Sentenza 2 febbraio 2010
Massime • 1
L'erronea indicazione del numero di targa nel testo del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni all'interno dell'autovettura in uso all'indagato costituisce mera irregolarità dalla quale non discende l'inutilizzabilità dell'intercettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2010, n. 8218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8218 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/02/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 312
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 38468/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI GI N. IL 10/04/1987;
avverso l'ordinanza n. 644/2009 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 12/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 12/8/2009 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di PP FR, così confermando l'ordinanza custodiale 24/7/2009 emessa dal GIP del Tribunale di Messina a carico del FR quale indagato per i reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari relative alla sostenuta nullità delle intercettazioni rilevando: che la errata indicazione della targa della vettura ove doveva avvenire l'intercettazione ambientale era dovuta a mero errore materiale e che comunque risultava chiaro da tutte le indicazioni in atti quale fosse l'automobile sottoposta ad attività captatoria, che erano anche sussistenti i presupposti richiesti per procedere alle intercettazioni atteso che dagli allegati all'informativa in atti emergevano indizi in ordine al coinvolgimento del FR nell'incendio subito da BE AR. Quanto al merito il Tribunale ha ritenuto sussistente a carico del FR un grave quadro indiziario in ordine a tutti i reati per i quali era indagato, richiamando in proposito i dati e le considerazioni di cui alla ordinanza del GIP e sottolineando la valenza accusatoria di alcune conversazioni circa l'attività di spaccio di droga o di intermeditazione in traffici di tale genere posta in essere dal FR e circa la sua corresponsabilità nella detenzione di sostanze stupefacenti, così come descritto nei capi di imputazione che lo riguardavano, articolatamente indicando gli elementi a carico per ciascuno degli episodi ascritti all'indagato. Il Tribunale ha altresì ritenuto che i dati acquisiti comprovassero la partecipazione del FR ad un sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, sulla cui esistenza non vi erano dubbi di sorta anche alla luce dei principi giurisprudenziali in materia e delle caratteristiche richieste per la sussistenza di un tale tipo di sodalizio. Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti esigenze di cautela impositive ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3 della restrizione in carcere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato con atto del 25/9/2009 articolato sue due motivi.
OSSERVA
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato posto che l'impugnata sentenza, pur se in parte qua previa correzione della motivazione in diritto, resiste alle censure avverso la stessa formulate.
Il difensore ricorrente, con il primo motivo, ha reiterato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate nel periodo 19/6/2009-3/7/2009 all'interno dell'automobile che si sosteneva essere in uso al FR, prospettando la mancanza di un provvedimento autorizzativo posto che nel provvedimento in atti l'indicazione di targa era diversa da quella apposta sulla detta vettura e che era affatto errata l'opinione per la quale la sanzione di inutilizzabilità avrebbe avuto effetti solo in sede di dibattimento quale ostacolo alla formazione della prova. Da tale premessa, ad avviso del ricorrente, sarebbero state inutilizzabili le intercettazioni che erano state effettuate nei periodi seguenti in quanto i decreti di proroga (che non potevano per le loro caratteristiche essere considerati come autonomi ed originari decreti autorizzativi) facevano riferimento a vettura correttamente individuata ma diversa da quella oggetto del provvedimento autorizzativo che veniva prorogato. Esaminando la censura afferente la inutilizzabilità del decreto autorizzatorio delle intercettazioni sull'auto PE AS (e restando nella relativa decisione assorbita la questione della correlata legittimità dei decreti di proroga delle intercettazioni stesse), vi è certamente da rilevare la erroneità della affermazione del Tribunale, costituente la prima ratio decidendi della valutazione di infondatezza della eccezione, per la quale "...la sanzione della inutilizzabilità attiene alla fase dibattimentale, perché offerisce alla formazione della prova, sicché non può essere invocata nel caso di specie". Ed infatti, questa Corte, con prevalente indirizzo al quale il Collegio intende dare seguito, ha negato fondamento a siffatta ipotesi ed ha affermato che l'inutilizzabilità esplica i suoi effetti anche con riguardo alla acquisizione degli indizi necessari per la adozione della misura cautelare. Escluso fondamento a tale ratio deciderteli, ed in tal senso corretta la motivazione in diritto dell'ordinanza, resta però immune da censura la seconda, autonoma, ratio sulla quale si fonda la decisione del Tribunale di escludere la inutilizzabilità, quella per la quale il decreto autorizzatorio delle captazioni ambientali non poteva ritenersi affetto da violazione di legge o da erronea indicazione di altro bene sul quale operare le intercettazioni, non vertendosi in ipotesi di aliud pro alio per il solo fatto che veniva indicata, con riguardo alla stessa autovettura PE AS, la targa n. DP 387 LU anziché quella esatta di DP 387 LV. Come
esattamente rilevato dal Tribunale, da un canto, si trattava di una mera imprecisione materiale (un lapsus calami) al più suscettibile della correzione dell'errore materiale e, dall'altro canto, l'imprecisione identificativa non ha impedito che l'attività captativa, esattamente svolta sull'auto in uso al FR, si svolgesse senza lesione dei diritti alla difesa ed al contraddittorio sui risultati delle captazioni, in tale guisa detta imprecisione acquisendo il profilo di irregolarità sanata (cfr. Cass. sent. n. 10834 del 2007). Con il secondo motivo il ricorrente ha quindi lamentato mancanza assoluta di motivazione in ordine alla questione, pure sollevata, della carenza dei presupposti legittimanti l'attività captatoria, non essendovi gravi elementi indiziari per il reato di incendio in relazione al quale erano state autorizzate le intercettazioni. La censura non ha consistenza. Giova infatti rammentare l'indirizzo di questa Corte per il quale i gravi indizi di reato, e non di reità, che, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine;
ne' la mancata individuazione dell'autore dell'illecito in relazione al quale è disposta l'intercettazione influisce sull'utilizzabilità dei suoi esiti nello stesso procedimento, a fini di prova di condotte criminose collegate (cfr. Cass. n. 16779/2003 ed anche le successive n. 1848/2005 e n. 42017/2006). Il Tribunale ha esattamente richiamato come il AR, persona offesa dal reato di incendio, avesse il 30/6/2008 delineato forti indizi della commissione del reato di incendio doloso della autovettura e riferito particolari che parevano collegare il FR al fatto (in ragione delle sue dichiarazioni insinuanti ed ironiche relative all'accaduto): di qui, ha soggiunto il Tribunale nel pieno rispetto dei principi sopra richiamati, la corretta autorizzazione alle intercettazioni ambientali di cui trattasi e di qui, va aggiunto con riguardo alla censura in disamina, la assoluta irrilevanza del fatto che per il reato di incendio de quo il FR non sia stato successivamente fatto segno ad imputazione provvisoria e che, di contro, dalle captazioni siano stati acquisiti elementi utilizzabili per ravvisare forti indizi di responsabilità in ordine agli episodi di spaccio ed alla affiliazione associativa di cui alla imputazione provvisoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente FR PP al pagamento delle spese processuali;
dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010