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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11989 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO PP, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal Consigliere EP AN IA PA;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
Udito l'avv. Francesco Severino, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 9 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a IU CO è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una tentata estorsione, aggravata dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 11989 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 15/03/2023 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sulla base delle laconiche dichiarazioni della persona offesa e pur non avendo l'indagato, mai attinto da misure custodiali e mai condannato o anche solo indagato per reati contro la persona o per associazione mafiosa, mai evocato una sua appartenenza alla 'ndrangheta nel presunto tentativo di estorsione;
2.2 vizi della motivazione, per avere il Tribunale affermato il pericolo di recidiva senza ancorare la valutazione ad elementi concreti e senza considerare che il ricorrente non sarebbe stato mai indagato o condannato per reati contro la persona o per reati di associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è privo di specificità. Il Tribunale - sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di altri soggetti nonché degli accertamenti compiuti dalla Polizia giudiziaria - ha ritenuto accertato che il ricorrente aveva chiesto a UD AV una somma di denaro con minacce, enfatizzate dall'incendio di un mezzo di lavoro della persona offesa ed evocative dell'esistenza di un gruppo sovraordinato, tali, quindi, da determinare nella vittima una ineluttabile condizione di totale assoggettamento ed omertà. Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartiene a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 5/6/2013, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109 -01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 - 01). 3. Anche il secondo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha trascurato di considerare che il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione relativa, prevista dall'art. 275 cod. proc. pen., precisando sia che elementi concreti, idonei a superarla, non erano stati dedotti dalla difesa e 2 non si ricavavano dagli atti processuali sia che le modalità esecutive della condotta, la notevole capacità delinquenziale, l'intensità del dolo, la contiguità con l'ambiente criminale, in cui erano maturate le vicende illecite, concorrevano a delineare un concreto e attuale pericolo di recidiva specifica, scongiurabile solo con la misura custodiale massima, atta ad allontanare l'indagato dal contesto di consumazione dei fatti di reato e dai fattori causali dei suoi illeciti comportamenti. Così argomentando, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01) secondo cui, in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili di colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. 5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal Consigliere EP AN IA PA;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
Udito l'avv. Francesco Severino, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 9 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a IU CO è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una tentata estorsione, aggravata dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 11989 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 15/03/2023 2.1 violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sulla base delle laconiche dichiarazioni della persona offesa e pur non avendo l'indagato, mai attinto da misure custodiali e mai condannato o anche solo indagato per reati contro la persona o per associazione mafiosa, mai evocato una sua appartenenza alla 'ndrangheta nel presunto tentativo di estorsione;
2.2 vizi della motivazione, per avere il Tribunale affermato il pericolo di recidiva senza ancorare la valutazione ad elementi concreti e senza considerare che il ricorrente non sarebbe stato mai indagato o condannato per reati contro la persona o per reati di associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è privo di specificità. Il Tribunale - sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di altri soggetti nonché degli accertamenti compiuti dalla Polizia giudiziaria - ha ritenuto accertato che il ricorrente aveva chiesto a UD AV una somma di denaro con minacce, enfatizzate dall'incendio di un mezzo di lavoro della persona offesa ed evocative dell'esistenza di un gruppo sovraordinato, tali, quindi, da determinare nella vittima una ineluttabile condizione di totale assoggettamento ed omertà. Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartiene a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 5/6/2013, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109 -01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 - 01). 3. Anche il secondo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha trascurato di considerare che il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione relativa, prevista dall'art. 275 cod. proc. pen., precisando sia che elementi concreti, idonei a superarla, non erano stati dedotti dalla difesa e 2 non si ricavavano dagli atti processuali sia che le modalità esecutive della condotta, la notevole capacità delinquenziale, l'intensità del dolo, la contiguità con l'ambiente criminale, in cui erano maturate le vicende illecite, concorrevano a delineare un concreto e attuale pericolo di recidiva specifica, scongiurabile solo con la misura custodiale massima, atta ad allontanare l'indagato dal contesto di consumazione dei fatti di reato e dai fattori causali dei suoi illeciti comportamenti. Così argomentando, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176 - 01) secondo cui, in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili di colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. 5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente