il Tribunale di sorveglianza osserva che, sebbene DZ AV sia stato vittima dell'agguato, la gravità dell'episodio denota totale assenza di adesione al processo educativo fin dall'origine e inidoneità della misura a favorire un percorso di riabilitazione. 3 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 7 dicembre 2022.