CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 15037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15037 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la CORTE di APPELLO di TRIESTE nel procedimento a carico di: AN AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Trieste. Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni delle parti RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata a AN AT la pena di mesi 1, giorni 10 di arresto ed euro 1300,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada. Il giudice ha sostituito la pena detentiva e quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità per la durata di 90 ore. Il ricorrente assume che non sia stata applicata, in motivazione e nel dispositivo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria ex lege, invocando l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a detto punto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15037 Anno 2026 Presidente: DI LV NU Relatore: UN RO Data Udienza: 01/04/2026 2 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al rilievo riguardante l’omessa sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame al giudice a quo. La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica nella quale conclude per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso, fondato, deve essere accolto nei termini di seguito indicati. E’ opportuno, in via preliminare, evidenziare come l’impugnazione proposta innanzi alla Corte di Cassazione sia ammissibile, non operando in tale ipotesi il disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; in proposito é sufficiente richiamare la giurisprudenza apicale di legittimità, in base alla quale é ammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). Nel merito si osserva: il Tribunale, come rilevato dal ricorrente, in motivazione e nel dispositivo ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, esprimendosi in termini poco chiari [nel dispositivo si legge:”Sospende l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (mesi sei) sino all'esito del LPU”]. Dal complesso della motivazione e dal tenore del dispositivo, tuttavia, si evincono elementi per ricostruire la volontà decisoria del giudice, che ha inteso applicare la sospensione della patente di guida nel minimo edittale di mesi sei e di sospenderne l’efficacia fino all’esito dei lavori di pubblica utilità, siccome previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La sanzione amministrativa accessoria omessa può essere applicata direttamente dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., consentendo la norma richiamata di adottare i provvedimenti necessari in ogni caso in cui sia superfluo il rinvio della sentenza impugnata, non essendo richiesti ulteriori accertamenti. 4. Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'omessa irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che viene applicata nella misura di mesi sei, la cui efficacia viene sospesa sino all'esito del lavoro di pubblica utilità. Si dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni contenute in sentenza. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica nella misura di mesi sei, la cui efficacia è sospesa sino all'esito del lavoro di pubblica utilità. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RO UN NU DI LV
lette le conclusioni delle parti RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata applicata a AN AT la pena di mesi 1, giorni 10 di arresto ed euro 1300,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada. Il giudice ha sostituito la pena detentiva e quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità per la durata di 90 ore. Il ricorrente assume che non sia stata applicata, in motivazione e nel dispositivo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria ex lege, invocando l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a detto punto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 15037 Anno 2026 Presidente: DI LV NU Relatore: UN RO Data Udienza: 01/04/2026 2 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al rilievo riguardante l’omessa sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame al giudice a quo. La difesa dell’imputato ha depositato memoria di replica nella quale conclude per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso, fondato, deve essere accolto nei termini di seguito indicati. E’ opportuno, in via preliminare, evidenziare come l’impugnazione proposta innanzi alla Corte di Cassazione sia ammissibile, non operando in tale ipotesi il disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; in proposito é sufficiente richiamare la giurisprudenza apicale di legittimità, in base alla quale é ammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). Nel merito si osserva: il Tribunale, come rilevato dal ricorrente, in motivazione e nel dispositivo ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, esprimendosi in termini poco chiari [nel dispositivo si legge:”Sospende l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (mesi sei) sino all'esito del LPU”]. Dal complesso della motivazione e dal tenore del dispositivo, tuttavia, si evincono elementi per ricostruire la volontà decisoria del giudice, che ha inteso applicare la sospensione della patente di guida nel minimo edittale di mesi sei e di sospenderne l’efficacia fino all’esito dei lavori di pubblica utilità, siccome previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La sanzione amministrativa accessoria omessa può essere applicata direttamente dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., consentendo la norma richiamata di adottare i provvedimenti necessari in ogni caso in cui sia superfluo il rinvio della sentenza impugnata, non essendo richiesti ulteriori accertamenti. 4. Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'omessa irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che viene applicata nella misura di mesi sei, la cui efficacia viene sospesa sino all'esito del lavoro di pubblica utilità. Si dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni contenute in sentenza. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica nella misura di mesi sei, la cui efficacia è sospesa sino all'esito del lavoro di pubblica utilità. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RO UN NU DI LV