Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
Non è nulla o inutilizzabile la perizia effettuata su reperti contenuti in un plico la cui etichettatura non corrispondeva agli stessi in quanto tale errore materiale non è sanzionato dalla legge e, comunque, il contraddittorio con cui si sono svolte le operazioni peritali ha consentito di rilevare l'errore e di garantire il rispetto del diritto di difesa.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 10834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10834 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/02/2007
Dott. SIOTTO MA Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 286
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 42056/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN RA, IL 8/02/1963;
avverso SENTENZA del 22/05/2006 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CULOT DARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del DR. Delehaye E., che ha concluso per il rigetto;
Uditi i difensori Avv. Veneto A. Fonte L., i quali hanno concluso per l'annullamento delle sentenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3.7.2003 FE OS MA denunciava ai C.C. di Marina di Gioiosa Ionica la scomparsa del proprio figlio FE CA dalla sera del giorno precedente. La donna segnalava che la sera precedente il figlio era uscito verso le ore 19 avendo riportato a casa il trattore utilizzato per arare il fondo agricolo, era tornato in campagna per recuperare l'autovettura, che dopo il suo aLOntanamento aveva sentito quattro colpi d'arma da fuoco ma non vi aveva dato particolare attenzione;
che comunque il figlio non era più rincasato;
che verso le 24 si era accorta che la casa disabitata del genero NO NC, non distante da casa sua, era in preda alle fiamme, ed era andata sul posto;
che il genero aveva chiamato i pompieri, ma non era intervenuto nessuno;
era ritornata a casa verso l'una di notte, e sua figlia ED aveva richiamato i vigili del fuoco;
che quando i pompieri erano giunti sul posto l'incendio era ormai sostanzialmente esaurito.
Nel prosieguo delle indagini era emerso che i vigili del fuoco si erano lamentati del fatto che NN NC li aveva dapprima chiamati per poi richiamarli e assicurarli di aver già personalmente provveduto a domare le fiamme;
che 5-6 anni prima la FE aveva denunciato il furto di L. 21-31 datile in custodia da NN NC;
che costui era convinto che l'autore del furto fosse stato FE CA e che fra i due erano scoppiati frequenti litigi;
in uno di questo, il FE aveva colpito al volto il NN con una scure, procurandogli un vistoso taglio;
NN ME confermava sia di aver parlato verso le ore 19 del 2.7 con FE CA nei pressi della casa poi incendiata, sia di aver sentito pochi minuti dopo che si erano separati quattro colpi di pistola, ma di non avervi fatto caso perché spesso NN NC sparava;
NN NC veniva notato da più di una persona quella sera mentre si recava presso la sua casa poi incendiata;
il 9.7.2004, nel territorio del Comune di Gretteria, veniva ritrovato un cadavere, attinto da colpi d'arma da fuoco, ed identificato come queLO di FE CA attraverso l'esame del DNA;
sia sull'autovettura Oper Zafira di NN NC, sia all'interno e all'esterno dell'edificio incendiato appartenente a NN NC venivano repertate tracce ematiche compatibili con quelle del cadavere rinvenuto in comune di Grotteria;
veniva pure repertata nell'immobile incendiato un'ogiva risultata esplosa dalla stessa arma usata per uccidere FE CA.
Il NN veniva fermato, processato e condannato all'ergastolo in giudizio abbreviato per omicidio, detenzione e porto abusivo d'arma, incendio doloso, occultamento di cadavere.
Avverso la sentenza della Corte d'Assise d'appeLO di Reggio Calabria del 22.5.2006, che confermava la sentenza emessa in data 18.3.2005 dal Gip del tribunale di Locri con la quale l'imputato era stato condannato alla pena dell'ergastolo, il NN proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b)) e manifesta iLOgicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)).
Si doleva il ricorrente del fatto che illegittimamente fossero state estromesse dal processo le risposte date dal M.LO SP (consulente del P.M.) al proprio consulente di parte AR con la motivazione che il consulente non può interrogare testi, pur essendo queste risposte state date in presenza di tutte le parti e con adesione del giudice, come se le domande fossero state poste dal difensore e delegate al consulente. Inoltre l'enorme confusione tra reperti cioè il fatto che il contenuto dei plichi fosse, al momento della loro apertura, diverso da queLO che risultava nei verbali - rendeva anche le risultanze peritali non affidabili stante un evidente inquinamento probatorio (e appunto nel senso di una preoccupata riflessione circa un possibile inquinamento probatorio doveva anche essere interpretato il contenuto dell'intercettazione del 10.7.2003 ove gli interlocutori dicevano che gli inquirenti "diranno che hanno trovato tracce").
Mancava poi la prova della premeditazione, in quanto lo stesso movente dell'omicidio non era chiaro (si parlava a volte di dispute per la terra, altre volte del furto del denaro). I troppi errori, le troppe tracce lasciate dal NN dimostrerebbero al più l'improvvisazione dell'omicidio. Infine, anche in punto esclusione delle attenuanti generiche la motivazione era solo apparente, in quanto l'asserita efferatezza del delitto era stata tratta da un movente incerto, e l'indole violenta del NN era presunta. Con motivi aggiunti, si evidenziava poi la incoerenza delle dichiarazioni della parte civile FE MA OS, la quale nell'intercettazione del 8.7.2003 diceva alla figlia di non aver sospetti su nessuno, mentre ai C.C. aveva già dichiarato di sospettare del genero NN NC, ed in altra intercettazione diceva che il figlio sarebbe stato ammazzato per la terra;
veniva messo in rilievo che non era emerso da alcun elemento che il NN fosse coinvolto in traffici di droga (si era infatti detto che i milioni asseritamene rubati dal FE CA sarebbero stati provento di traffici illeciti del NN); si doleva del fatto che non erano state valorizzate le deposizioni dei testi FE OS e NA RE. Ribadiva, infine, le eccezioni già svolte in grado di appeLO in punto nullità e/o inutilizzabilità del risultato raggiunto attraverso detta perizia, avendo la perizia Torre-Gino svolto accertamenti su reperti diversi da quelli che, secondo la copertina del contenitore, dovevano essere contenuti nel plico 17. Ma quand'anche si fossero accettati i risultati finali della perizia, essi non confermavano affatto che il sangue apparteneva alla vittima FE CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.A. La perizia eseguita dal M.LO SP è stata rinnovata dalla Corte d'appeLO, perché ritenuta non esaustiva (ord. 10.1.2006), come evidenziato nella stessa sentenza impugnata (p. 22). Si duole perciò l'appellante che ciononostante i giudici di merito non abbiano poi tenuto conto delle contestazioni esposte dal consulente di parte AR al perito SP.
La doglianza è inammissibile. Al fine di consentire al giudice di legittimità il controLO della decisività della risultanza (asseritamene) erratamente valutata, è necessario che il ricorrente precisi - ove occorra, anche mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva ed erroneamente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controLO deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Il ricorrente aveva quindi l'onere di riprodurre nel suo ricorso sia le contestazioni (a suo dire decisive) effettuate dal AR aLO SP, sia le ragioni per le quali riteneva queste contestazioni essenziali per modificare la decisione dei giudici. Nè può il ricorrente dedurre una violazione di norme giuridiche (l'errata inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni) meramente formale, nel senso che resta inammissibile per difetto d'interesse un'impugnazione che tenda a soddisfare solo esigenze teoriche di correttezza formale, quando l'impugnante non dimostri quale concreto vantaggio gli sarebbe derivata dall'utilizzazione delle dichiarazioni (a suo dire erroneamente) estromesse dal processo.
1.B. Eccepisce il ricorrente la nullità o l'inutilizzabilità della perizia disposta dalla Corte d'AppeLO, in quanto i reperti trovati nel plico n. 17 non corrispondevano all'etichettatura del plico stesso. La doglianza è infondata.
L'espressione usata dal legislatore nell'art. 191 c.p.p. per il quale non possono essere utilizzate le prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", richiede quale presupposto della sanzione della inutilizzabilità un esplicito divieto legislativo. L'inosservanza di norme che in tale modo non siano sanzionate può dar luogo a nullità, istituto disciplinato dagli artt. 177 - 86 c.p.p. (Cass. 1^, 29.12.1993 - 4.2.1994, n. 1357 - ric. Cimei). Ora
è agevole rilevare come la mancata corrispondenza del reperto asseritamene inserito nel plico rispetto a queLO effettivamente rinvenuto non rientri ne' sotto il disposto dell'art. 191 c.p.p., ne' sotto il disposto dell'art. 178 c.p.p.. Nessuna specifica norma stabilisce l'inutilizzabilità di reperti impropriamente imbustati. Poiché poi la scienza non è infallibile (ma ha un tasso di errore come tutte le attività umane) il principio del contraddittorio serve proprio ad illustrare eventuali errori o deficienze riscontrate nell'attività peritale. Nel caso di specie il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato, si che non si versa nemmeno nel campo delle nullità.
1.C. La questione va dunque ridotta a una questione di valutazione della prova.
La Corte di assise d'appeLO si è fatta carico del problema, ed ha dato logica spiegazione delle sue convinzioni sia in punto impossibilità di inquinamento ambientale per quel che riguarda le tracce trovate sull'Opel del NN (p. 23 ss. sentenza), sia per quel che riguarda le operazioni di campionatura dei reperti (p. 30 ss. sentenza): di fronte al contrasto fra etichettatura del plico ed il suo contenuto, sono subito scattati gli accertamenti, e la spiegazione che i giudici di merito danno è coerente e logica. La credibilità circa la tesi sostenuta dai giudici di merito ove si parla comunque dei reperti provenienti dalla vettura del NN trova pregnante conferma nelle foto iniziali dei reperti stessi (p. 31 sentenza), e soprattutto nel fatto che in data 13.8.2003 i periti ed i consulenti di parte avevano proceduto assieme all'apertura dei plichi e all'ispezione dei loro contenuti (p. 32 sentenza), ed in quella circostanza i due tappetini venivano inizialmente accantonati perché umidi, mentre in seguito non se ne ricavava alcunché per la formazione della muffa. Quindi, che in seguito questi tappetini siano stati indicati erroneamente come inseriti nel plico 7, e la successiva confusione fra plico 7 e 17, ben possono spiegarsi secondo la linea logica sostenuta in sentenza, e la ricostruzione dell'incidente procedurale, che è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione, non può essere superata da una mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di regole di giustificazione prospettate come più congrue.
Quanto alle metodiche usate per le analisi, i consulenti di parte nulla hanno obiettato davanti al Gup, dopo l'acquisizione ed il deposito degli elettroferogrammi (p. 25 ss. sentenza impugnata).
2. Quanto al resto, le doglianza sono sostanzialmente di natura fattuale, e l'accertamento di fatto compiuto nel caso di specie dai giudici di merito non è censurabile in questa sede, anche se le ragioni esposte in sentenza sono diverse da quelle che la parte ricorrente vorrebbe veder esaminate, in quanto non sono ne' insufficienti, ne' inficiate da contradditorietà logica o giuridica. Come anche le sezioni unite di questa Corte hanno avuto occasione di ribadire (Cass. Sez. U., 30.4 - 2.7.1997, n. 6402 - ric. Dessimone) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione queLO di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Il fatto che il FE CA sia stato attinto da colpi di pistola almeno uno dei quali sparato nella casa poi incendiata;
il fatto che il NN fosse uso sparare (e non abbia consegnato la sua arma per fare accertare che l'ogiva rinvenuta nel casolare incendiato non proveniva dalla sua pistola); il fatto che quella sera sia il NN sia il FE CA siano stati visti nei pressi dell'edificio, di lì a poco dolosamente incendiato, in orario prossimo alla definitiva sparizione della vittima;
il fatto che da più persone siano stati sentiti gli spari;
il fatto che il sangue reperiate all'interno e all'esterno dell'edificio del NN fosse pienamente compatibile con il DNA della vittima (mentre non è emerso che nessun altro dei suoi parenti si sia colà in qualche modo ferito); il fatto che l'edificio dov'è avvenuto l'omicidio sia stato incendiato poco dopo che si erano sentiti gli spari, e lo strano comportamento del NN nei confronti dei pompieri, che ha comunque provocato un notevole ritardo nel loro arrivo;
il fatto che le tracce di DNA dimostrino che la vittima sia stata trasportata con l'Opel dell'imputato, costituiscono tutti elementi più che sufficienti per giungere con coerenza logica ad una valutazione di colpevolezza.
Quanto alla deposizione del NA, il giudice da ampia spiegazione del perché, anziché essere a discarico del NO F., le sue parole diventino ulteriori elementi a suo carico (p. 19 sentenza appeLO). Quanto al movente, l'alternatività delle due ipotesi prospettate (liti per motivi di terreni, oppure ennesima lite per i soldi sottratti) non è di per se rilevante, come non è rilevante che la stessa FE MA OS manifestasse il dubbio sul perché il genero le aveva ucciso il figlio, pensando ora ad un movente, ora all'altro. Quanto ai mancati accertamenti sui tabulati delle telefonate fatte col telefonino dal FE CA la sera della sua morte, i giudici di merito hanno spiegato di averli ritenuti inutili perché l'unico telefonino del FE era stato rinvenuto a casa della madre, e quindi il giovane non l'aveva con se poco prima di morire. In ogni caso, come si è detto, trattasi di elementi fattuali non approfondibili in questa sede, ove non si innestino dubbi capaci di per se soli di interrompere come cesure il dato probatorio collegato all'altro atto probatorio da parte del giudice di merito, mentre restano del tutto ininfluenti le minime incongruenze che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, essendo state spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. U., 24.11-16.12.1999, n. 24 - ric. Spina). In altri termini, quanto all'asserita violazione del disposto dell'art. 606 c.p.p., lett, e), la deduzione di un vizio di motivazione (laddove si censuri la ricostruzione e l'interpretazione del materiale istruttorio) avrebbe dovuto evidenziare l'erroneità del risultato raggiunto attraverso l'allegazione e la dimostrazione dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati che il giudice di merito ha tenuto presenti ai fini della decisione o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, mentre non può il ricorrente limitarsi - come nel caso di specie - alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi prospettati come più congrui.
3. Quanto alla premeditazione, i giudici di merito hanno dato contezza sia dell'elemento psicologico che dell'elemento cronologico. Parte ricorrente sostiene che in mancanza di certezza del movente non poteva essere riconosciuta l'aggravante. Va invece rilevato come nel caso di specie il movente non è sconosciuto, ma è al più alternativo, ed il movente non costituisce di per se elemento idoneo a dimostrare o ad escludere la premeditazione. In altri termini, la premeditazione ben può essere dimostrata in base alla ricostruzione delle modalità di consumazione del delitto (Cass. 1^, 25.5- 10.7.1992, n. 7948 - ric. Trainato), così come hanno fatto i giudici di merito, ed indubbiamente il richiamo al malanimo che covava negli anni costituisce elemento perfettamente conciliabile con la premeditazione.
Anche qui, le ulteriori controargomentazioni della difesa sono di natura fattuale, e quindi non discutibili in questa sede.
4. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la corte d'assise d'appeLO, dopo aver rilevato che nell'atto d'appeLO la difesa del NO F. le aveva solo richieste senza contestare le avverse argomentazioni svolte dal Gup, ha spiegato le ragioni del diniego (p. 65 s. sentenza). Il ricorrente sostiene che esse sono state negate solo per l'efferatezza (la quale però è sempre collegata al movente incerto) e per l'indole violenta (che però è solo presupposta). Non è così: il giudice ha motivato la sua scelta discrezionale alla luce della gravità oggettiva del fatto e dei precedenti penali del NN, il che ha portato a un giudizio negativo sulla sua personalità. Il ragionamento non può dirsi viziato, si che anche questo motivo di doglianza deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2007