Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
In caso di impossibilità ad eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l'ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2013, n. 49488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49488 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 10/10/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 5233
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO PA - Consigliere - N. 49430/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT CO N. IL 08/10/1936;
DI IO MI N. IL 10/01/1947;
avverso la sentenza n. 805/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Di MO perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione;
il rigetto del ricorso di TT NR.
- Udito, per Di MO MI, l'avv. Domenico Ducei, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
- Uditi, per TT NR, l'avv. Blasi in sostituzione dell'avv. Massimo Biffa e l'avv. Manduchi in sostituzione dell'avv. NS Stile, che si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di AP, con sentenza del 26/10/2010, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato TT NR e Di MO MI a pena di giustizia per concorso, quali extranei, nella ANrotta fraudolenta patrimoniale della società "La IM Spa", dichiarato il 28/10/1991. Secondo l'accusa, condivisa dai giudici di merito, i due, in cooperazione con gli amministratori e legali rappresentanti della società fallita (ON NS BI e LE ON), posero in essere, negli anni 1989-1991, una serie di operazioni finalizzate all'acquisizione di liquidità dal sistema ANrio e alla sua distrazione. Operazioni favorite dalla movimentazione del pacchetto azionario della ET 00 SP, di cui era proprietario la NI VO srl, "dominata" dal TT.
Si evince, in particolare, dalle sentenze di primo e secondo grado, che il 7/8/1989 il Credito Fondiario SP, con l'interessamento fattivo di Di MO e TT, corrispose alla La IM SP la somma di L. 25 miliardi come prima tranche di un finanziamento di 35 miliardi, deliberato il precedente 20 luglio 1989, e finalizzato all'esecuzione di lavori sul complesso immobiliare di "Pratilia", di proprietà della ET 00 SP. Questa somma fu subito "girata" al TT, senza che la società fallita ricevesse alcunché in contropartita. Inoltre, l'ulteriore somma di un miliardo, costituente il 3,5% del finanziamento, fu distratta a favore della "FIN NAVI SP" (di cui era amministratore di diritto ON PA e amministratore di fatto ON NS) e da detta società successivamente distribuita a favore di ON NS, LE ON ed altra persona intervenuta presso il Credito Fondiario SP per favorire l'elargizione del mutuo. Successivamente, gli imputati si adoperarono per ottenere, nei mesi di maggio-giugno 1990, un ulteriore finanziamento di 15 miliardi (poi ulteriormente lievitato) dalla Cassa di RiSPrmio di Rieti, filiale di Roma, che fu così impiegato:
- L. 10.250.000.000 bonificate alla NI VO SP in data 4 giugno 1990;
- la somma di L. 400 milioni distratta a favore del Di MO;
- la somma di L. 500 milioni distratta a favore del TT, che la richiese per destinarla al pagamento di tangenti a favore dei vertici della mutuante Ca.Ri.Ri..
- altri cinque miliardi utilizzati per pagare, tra settembre e novembre 1990, cinque cambiali da un miliardo ciascuna emesse a favore di Cofim srl, riconducibile al TT.
Per propiziare l'elargizione dei finanziamenti suddetti fu trasferito, a ottobre del 1989, con la cooperazione degli imputati, il pacchetto azionario della ET 00 SP dalla NI VO srl alla La IM SP. Pacchetto che venne, alcuni mesi prima del fallimento (il 7/12/1990), trasferito alla IS AR SP, di cui era amministratore OL TO, senza che, per preordinato accordo, alcun corrispettivo venisse versato alla venditrice (l'acquirente si accollava solo i debiti di quest'ultima e della ET 00 SP). La titolarità del pacchetto suddetto subiva, poi, altri rapidi mutamenti tra il 1990 e il 1991, fino a pervenire alla Ambra Assicurazioni SP per L. 115 miliardi. In virtù di tanto "La IM SP" si ritrovò, al momento del fallimento, senza il pacchetto azionario della ET 00 SP e indebitata per oltre L. 100 miliardi (di cui oltre 40 provenienti dai finanziamenti sopra specificati).
2. Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni del curatore fallimentare della La IM SP (dr. Cuono Messina), del consulente del Pubblico Ministero (dr. Del Prete Francesco), di liquidatori e curatori delle società successivamente acquirenti del pacchetto azionario della ET 00 SP, dell'amministratore di ET 00 SP (Bellucci Dante), di testi di polizia giudiziaria e numerosissimi altri testi (tra cui Di ET PP, capo-area di Roma della Ca.Ri.Ri. e AR NN, capo del Servizio Ispettorato della Ca.Ri.Ri.), nonché degli stessi imputati.
3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
6.1. L'avv. Domenico Ducei, nell'interesse di Di MO, solleva motivi in rito e in merito.
6.1.1. In rito, si duole della irritualità della notifica del decreto di citazione in appello. Deduce che l'imputato aveva eletto domicilio, all'atto della scarcerazione (nel 2007), in Roma, via Panama, n. 87, dove l'ufficiale giudiziario non potè notificare l'atto, per essersi l'imputato trasferito. Per questo la notifica fu eseguita a mani del difensore, ex art. 161 cod. proc. penale. Tale procedura, argomenta il ricorrente, è errata, il quanto la Corte territoriale, a fronte dell'impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio eletto, avrebbe dovuto eseguire idonee ricerche volte ad accertare il nuovo (e reale) domicilio dell'imputato.
3.1.2. Sempre in rito, il ricorrente si duole della inosservanza degli artt. 161, 178 e 157 c.p.p. e art. 548 c.p.p., comma 3, , in quanto l'estratto contumaciale della sentenza d'appello è stato notificato, ancora una volta, a mani del difensore, nonostante l'imputato avesse depositato in data 25/10/2011, presso la cancelleria della Corte territoriale, dichiarazione di domicilio in Roma, via Panama, n. 87, int. 9., scala B.
3.1.3. Nel merito si duole della illogicità e della incompletezza della motivazione resa in punto di prova della colpevolezza. Deduce che la responsabilità del Di MO nella ANrotta è stata ricollegata alla qualità di fideiussore omnibus della La IM Spa, da lui assunta al momento del secondo finanziamento, nonché al pagamento, da parte sua, delle cambiali non onorate da detta società nel periodo luglio-dicembre 2001 e nell'aver pagato parte del prezzo di acquisto "dal TT quando esse non vengono più onorate da IS accampando la risoluzione del contratto". Così facendo, aggiunge, la Corte d'appello non ha tenuto conto dei rapporti intrattenuti dal Di MO con TT (verso cui era indebitato per circa L. cinque miliardi), con ON e con la Ca.Ri.Ri. la cui comprensione è fondamentale per spiegare il ruolo dell'imputato nella vicenda (il Di MO, spiega il difensore, si intromise nelle operazioni per favorire il ET, suo creditore, che era a sua volta in ristrettezze finanziarie. Per questo lo indirizzò al ON, che era ben visto dal sistema ANrio, al fine di fargli ottenere dei finanziamenti, e per lo stesso motivo rilasciò fideiussione personale alla Ca.Ri.Ri.. La sua, quindi, fu solo un'attività professionale prestata a favore di un suo creditore).
ONsta, infine, che sia stato Di MO a fare da tramite tra OL TO (dominus della IS AR SP) e La IM SP, e che abbia avuto un ruolo nella compravendita del pacchetto azionario della ET 00 SP alla IS AR SP (l'ultimo atto dell'operazione distrattiva).
3.1.4. Col quarto ed ultimo motivo si duole della motivazione resa in punto di attenuanti generiche, negate con formule di stile, in considerazione dei plurimi e gravi precedenti penali da cui il Di IO è gravato e "dell'enorme gravità delle loro azioni", senza tener conto che l'imputato ha procedenti penali, oltretutto lontani nel tempo, non dissimili da quelli dei coimputati (a cui le attenuanti sono state invece concesse) ed ha posto in essere un frammento di condotta oggettivamente analoga a quella dei correi, se non meno grave.
3.2. Gli avv.ti Massimo Biffa e NS M. Stile ricorrono nell'interesse di TT NR con due motivi.
3.2.1. Col primo si dolgono dell'erronea applicazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 420/ter cod. proc. pen.. Deducono che il Tribunale di AP ha illegittimamente disatteso l'istanza di rinvio dell'udienza del 23/1/2007 (presentata il 17/1/2007), fondata sull'impedimento dell'imputato e del difensore (avv. Massimo Biffa), in quanto entrambi impegnati dinanzi a diversa Autorità Giudiziaria. Lamentano che la Corte d'appello abbia giustificato la reiezione dell'istanza dell'imputato sul presupposto che questi non aveva comunicato la sua preferenza per uno dei due procedimenti, laddove il Tribunale aveva motivato il diniego in modo diverso (perché nell'istanza di rinvio non era stato specificato quando - vale a dire in quale data - il diverso procedimento era stato rinviato al 23/1/2007 e perché alla precedente udienza del 9/1/2007 il difensore dell'imputato non aveva fatto parola dell'impedimento già maturato).
3.2.2. Col secondo motivo si dolgono della mancanza di risposta, da parte del giudice di secondo grado, alle doglianze sollevate dalla difesa nei motivi d'appello e che avevano riguardato:
- il valore della partecipazione azionaria della NI VO srl nella ET 00 SP, valutata dal Tribunale - sulla scorta delle dichiarazioni del liquidatore della Ambra Ass.ni SP - in 30 miliardi, laddove altri testi e consulenti avevano effettuato valutazioni diverse e più consistenti;
- i motivi per cui il TT si era impegnato a far ottenere alla "La IM SP" il finanziamento da parte della Ca.Ri.Ri. nel giugno del 1990 e altro finanziamento alla IS AR SP nel dicembre del 1990: motivi collegati al credito vantato dalla NI VO srl verso la società La IM SP, posto che quest'ultima aveva onorato solo in parte (per 25 miliardi) l'obbligazione nata dalla compravendita del pacchetto ET. Gli stessi motivi che animarono il TT nel dicembre del 1990, posto che la IS AR si era accollata il debito della La IM SP verso la NI VO srl;
- l'assenza di ogni collegamento tra il TT e l'operazione di acquisizione della Ambra Ass.ni SP da parte della società fallita (cui, secondo i giudici di primo e secondo grado, era preordinata l'acquisizione del pacchetto azionario della ET 00 SP da parte della La IM SP), come riconosciuto anche dal Tribunale di Milano nella sentenza del 15/4/2005, acquisita al fascicolo dibattimentale;
- il pagamento di una tangente di 500 milioni di lire a favore dei funzionari della Ca.Ri.Ri., di cui non è stata accertata la provenienza (se fossero parte, cioè, del finanziamento effettuato a favore della La IM SP, oppure avessero altra provenienza). Evidenziava che il TT aveva solo ammesso di aver effettuato dei "regali" ai funzionari suddetti e che non erano utilizzabili contro il TT le dichiarazioni rese dal coimputato ON NS, non riscontrate nella parte in cui aveva riferito che, per effetto del pagamento di una tangente di 500 milioni, l'accredito sul conto della NI VO srl era passato da 9,75 miliardi a 10,25 miliardi;
- la diversa qualificazione giuridica dei fatti, in quanto l'aver cooperato con gli amministratori della società fallita per ottenere il pagamento di un proprio credito (quello derivante dalla vendita del pacchetto azionario dell'ET 00 SP) concretizzerebbe, al massimo, un'ipotesi di ANrotta preferenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono infondati, anche se la prescrizione maturata per Di MO impone l'annullamento della sentenza nei suoi confronti.
1. Esaminando preliminarmente i motivi in rito suscettibili di influenza sul procedimento, non ha fondamento la doglianza di Di MO relativa alla notifica del decreto di citazione in appello, che fu effettuata a mani del difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4, siccome rivelatosi inidoneo il domicilio dichiarato al momento della scarcerazione (nè risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato - circostanza che avrebbe reso applicabili le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.). È pacifico, infatti, per espresso dettato normativo, che una volta intervenuta la dichiarazione o l'elezione di domicilio, se non risulta possibile la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, questa è validamente eseguita mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia (Cass., Sez. 4, 18.9.2006, Rv 236114; Sez. 4, 16.1.2006). È ugualmente incontrovertibile che, nell'ipotesi di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto, l'ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere di procedere ad accertamenti volti ad rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore (Cass., Sez. 4, 10.11.00, Rv 218476;
Sez. 3, 28.1.1998, Rv 210295; Sez. V, 28.10.1996, Rv 207063).
1.2. Senza fondamento è anche la doglianza di TT concernente il diniego di rinvio dell'udienza del 23-1-2007, tenutasi dinanzi al Tribunale di AP. Dall'esame degli atti - consentito a questa Corte siccome trattasi di valutare la sussistenza di un error in procedendo - si evince che il 17/1/2007 l'avv. Biffa Massimo, difensore di TT NR, depositò nella cancelleria del Tribunale di AP istanza di rinvio dell'udienza del 23/1/2007, perché impegnato, nella stessa data, dinanzi al Tribunale di Roma. Confidava nell'accoglimento della richiesta "quantomeno in considerazione dell'impedimento del TT". Allegava certificazione del Tribunale di Roma, dalla quale si desumeva che in data 23/1/2007 l'avv. Biffa era impegnato, quale unico difensore di TT NR, nel proc. n. 1527/2004 fissato dinanzi allo stesso Tribunale. Ebbene, emerge chiaramente dal tenore dell'istanza che l'avv. Biffa chiese il rinvio dell'udienza per il proprio impedimento, limitandosi a segnalare l'impedimento dell'imputato. Corretta è, pertanto, la decisione del Tribunale, che ha ritenuto l'impedimento del difensore non ostativo alla celebrazione dell'udienza, in quanto il TT era assistito da due difensori. Quanto all'impedimento dell'imputato, decisivo è il rilievo che, ne' direttamente ne' per il tramite del difensore, fu dal TT rappresentata al Tribunale l'intenzione di partecipare all'udienza (che era l'ultima di una lunghissima serie, iniziata nel 1996). Non va dimenticato, infatti, che l'imputato libero - com'era, nell'occasione, il TT - ha la facoltà, ma non l'obbligo, di presenziare all'udienza, per cui la semplice rappresentazione di un concomitante impegno giudiziario, senza l'espressa manifestazione di interesse per uno di essi, non autorizza a ritenere che egli voglia esercitare le facoltà riconosciutegli dalla legge e non comporta, pertanto, l'obbligo per il giudice di sospendere o rinviare la trattazione del procedimento. In questo senso è corretta l'affermazione del Tribunale di AP, secondo cui l'imputato deve "fare un'espressa dichiarazione al giudice che procede": non nel senso che questi è facultato a stabilire quale procedimento debba avere la precedenza - come erroneamente sostenuto in sentenza -, ma nel senso che solo in presenza di un'esplicita richiesta dell'imputato (il solo abilitato a fare valutazioni circa il proprio interesse processuale) sorge, per il giudice, l'obbligo di rinvio previsto dall'art. 420 ter cod. proc. pen.. Tale soluzione si impone anche in considerazione del fatto che l'imputato impegnato in due procedimenti ha diritto al rinvio di un procedimento, ma non di entrambi. Pertanto, non basta l'allegazione di un impedimento (che potrebbe essere fatta, maliziosamente, in entrambi i procedimenti), non seguita dalla indicazione di preferenza per uno di essi e dalla correlativa richiesta di rinvio. Questa Corte ha infatti già statuito, in casi analoghi, che, in caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste un impedimento assoluto dell'imputato a comparire nel giudizio diverso da quello in cui ha deciso di essere presente, purché la comunicazione dell'impedimento sia documentata "e si rappresenti l'interesse a parteciparvi", senza dover necessariamente giustificare la scelta in favore dell'uno o dell'altro (
2. I ricorsi di entrambi gli imputati sono poi infondati nel merito. La trattazione congiunta, da parte del Tribunale e della Corte d'appello, della posizione di entrambi - in considerazione della collaborazione spiegata nella complessa vicenda - consiglia a questa Corte l'esame congiunto di questo motivo di ricorso (il terzo per Di MO e il secondo per TT).
Premesso che la sentenza d'appello ha fatto rimando, per la ricostruzione in fatto e la valutazione in diritto, alla sentenza di primo grado, di cui ha mostrato di condividere, pienamente, la motivazione (pag. 6), compito di questa Corte è quello di esaminare la congruenza logica della motivazione resa dai giudici e, per TT, di verificare se la sentenza di primo grado fornisca risposta, già da sè, alle doglianze dell'appello, posto che, effettivamente, come dedotto dal difensore dell'imputato, la sentenza d'appello non contiene una disamina espressa dei motivi d'impugnazione.
2.1. Ad entrambi i questi deve darsi risposta affermativa. La responsabilità di entrambi gli imputati è ricollegata, nell'analitica argomentazione del giudice di primo grado, fatta propria da quello d'appello, alla decisione di coinvolgere La IM SP - attraverso ON NS e LE ON - nella richiesta di un finanziamento che arricchiva il solo TT, gestore di fatto della NI VO srl e interessato alle sorti di detta società. Corretta è, infatti, la qualificazione, come distrattiva, della prima operazione (dell'estate del 1989), che comportava l'assunzione di un'obbligazione enorme (35 miliardi di lire) da parte della società fallita, senza alcuna contropartita, e l'uscita immediata della parte più consistente del finanziamento (25 miliardi) nella direzione voluta dal TT (verso la NI VO srl e la Cofim srl, entrambe a lui riferibili). Identica natura aveva, fin dall'inizio, la corresponsione, a titolo di "provvigione", di una percentuale del 3,5% (corrispondente ad un miliardo di lire) a favore del ON, posto che si trattava di danaro corrisposto dal Credito Fondiario alla La IM SP e indebitamente fuoriuscito dal patrimonio della società. Nè questa operazione distrattiva era "sanata" dalla acquisizione, avvenuta mesi dopo (non prima del mese di ottobre 1989), delle azioni della ET 00 SP, sia perché il rischio per l'integrità patrimoniale della La IM Spa si era già concretizzato con l'assunzione dell'obbligazione verso il Credito Fondiario SP e la contemporanea fuoriuscita, dal suo patrimonio, del retratto del finanziamento (è d'uopo ricordare che la distrazione è reato di pericolo, rimanendo integrata dalla sola esposizione a rischio dell'interesse protetto:
2.2. Gli stessi argomenti rendono logica la conclusione assunta dai giudici del merito in relazione al secondo finanziamento contratto dalla La IM SP (con la Ca.Ri.Ri.) e subito dirottato verso il TT e le società che a lui facevano capo, oltre che verso il Di MO (per L. 400 milioni) e verso i funzionari della AN (per L. 500 milioni). L'importo corrisposto al TT come pagamento delle azioni ET (10,25 miliardi) sottosta, infatti, alle medesime considerazioni sopra esposte, mentre nessuna spiegazione è idonea a inficiare la natura distrattiva dei versamenti eseguiti a favore del Di MO e dei funzionari ANri, provati, quanto ai primi, dagli assegni rintracciati dalla polizia giudiziaria e dalle (parziali) ammissioni del Di MO, mentre i secondi sono motivatamente provati dalle dichiarazioni non solo di ON NS, verso cui si indirizzano le lagnanze del difensore di TT, ma anche da quelle del Di MO (che ha confermato quanto dichiarato dal ON) e dello stesso TT (che ha parlato di "regali" ai funzionari ANri).
Quanto, poi, alla provenienza dei 500 milioni corrisposti a questi ultimi, solo congetturali sono i dubbi del difensore di TT, posto che si tratta di somma "defluita" in concomitanza col finanziamento disposto dalla Ca.Ri.Ri e subito dopo di esso. Logica è pertanto la conclusione che si tratta di somma proveniente dallo stesso finanziamento, che, per preordinato accordo, comprendeva anche il danaro in questione, con conseguente innalzamento del livello di indebitamento della La IM SP.
2.3. Infine, non è idonea a inficiare il ragionamento dei giudici del merito la considerazione, su cui hanno insistito i difensori di entrambi gli imputati (in special modo quello di TT), che i finanziamenti sopra specificati ebbero, come contropartita, l'acquisizione, da parte della fallita, del pacchetto azionario della ET 00 SP (fatto che ricondurrebbe il tutto nei confini di una comune, seppur anomala, operazione economico-finanziaria). A parte il rilievo, già fatto al punto precedente (2.1), che l'importo del primo finanziamento fu dirottato verso il TT senza alcuna, attuale, contropartita, è decisiva la considerazione - che il Tribunale e la Corte d'appello hanno fatto propria sulla base degli accertamenti del curatore e dei consulenti del Pubblico Ministero - che la movimentazione delle azioni della ET 00 SP era strumentale all'acquisizione di liquidità dal sistema ANrio e alla sua distrazione, in considerazione delle potenzialità offerte dalla proprietà, da parte della società suddetta, dell'importante complesso immobiliare di "Pratilia". Nell'ottica ANrottiera degli imputati di questo processo non era rilevante, pertanto, l'attribuzione al pacchetto azionario di ET 00 SP di un esatto valore commerciale, quanto la sua movimentazione, che consentiva al titolare del pacchetto di effettuare, col sistema ANrio, operazioni impensabili per chi non avesse avuto la disponibilità di una garanzia tanto appariscente. E questo spiega perché la movimentazione di quel pacchetto avvenne senza alcuna preoccupazione per il suo reale valore (fu acquistato nel 1988 dalla NI VO srl per il prezzo di 24 miliardi, ma l'anno dopo fu scambiato per la somma apparente di 46 miliardi;
quindi venduto nel 1990 dalla La IM alla IS AR SP per 53,5 miliardi;
da questa ceduto il 30/9/1991 alla Carati SP per L. 58 miliardi. Ma quattro giorni dopo, il 4 ottobre 1991 la Carati SP lo cedeva alla Laura Immobiliare SP per L. 112 miliardi;
quest'ultima lo rivendeva, dopo appena un mese, l'8-11-1991, alla Ambra Assicurazioni SP per L:
115 miliardi), tant'è che non fu accompagnata da nessuna reale movimentazione di denaro (ovviamente, nella misura richiesta dall'importanza, apparente, delle operazioni). Per quanto sopra nessun vizio logico è da ravvisare nella ritenuta abnormità e strumentalità della compravendita delle azioni in questione (anche quella intervenuta tra La IM SP e NI VO srl), poiché corrisponde a consolidata regola di esperienza quella per cui scambi tanto importanti seguono, quando sono mossi da un lecito finalismo economico, ad un attento e realistico apprezzamento dei valori in gioco e non avvengono con la superficialità e la noncuranza resa evidente dalla rapidità e dal tempismo dei trasferimenti (la IS Finanziari SP si liberò del pacchetto della ET 00 SP meno di un mese prima del fallimento della La IM SP. Il valore della partecipazione ET raddoppiò, in un caso, nel giro di quattro giorni).
2.4. Alla stregua di tanto non merita censura la sentenza impugnata che, aderendo all'impostazione del giudice di primo grado, ha ritenuto gli imputati compartecipi di un elaborato programma distrattivo, volto ad acquisire, a nome della La IM SP, finanziamenti dal sistema ANrio per dirottarli verso società di cui avevano il controllo e verso sè stessi. La prova di tanto è stata ragionevolmente individuata, per Di MO, innanzitutto, nelle dichiarazioni dello stesso imputato, che non ha negato di aver messo in contatto tutti i principali protagonisti di queste illecite operazioni (ON, LE, funzionari della Ca.Ri.Re., TT) - pur senza ammettere di essere consapevole delle intenzioni delittuose di costoro - e di aver rogato i principali atti funzionali al proposito distrattivo;
dipoi, nelle acquisizioni testimoniali e negli accertamenti di polizia, che hanno palesato l'intervento diretto del Di MO nelle operazioni di finanziamento, attraverso la prestazione di fideiussioni personali, il pagamento diretto di cambiali rilasciate da La IM SP, la custodia di una parte rilevante (per sette miliardi) del finanziamento erogato dalla Ca.Ri.ri (somma depositata su un libretto intestato a CH RI e custodito dal Di MO). E anche l'attivismo di Di MO nella vendita delle azioni della ET 00 SP alla IS AR SP è stato ritenuto sulla base di certi e apprezzabili dati processuali, costituiti dalle dichiarazioni di OL (pag. 58 della sentenza di 1^ grado), di ON NS (pag. 70) e di LE (pag. 85), a comprova della sua partecipazione all'atto finale della spoliazione consumata in danno della società fallita.
Quanto al TT, la prova della responsabilità è stata individuata nel suo indiscutibile interesse all'acquisizione della liquidità erogata dalle banche, nel suo attivismo nella ricerca delle persone disposte a collaborare al proposito distrattivo e dei canali adeguati, nel coinvolgimento personale nelle contrattazioni (anche mediante la prestazione di garanzie personali idonee ad invogliare le controparti), nella verificata disponibilità a solleticare - mediante "regali" - gli appetiti dei funzionari ANri. Anche per lui, quindi, non si è trattato della vendita di un sopravvalutato pacchetto azionario, ma della cosciente partecipazione ad un'operazione illecita avente, come finalità, quella di dirottare verso le proprie società le risorse finanziarie della La IM SP.
2.5. Quanto all'elemento soggettivo del reato, correttamente è stato individuato nella conclamata, cosciente partecipazione di Di MO e TT ad un'operazione distrattiva di rilevante portata, siccome idonea, per come indubitabile, a compromettere le ragioni creditorie dei soggetti in rapporto con La IM SP. Invero, in tema di concorso in ANrotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216, L. Fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (
3. Sulla base di tali considerazioni va esaminata, infine, l'ultima censura mossa da TT alla sentenza impugnata: quella di non aver fornito risposta alle doglianze mosse con l'atto d'appello. Tale doglianza, che sembra avere fondamento ad un primo esame della sentenza impugnata, si rivela però suggestiva in una lettura complessiva della risposta giudiziaria, dal momento che il giudice d'appello ha fatto propria, ab initio, la ricostruzione e la lettura dei fatti operate dal giudice di primo grado, limitandosi a rimarcare i punti salienti del condiviso costrutto accusatorio, cosicché è nell'apprezzamento della risposta complessiva fornita dal giudicante che va verificato l'assolvimento dell'obbligo motivazionale. In quest'ottica va disattesa, allora, la censura del ricorrente, giacché nel reticolo motivazionale della sentenza di primo grado è contenuta risposta alle obiezioni difensive, in quanto:
- il valore del pacchetto azionario dell'ET 00 SP, pur essendo stato qualificato, incidentalmente, some "sopravvalutato", non costituisce un elemento entrato nel processo argomentativo della decisione, giacché è stata considerata decisiva la sua strumentale movimentazione;
- entrambe le sentenze hanno recepito e apprezzato il dato rappresentato dalla compravendita (ma meglio sarebbe dire il giro vorticoso) delle azioni ET e lo hanno ritenuto, con logica motivazione, funzionale all'attività distrattiva, come spiegato al punto precedente (il punto 2.3);
- il fatto che TT sia rimasto estraneo al tentativo di acquisizione delle azioni della Ambra Ass.ni SP da parte della società fallita non rappresenta un elemento idoneo a scardinare il ragionamento spiegato dai giudici del merito in ordine alla posizione dell'imputato, in quanto non assume un rilievo decisivo nell'economia del discorso (nemmeno il ricorrente ha spiegato quale significato avrebbe la dedotta, rimarcata estraneità);
- la provenienza della "tangente" di L. 500 milioni versata a favore dei funzionari ANri è stata ragionevolmente ricondotta al finanziamento fatto dalla Ca.Ri.Ri alla società fallita in considerazione della concomitanza delle operazioni e del comportamento tenuto dai protagonisti nella complessiva vicenda. Le dichiarazioni del ON sono riscontrate dal Di MO e hanno ricevuto conferma dalle parziali ammissioni dello stesso TT;
- l'aver ricostruito la vicenda in termini di preordinata spoliazione della società fallita esclude, di per sè, la qualificazione dei fatti come ANrotta preferenziale.
4. Per quanto sopra i ricorsi risultano infondati. Per Di MO va dichiarata tuttavia, l'estinzione de. reato per prescrizione, in quanto, non essendogli contestata recidiva, la nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen. si appalesa per lui più favorevole (la sentenza di primo grado è del 2007). Di conseguenza i. reato risulta prescritto in data 23/12/2011. Questa conclusione processuale esime dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso (il secondo e il quarto), siccome venuto meno l'interesse de. ricorrente (per espressa dichiarazione in udienza quanto al primo;
per prevalenza della prescrizione, quanto al secondo).
Il ricorso di TT va invece rigettato e il ricorrente condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente a Di MO MI perché il reato a lui ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Rigetta il ricorso di TT NR, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013