Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
Nel reato di furto sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di medicinali sottratti nel reparto infermieristico dall'apposito carrello, considerato che l'esposizione della cosa alla pubblica fede è caratterizzata - oltre che da mancanza di custodia e rinuncia a mezzi protettivi - anche e per equiparazione dall'adozione di mezzi protettivi privi di efficacia in quanto agevolmente superabili, in antitesi alla situazione di normale custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto integrata l'aggravante in questione nella sottrazione di medicinali lasciati per necessità sul carrello dei farmaci dal personale infermieristico che non poteva contemporaneamente somministrare farmaci e sorvegliare continuativamente i medicinali).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2007, n. 13851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13851 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 08/03/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 607
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 019425/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL DI, N. IL 22/03/1969;
avverso SENTENZA del 23/02/2006 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CE AU ricorre per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 23 febbraio 2006 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di tentativo di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede per avere tentato di impossessarsi di una boccetta di Minias nel reparto infermeria del carcere di UT (in Ancona il 20.10.1999). Il ricorrente deduce con il primo motivo la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado perché il decreto di irreperibilità del 29.9.1993 non era stato preceduto da nuove ricerche presso il luogo di ultima dimora costituito dalla Comunità terapeutica Papa Giovanni XXXIII sita in Rimini e deduce che il suo allontanamento dalla detta Comunità - accertato in occasione dell'emissione del primo decreto di irreperibilità - poteva essere venuto meno e non escludeva la doverosità di nuovi accertamenti. LA censura è infondata, posto che questa Corte in fattispecie analoga ha affermato che "in tema di notificazione con il rito degli irreperibili, risulta correttamente eseguita la notifica della sentenza secondo le forme dell'art. 159 c.p.p., allorché l'imputato si è volontariamente sottratto alla possibilità di ricevere le comunicazioni per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in altro procedimento" (Sez. 1^, Sentenza n. 28996 del 28/06/2001 Cc. (dep. 16/07/2001) Rv. 219690) e, nella concreta fattispecie, dagli atti risulta che i Carabinieri con nota del 19.3.2002 hanno riferito che il CE era "scappato" per ignota destinazione e con nota del 18.1.2006 hanno ribadito che l'imputato si era allontanato dalla Comunità dal 26.1.2000 e che da allora non si hanno più notizie.
Talché il ricorrente correttamente è stato citato con il rito previsto per gli irreperibili. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, posto che nella concreta fattispecie il carrello dei fermaci era sotto il continuo controllo del personale infermieristico, essendo irrilevante, ai fini dell'esposizione alla pubblica fede, la momentanea interruzione della sorveglianza. Anche il secondo motivo è infondato alla luce del principio per il quale la mancanza di custodia, la rinuncia a mezzi protettivi e, per equiparazione, l'adozione di mezzi protettivi privi di efficacia in quanto superabili agevolmente, caratterizzano la situazione oggettiva della cosa esposta alla pubblica fede (art. 625 c.p., n. 7), appunto perché il concetto di esposizione alla pubblica fede è antitetico a quello di normale custodia.
Nè ha rilevanza, ad escludere l'aggravante, che il comportamento del derubato possa essere considerato imprudente quando tale comportamento risulti conforme ad una consuetudine, intesa come pratica di fatto generale e costante" (Sez. U, Sentenza n. 2 del 1965) e, nella concreta fattispecie, il medicinale era stato lasciato per necessità sul carrello dei fermaci non potendo contemporaneamente somministrare i farmaci e continuamente sorvegliare i medicinali.
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti genetiche. Il motivo è manifestamente infondato "la concessione o meno delle attenuanti genetiche è un giudizio di ratio lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p." (Sez. 6^, Sentenza n. 36382 del 2003. Conf.: N. 11991 del 1991 Rv. 189322) e, nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha evidenziato i numerosi precedenti penali dell'imputato, sia pure per fame discendere il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva (irrogata nel minimo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007