Sentenza 3 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2003, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 03/10/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1542
3. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 013786/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IU RI ON N. IL 21/07/1948;
avverso ORDINANZA del 04/03/2003 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Con ordinanza in data 8 novembre 2001 la Corte di Assise di Appello di Roma rigettava l'istanza di AR ET IU volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni nove di reclusione inflittale, con sentenza emessa il 30 maggio 1986, dalla stessa Corte di Assise e divenuta irrevocabile il 7 maggio 1987.
La IU sosteneva che il tempo necessario per la prescrizione della pena non fosse quello di anni diciotto, pari al doppio della pena inflitta dal giudice, bensì quello di anni dodici, pari al doppio della pena come ridotta a seguito dell'applicazione, per complessivi anni tre, degli indulti di cui ai DPR 865/86 e 394/90. La Corte di Assise, nel rigettare l'istanza, rilevava che per pena inflitta dovesse intendersi quella effettivamente irrogata e non quella da espiare.
Il ricorso per Cassazione della IU avverso tale provvedimento veniva trasformato dalla Corte di Cassazione in opposizione ai sensi dell'articolo 667 comma 4^ c.p.p.; gli atti venivano, quindi, rimessi alla Corte di Assise di Appello di Roma, che, con ordinanza del 4 marzo 2003, rigettava l'opposizione della IU avverso l'ordinanza della stessa Corte del giorno 8 novembre 2001. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione AR ET IU, che, tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'articolo 172 c.p. e violazione dell'articolo 12 RD 262/42, dovendosi intendere per pena inflitta quella effettivamente da espiare;
2) illegittimità costituzionale dell'articolo 172 c.p. in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, essendo previsto un differente trattamento tra chi abbia fruito di una causa di estinzione della pena in fase di cognizione e chi, invece, ne fruisca in sede di esecuzione.
La ricorrente chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata, previa assegnazione del procedimento alla Sezioni Unite Penali della Cassazione per contrasti giurisprudenziali sul punto. Il difensore della ricorrente, con nota del 30 settembre 2003, chiedeva il rinvio della causa ad altra udienza per suo legittimo impedimento, istanza che veniva disattesa perché trattavasi di procedimento in Camera di consiglio non partecipata, che, quindi, non prevedeva la partecipazione alla udienza del difensore. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da AR ET IU sono infondati.
Appare, infatti, condivisibile l'adesione del provvedimento impugnato all'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale il calcolo del tempo per la prescrizione della pena deve essere operato assumendo quale riferimento la pena così come inflitta dal giudice, senza tenere conto della diminuzione derivante dalla applicazione di provvedimenti di clemenza generali, quali l'indulto e l'amnistia. Depongono in tal senso il tenore testuale e la ratio della disposizione di cui all'articolo 172 comma 1 c.p., secondo il quale la pena della reclusione si estingue col decorso del tempo pari al doppio della "pena inflitta".
Il legislatore ha invero voluto commisurare il tempo necessario alla prescrizione della pena alla gravità del fatto commesso ritenuta in concreto dal giudice con la determinazione della pena da infliggere, essendo evidente che la minore gravità fa venire meno prima l'interesse dello Stato alla punizione.
Alla valutazione di maggiore o minore gravità del fatto restano ovviamente estranee le diminuzioni di pena derivanti da provvedimenti generali di clemenza.
L'applicazione di questi ultimi, infatti, come è stato efficacemente detto, non diminuisce l'entità oggettiva della violazione penale e la valutazione che di essa è stata data dal giudice che quella ha determinato (vedi Cass. 20 marzo 1998, Tobia, in Cass. Pen. 1999, 3446; ivi 2000, 911 con nota di Procaccino).
La connessione esclusiva tra la valutazione di disvalore della condotta, sintetizzata nella pena così come quantificata dal giudice, ed il tempo ritenuto necessario per la prescrizione della pena, trova conferma anche nel comma 4^ dell'articolo 172 c.p., che esclude, ai fini della prescrizione della pena, qualunque incidenza della parte di pena già eventualmente espiata.
L'interpretazione indicata è, come si è già detto, nettamente maggioritaria in giurisprudenza (vedi Cass. 8 novembre 1999, Visciglio, n. 5111; Cass. 20 marzo 1998, Tobia, già citata;
Cass. 14 marzo 1997, Seel, in Cass. Pen. 1998, 1374; Cass. 3 luglio 1998, Mariotto, n. 1605; Cass. 4 luglio 1941, Dal Secco, in Giust. Pen., 1942, 2^, 205; Cass. 5 ottobre 1960, Gueraldi, ivi, 1961, 2^, 414), anche se vi è stata una pronuncia di segno contrario (Cass. 13 marzo 1997, IT, in Cass. Pen. 1998, 1374), che ha affermato che ai fini della prescrizione della pena deve aversi riguardo alla pena irrogata nella sentenza di condanna, detratte le parti di pena già estinte per altra causa, come l'indulto.
La presenza di un solo precedente contrario, peraltro superato da numerose pronunce successive, ed anche se confortato dalla adesione a tale indirizzo di parte della dottrina, non comporta un reale contrasto di giurisprudenza che debba essere risolto dalla Sezioni Unite della Suprema Corte.
Inoltre gli argomenti della sentenza IT e della dottrina tradiscono la ratio della norma e non appaiono convincenti, apparendo, in particolare, impropria l'estensione analogica di criteri interpretativi di norme speciali - articoli 176 c.p. e 47, 47 bis e 50 L. 354/75 - strettamente correlate alle modalità concrete di espiazione della pena e volte ad una personalizzazione della pena inflitta.
Anche il richiamo all'articolo 183 c.p. non appare pertinente poiché esso regola la successione degli effetti di cause estintive già maturate, ma non i presupposti della maturazione di esse. La eccezione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata, perché, come si è già detto e come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza già citata, della riduzione di pena per il condono non deve tenersi conto indipendentemente dal fatto che essa intervenga in fase di cognizione o in fase di esecuzione.
Nessuna disparità di trattamento è pertanto ravvisabile. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004