CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32411 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON DE nato a [...] il [...] Motivazione semplificata avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG AB FI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32411 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. NO EN ricorre avverso la sentenza emessa in data 2/2/2022, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal GIP presso il Tribunale di Foggia, con la quale al predetto imputato veniva applicata - su richiesta delle parti - la pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione al reato, com- piuto in concorso con altri, di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio e a un episodio di spaccio, in San Severo di Foggia 1'8/8/2022. Il ricorrente si duole che sia stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa ex art. 20 bis c.p. ed ex artt. 53 e ss. I. n. 689/1981 e a sostegno del rimedio impugnatorio lamenta erronea applicazione dell'art. 53 della I. n. 689/1981 così come riformulato dall'art. 71, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022 e vizio di motivazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. il PG presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. 3. Il proposto ricorso è inammissibile. Come si evince ex actis e come ricorda la stessa sentenza impugnata, la ri- chiesta di sostituzione della pena detentiva in relazione all'odierno ricorrente è rimasta estranea al patto ex artt. 444 e ss. ed è stata oggetto di una separata richiesta dell'imputato, su cui il PM ha espresso parere contrario. Orbene, le doglianze proposte sono manifestamente infondate in quanto la riforma dell'art. 53 della I. n. 698/1981 ha semplicemente esteso i limiti di pena che ammettono la sostituzione, con gradazione delle sanzioni applicabili in base alla pena, senza in alcun modo incidere sul potere discrezionale del giudice la cui scelta è sindacabile in sede di legittimità soltanto ove non giustificata o sorretta da motivazione viziata. Il che non è nel caso che ci occupa in quanto il diniego è sorretto da adeguata e congrua motivazione, stante il riferimento alla natura e alla reiterazione sistematica degli illeciti in un breve lasso temporale, nonché alla per- sonalità del NO, cui era stata contestata (e ritenuta) la recidiva infraquin- quennale, con conseguente giudizio prognostico negativo circa la finalità rieduca- tiva della sanzione sostitutiva invocata;
per le suesposte considerazioni, la Procura Generale 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al A sigliere est ore NZ P pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'11 luglio 2023 Il Presidente t zia Picciri
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG AB FI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32411 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. NO EN ricorre avverso la sentenza emessa in data 2/2/2022, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal GIP presso il Tribunale di Foggia, con la quale al predetto imputato veniva applicata - su richiesta delle parti - la pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione al reato, com- piuto in concorso con altri, di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio e a un episodio di spaccio, in San Severo di Foggia 1'8/8/2022. Il ricorrente si duole che sia stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata dalla difesa ex art. 20 bis c.p. ed ex artt. 53 e ss. I. n. 689/1981 e a sostegno del rimedio impugnatorio lamenta erronea applicazione dell'art. 53 della I. n. 689/1981 così come riformulato dall'art. 71, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022 e vizio di motivazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. il PG presso questa Corte ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. 3. Il proposto ricorso è inammissibile. Come si evince ex actis e come ricorda la stessa sentenza impugnata, la ri- chiesta di sostituzione della pena detentiva in relazione all'odierno ricorrente è rimasta estranea al patto ex artt. 444 e ss. ed è stata oggetto di una separata richiesta dell'imputato, su cui il PM ha espresso parere contrario. Orbene, le doglianze proposte sono manifestamente infondate in quanto la riforma dell'art. 53 della I. n. 698/1981 ha semplicemente esteso i limiti di pena che ammettono la sostituzione, con gradazione delle sanzioni applicabili in base alla pena, senza in alcun modo incidere sul potere discrezionale del giudice la cui scelta è sindacabile in sede di legittimità soltanto ove non giustificata o sorretta da motivazione viziata. Il che non è nel caso che ci occupa in quanto il diniego è sorretto da adeguata e congrua motivazione, stante il riferimento alla natura e alla reiterazione sistematica degli illeciti in un breve lasso temporale, nonché alla per- sonalità del NO, cui era stata contestata (e ritenuta) la recidiva infraquin- quennale, con conseguente giudizio prognostico negativo circa la finalità rieduca- tiva della sanzione sostitutiva invocata;
per le suesposte considerazioni, la Procura Generale 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al A sigliere est ore NZ P pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'11 luglio 2023 Il Presidente t zia Picciri