Sentenza 20 marzo 2009
Massime • 1
Il reato di frode nelle pubbliche forniture non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, sicchè, nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sussiste il concorso tra i due delitti.
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- 1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Reato di truffa aggravata nei confronti della P.A..Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
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La sentenza della Corte di Cassazione del 17 luglio, riguarda lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti con prestazioni eseguite in modo differente da quella pattuite nel contratto di appalto danneggiando la P.A. in quanto la società ha percepito un “ingiusto” profitto in ragione degli artifici e raggiri posti in essere nell'esecuzione del contratto. Quindi, anche nell'esecuzione di servizi in tema di rifiuti si configura il reato di truffa quando la gestione illecita sia avvenuta attraverso la falsa attribuzione di codici dei rifiuti, falsificazione delle analisi del compost prodotto, falsa attribuzione di codici utili allo smaltimento in discarica, …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano ha rigettato la richiesta di revoca del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali applicato a C. Agnese Gavina in relazione al delitto ex artt. 110 e 356 c.p., per avere commesso frode - somministrando manodopera interinale senza osservare le clausole contrattuali finalizzate a selezionare il personale in modo oggettivo - nell'esecuzione del contratto di appalto n. 1385 del 28 marzo 2013 stipulato fra la unità operativa dell'agenzia interinale E-Work s.p.a. di Sassari, della quale è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2009, n. 15667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15667 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 20/03/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 545
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 24008/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI TA n. il 22/09/1938;
2) RE EP n. il 13/10/1964;
avverso SENTENZA del 11/03/2008;
GIP TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico. lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di RE EP e l'annullamento senza rinvio della sentenza, relativamente a RI TA, limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
OSSERVA
1. Il IP del Tribunale di Brescia, con sentenza in data 12 marzo 2008, applicava, su richiesta delle parti, in relazione ai reati di truffa, frode nelle pubbliche forniture, peculato, occultamento e distruzione di documenti contabili al fine di evasione fiscale, reati perpetrati attraverso l'associazione di volontariato "Croce Verde Brixia onlus" di Brescia, rispettivamente ascritti, a EM PP, la pena di anni tre mesi quattro di reclusione, dichiarando lo stesso interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e a MA TA la pena di anni due, mesi sei di reclusione, dichiarando lo stesso interdetto per la durata di anni cinque dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche delle imprese e incapace di contrattare con le pubbliche amministrazioni per un periodo di anni tre, interdetto dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un periodo di anni cinque, interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria, revocando la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza in data 4 giugno 2002 dal Tribunale di Brescia. Proponevano ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati: i difensori di EM PP deducevano l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 444 e 129 c.p.p. e art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e art. 356 c.p. censurando la sentenza per non aver rilevato la mancanza di elementi idonei ad ipotizzare il reato di truffa e per aver ritenuto il concorso formale tra il reato di truffa e quello di frode in pubbliche forniture.
Il difensore di MA TA deduceva l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per l'illegittimità della durata delle pene accessorie inflitte, in quanto essendo la pena applicata (anni e due mesi sei di reclusione), inferiore ad anni tre, le pene accessorie devono avere durata corrispondente a quella della pena principale.
2.1 Il ricorso di EM PP è manifestamente infondato. Benché con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena possa essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b), (Cass. Sez. Un. sent. n. 5 del 19.1.2000 dep.
28.4.2000 rv 215825), nel caso di specie è dedotta invece una questione di fatto.
Oltre ad essere precluso a questa Corte un giudizio di merito (quale sarebbe quello relativo alla ricostruzione della condotta posta in essere) va ricordato che "in tema di patteggiamento, una volta esclusa con adeguato apparato argomentativo la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice precludono la successiva proposizione, in sede di impugnazione di legittimità, di eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, che, essendo frutto del generale potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, non può più dalle stesse essere rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione". (Cass. pen., sez. I, sent. 6898 del 18.12.1996, dep. 25.1.1997, rv 206642). Le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta non possono, quindi, proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione;
l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6^ 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471).
L'obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi). L'ammissibilità di dedurre in sede di legittimità una erronea qualificazione del fatto non può spingersi fino al punto di sindacare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato attraverso il riesame delle risultanze di merito, come proposto dal ricorrente, in quanto il potere dovere del giudice di verificare la correttezza della qualificazione giuridica deve esercitarsi nell'ambito del fatto contestato e quindi tale controllo si sostanzia e si esaurisce nel riscontro della astratta corrispondenza della fattispecie legale rispetto al fatto come risulta esposto nella contestazione (Cass, S.U. 28.4.00 n. 5, cc. 19.1.00, Neri, rv. 215825).
Sulla dedotta mancanza di elementi idonei a ipotizzare il reato di truffa, il ricorrente propone solo censure di merito, ad una sentenza motivata in modo esaustivo, logico e non contraddittorio e che presenta una valutazione corretta delle risultanze processuali. Il Giudice di primo grado ha, invero, a solo titolo di esempio, ben evidenziato che il EM aveva trattenuto ingenti somme di denaro erogate dagli enti a titolo di anticipazione delle spese che sarebbero state sostenute nel trimestre successivo dalla Croce verde mediante l'esposizione di spese effettivamente non sostenute, ma cartolarmente giustificate da documenti ideologicamente falsi, ovvero fatture per operazioni inesistenti.
Deve anche ritenersi ammissibile il concorso tra la truffa e il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, ne' un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi e nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, è ipotizzabile il concorso tra i due delitti. (Sez. 6, Sentenza n. 5102 del 25/03/1998 Ud. (dep. 21/04/1999). 2.2 È parzialmente fondato,invece, il ricorso di MA TA che lamenta la illegittimità della durata delle pene accessorie inflitte.
Al fine di stabilire se alla condanna debba conseguire o meno l'interdizione dai pubblici uffici, e l'entità della stessa, occorre considerare la pena irrogata in concreto, come risultante a seguito del computo dell'eventuale diminuente per il patteggiamento (Cass.23.12.2003, n. 3538 (dep. 29.1.2004)).
L'art. 29 c.p., infatti, riferendosi genericamente alla "condanna", ha riguardo esclusivamente alla pena irrogata, in sè considerata, a prescindere dagli elementi del calcolo aritmetico che concorrono a determinarla. (Sez. 2, Sentenza n. 3716 del 18/10/1995 Ud. (dep. 16/04/1996)).
L'art. 37 c.p., prevede che, quando la durata delle pene accessorie temporanee non sia espressamente determinata, la pena accessoria deve avere una durata eguale a quella pena principale inflitta. Il combinato - disposto dell'art. 37 c.p. e art. 445 c.p.p. (nella nuova formulazione dettata dalla L. n. 134 del 2003, art. 2, in base alla quale la inapplicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza e l'esonero dal pagamento delle spese processuali sono limitati ai casi in cui la pena patteggiata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria) imponeva l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e delle pene accessorie per i reati tributari, ad eccezione della interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria, nella misura della pena principale inflitta e non per una maggiore durata, come disposto nella sentenza impugnata. La pena principale comminata dal IP al MA (anni due, mesi sei di reclusione) con la sentenza del 11 marzo 2008, comporta a sua volta, la definitiva rideterminazione delle pene accessorie, che restano perfettamente ragguagliate alla esatta durata della pena principale, pari ad anni due, mesi sei di reclusione, ad eccezione della misura della interdizione in perpetuo dell'ufficio di componente di commissione tributaria, pena che, non prevedendo un minimo e un massimo, va applicata nella sua interezza, una volta accertati i presupposti per la comminatoria di tale pena accessoria. Deve, anche, essere annullata la interdizione temporanea dai pubblici uffici che non può essere comminata ove la pena sia inferiore, in concreto, ad anni tre. Va, quindi dichiarato inammissibile il ricorso di PP EM che va condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La sentenza censurata deve, invece, annullata senza rinvio, nei confronti di MA TA limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee, con la sola eccezione, quindi, della interdizione in perpetuo da componente delle Commissioni tributarie, trattandosi di operazione priva di discrezionalità, e tale durata va rideterminata in questa sede in misura pari alla pena principale inflitta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di EM PP e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di MA TA limitatamente alle pene accessorie della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
della incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni;
della interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, che determina nella durata di anni due e mesi sei.
Elimina la interdizione temporanea dai pubblici uffici. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2009