Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2002, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
. 4 T E 6 R 1 N A O ' ° I L Z N L A E 3 R D 8 T I 9 S S 1 E - REPUBBLICA ITALIANA N 5 E - S 4 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E A 0 3 703 02LA CORTE S G O G L E L L Oggetto O B Å 8 SEZIONE PRIM CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 16534/01 PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron.8751 Dott. Ugo Riccardo PLENTEDA - Consigliere Rep. Dott. Donato - Consigliere - Ud.08/01/02 Dott. Mario ADAMO Dott. Walter CELENTANO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IA, madre del minore IA FF, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 170, presso l'avvocato IA GRAZIA SILIQUINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
CURATORE DEL MINORE IA FF, OS NU PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, ASSESSORE ALL'ASSISTENZA DEL COMUNE DI TORINO;
- intimati 2002 3 avverso la sentenza n. 652/01 della Corte d'Appello di -1- TORINO, Sezione Minorenni, depositata il 25/05/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso in via principale: l'inammissibilità; in subordine: il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel corso di un'operazione di Polizia avvenuta nell'Aprile del 1998, in cui si procedeva all'arresto in flagranza di alcune persone nella loro abitazione per sequestro di persona, veniva rinvenuto un neonato di circa due mesi, identificato, a seguito di accertamenti, in AE IA, nato in [...] il [...], che risultava affidato dalla madre MA IA a tale NC RA di cui lei stessa dichiarava di non fidarsi. La IA, che era nata il [...] e che в aveva riconosciuto il figlio solo un mese dopo la nascita, precisava di non aver avuto alternative in ordine all'affidamento in quanto priva di ogni supporto da parte della famiglia d'origine. Il minore, che non era stato riconosciuto dal padre naturale, veniva collocato in un'adeguata struttura con provvedimento urgente del Tribunale per i Minorenni di Torino che attribuiva alla madre la facoltà di visitarlo cinque volte alla settimana. Poiché le visite erano piuttosto saltuarie e la IA giustificava tale comportamento con impegni lavorativi nonché con la necessità di dover far fronte a varie pendenze penali, il Tribunale disponeva l'apertura della 3 procedura di adottabilità e, poco dopo, l'inserimento del minore presso una famiglia affidataria. Acquisite varie relazioni dei Servizi Sociali e disposta consulenza tecnica, con decreto del 12.7.2000 il Tribunale dichiarava lo stato di adottabilità che veniva confermato, a seguito di opposizione della madre, con sentenza la quale rilevava che il minore si trovava in stato di abbandono morale e materiale in quanto dagli accertamenti erano emerse: una frattura ormai incolmabile fra il figlio e la madre per l'incapacità dimostrata da quest'ultima di avere con lui un rapporto continuativo ed adeguato alle aspettative del bambino;
l'allarmante situazione dipendente dalle quattro condanne penali da lei riportate per complessivi quattro anni e mesi sette di reclusione con la prospettiva che nel frattempo il ruolo paterno sarebbe stato esercitato dal suo convivente (tale La RE EP), ritenuto non in grado di assolvere a tale compito per l'indifferenza fino ad allora dimostrata. IA MA proponeva impugnazione ed all'esito del relativo qiudizio la Corte d'Appello di Torino Sezione per Minorenni con sentenza del 22- 25.5.2001 respingeva il gravame. Dopo aver dato atto che la IA aveva dichiarato di aver interrotto la relazione con il La RE successivamente all'arresto di quest'ultimo per spaccio, osservava la Corte d'Appello che nessuna confutazione vi era stata, in ordine all'abbandono morale del piccolo AE, da parte dell'appellante la quale, evidenziando unicamente l'avvenuta soluzione dei problemi di ordine materiale, aveva dimostrato di non h attribuire alcuna incidenza alle gravissime sofferenze da lui subite nei suoi primi 17 mesi di vita durante i quali era stato privato di stabili e significative fiqure di riferimento sia in presso una famigliaconseguenza dell'affidamento subito dopo la nascita e sia per le sue assenze durante il ricovero in comunità, sofferenze che il bambino aveva spesso palesato con comportamenti che lo avevano portato addirittura a battere la testa contro il muro ed a "subire" le visite della madre quando avvenivano. Rilevava altresì che la IA, nei cui confronti il C.T.U. aveva riscontrato anche 5 problemi di ordine psichico ai quali lei non aveva ritenuto di porre rimedio attraverso un'adeguata terapia, aveva organizzato la sua vita prescindendo dal figlio, rendendo vani gli sforzi dei Servizi Sociali intesi a sensibilizzarla sulla necessità di continui contatti da parte sua con il minore, a rischio evolutivo, e che il pregiudizio subito dal piccolo diverrebbe irrimediabile qualora venisse restituito alla madre, la cui asserita attuale disponibilità non risultava comprovata peraltro da alcun concreto elemento. Riteneva infine fuorviante l'assunto difensivo, secondo cui le considerazioni del Tribunale sarebbero improntate solo ad una comparazione fra la situazione passata di abbandono e quella attuale che il piccolo si troverebbe a vivere presso la famiglia affidataria, precisando che l'impugnata sentenza si era limitata a valutare, come elemento ulteriore, i legami affettivi ed ambientali che il medesimo aveva stabilito con detta famiglia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione MA IA, deducendo un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente deve essere respinta la richiesta di inammissibilità del ricorso formulata in via principale in udienza dal Procuratore Generale per mancata esposizione del fatto. Un tale requisito, richiesto dall'art. 366 n.3 C.P.C. concreta per la attuazione del principio del ricorso, non esige dell'autosufficienza necessariamente una specifica e separata esposizione, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto di impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili per una conoscenza dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di attingere a tal fine ad altre fonti. Orbene nell'ipotesi in esame, sebbene i fatti di causa non siano riportati in ricorso separatamente ed in maniera dettagliata, possibile ugualmente desumerne le linee essenziali e ritenere così assolta, nei limiti del dedotto motivo, la funzione strumentale cui la loro esposizione è demandata. I riferimenti operati dalla ricorrente al proprio comportamento ed a quello del figlio nonché i richiami all'attività svolta dai Servizi Socia li consentono infatti di individuare sufficientemente 7 il contenuto della sentenza impugnata e di comprendere le censure che ad essa sono state mosse. Con l'unico motivo di ricorso MA IA denuncia violazione degli artt. 8 e 15 della Legge 184/83, lamentando che la Corte d'Appello non abbia tenuto nel debito conto gli sforzi da lei compiuti per il superamento della situazione di abbandono, in un primo tempo effettivamente verificatasi, e per recuperare così il rapporto con il figlio, sforzi che erroneamente ha relegato nell'ambito h delle mere affermazioni che non sarebbero state accompagnate da elementi oggettivi, individuabili invece nei risultati faticosamente ottenuti sotto il profilo della sistemazione familiare e lavorativa nonché della collaborazione con i Servizi Sociali. Deduce che in tal modo la Corte di merito erroneamente ha finito per circoscrivere lei fattinell'ambito materiale gli sforzi da ravvisando la persistenza dell'abbandono sotto il profilo morale e per assegnare un peso assolutamente preponderante al suo passato sregolato, trascurando il positivo superamento di una tale situazione nonchè la sua concreta disponibilità ad ovviare ad alcune deficienze non ancora totalmente eliminate, senza considerare così che in ordine allo stato di abbandono morale e materiale la prova non era stata raggiunta. Sostiene infine che La Corte d'Appello non ha altresì tenuto conto che il fine dell'adozione non è quello di fornire al minore condizioni di vita migliori ma di porre rimedio ad una situazione di abbandono. La doglianza è infondata. Al di là dei riferimenti normativi di cui viene dedotta la violazione, il motivo di ricorso in esame si limita sostanzialmente a censurare la valutazione operata dalla Corte d'Appello in ordine allo stato di abbandono morale e materiale del minore sul rilievo che non sarebbe stata attribuita la dovuta considerazione agli sforzi da lei attuati ed ai risultati ottenuti per assicurarsi una sistemazione abitativa e lavorativa nonché per superare con l'ausilio dei Servizi Sociali e degli strumenti medici e psicologici le carenze psico- affettive riscontratele e riconosciute come causa dell'abbandono morale del minore. Ma una tale censura si risolve in definitiva in una richiesta di riesame del merito, non consentita in questa sede di legittimità e non prospettabile nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione, in osservanza dell'art. 17 u.c. della Legge 184/83 nella formulazione vigente prima della modifica apportata al riguardo dall'art 16 comma 2 della Legge 149/01 non applicabile "ratione temporis" al caso in esame, profilo che avrebbe consentito del resto solo un controllo di legalità sulle argomentazioni svolte con riferimento alla coerenza alle fonti di logica dell'esposizione ed convincimento adoperate. Si è in presenza infatti di una riproposizione dei motivi di appello di cui la Corte di merito si attraverso una dettagliataè fatta carico esposizione delle vicissitudini cui è stato esposto il minore e dell'incapacità dimostrata dalla madre di relazionarsi adeguatamente con il figlio, anche in tempi successivi, come era risultato non solo dalle risultanze dei colloqui tenuti nel corso delle udienze ma anche e soprattutto dagli apporti interdisciplinari richiesti dalla Corte. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d'Appello non ha trascurato infatti l'evoluzione della situazione né gli aspetti dedotti in chiave positiva, ma nell'approfondire l'esame anche sotto tale profilo, 10 è giunta a conclusioni non conformi alle attese. Con particolare riferimento alla situazione di abbandono morale, dopo aver evidenziato le gravi sofferenze vissute dal bambino sin dalla nascita, ha escluso che possa l'impugnata sentenza ipotizzarsi un recupero al riguardo della donna in mancanza di una sua concreta disponibilità a risolvere i propri problemi di ordine psichico, nonostante le esortazioni in tal senso avute dal C.T.U. e le sollecitazioni dei Servizi Sociali. Tutto ciò in applicazione del principio, più volte espresso da questa Corte e richiamato nello stesso ricorso, in base al quale la dichiarata disponibilità ad occuparsi del minore non può considerarsi sufficiente se non accompagnata da un comportamento che tale volontà confermi e renda attuativa, comportamento la cui sussistenza la Corte d'Appello ha escluso. A fronte di tali valutazioni, le argomentazioni difensive, lungi dal configurare anche sul piano della prospettazione le dedotte violazioni di legge (artt. 8 e 15 Legge 184/83), si pongono semplicemente come alternativa e quindi al di fuori dell'ambito di sindacabilità consentito da questa Corte. 11 Il ricorso deve essere pertanto rigettato. essere in ordine alle Nulla deve disposto spese, non essendosi le controparti costituite.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 8.1.2002 Il Presidente Il Consigliere est. питні пруг РолибмуRicardo Cambra y Mgo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 14 MAR. 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE Miri H E N . O 4 I T 8 Z R 1 A A ' ° R L T N L S E I 3 D G 8 I E 9 S 1 R - N 5 A E - S D 4 I E E A T G O N G E L S E L E L O B 2 8 E 1211 3