Sentenza 15 novembre 2012
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Integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della carta di identità, considerato che essa costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che l'ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità l'obbligo di presentare denunzia.
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La falsa denuncia di smarrimento della carta d'identità è reato, considerato che essa costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che l'ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità l'obbligo di presentare denuncia. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE - SENTENZA 19 luglio 2018, n.33848 Presidente Fumo – Relatore Miccoli Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. È anzitutto opportuno ricordare come questa Corte abbia già in passato affermato la configurabilità del reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento della carta d'identità, considerato che essa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2012, n. 7995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7995 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/11/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 2761
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 16056/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET UN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 25.1.2012 dalla Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 25.1.2012 la corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza con cui in data 15.2.2010 il tribunale di Bergamo, sezione distaccata di elusone, aveva assolto ET UN, imputato del delitto di cui all'art. 483 c.p., affermava la responsabilità penale di quest'ultimo condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.
Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, l'imputato, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo il ricorrente lamenta il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p.,
in quanto la carta di identità rilasciata dal comune di Costa Volpino oggetto della denuncia di smarrimento presentata dall'imputato il 27.9.2007 presso la stazione dei CC. di Costa Volpino che si assume falsa è quella rilasciata il 27.2.2007 e non quella, cui fa riferimento il capo d'imputazione esibita dall'imputato alle forze dell'ordine all'atto del controllo cui veniva sottoposto il 24.11.2009, che invece è stata rilasciata dal suddetto comune nel giugno del 2005.
Di conseguenza la sentenza della corte di appello è nulla, ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p., non essendovi correlazione tra la sentenza medesima e l'imputazione, proprio perché la carta di identità indicata nel capo d'imputazione non è quella cui fa riferimento la denuncia di smarrimento;
ne', ad avviso del ricorrente può affermarsi, come fatto dalla corte territoriale, che è del tutto irrilevante la data del rilascio della carta di identità, rilevando esclusivamente che sia stato denunciato lo smarrimento del documento, l'unico che il ET poteva possedere e che risulta essere stato rilasciato nel giugno del 2005, in quanto, a fronte della presunzione di esistenza della carta di identità del 27 febbraio 2007, dimostrata dalla denuncia di smarrimento in atti, la pubblica accusa avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza di tale ultima carta di identità.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 483 c.p.,
evidenziando come nel caso in esame non sia configurabile l'ipotesi di reato in contestazione, in quanto la denuncia di smarrimento della carta di identità non è prevista da alcuna disposizione normativa come atto necessario al fine di ottenere il duplicato del documento e, quindi, essa non possiede quella attitudine probatoria essenziale per la configurabilità del reato in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell'interesse di ET UN è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale con motivazione esaustiva ed immune da vizi, il ET risulta intestatario di un'unica carta di identità, quella n. AM2643995, di cui al capo d'imputazione, rilasciata dal comune di Costa Volpino nel giugno del 2005.
L'indicazione, contenuta nella denuncia di smarrimento della carta di identità presentata dall'imputato il 27 settembre 2007 presso la stazione dei carabinieri di Lovere, del 27 febbraio 2007 come data di rilascio del documento identificativo appare il frutto di una evidente imprecisione, in quanto, come si è detto, l'unica carta di identità rilasciata al ET è quella indicata nel capo d'imputazione, in possesso della quale quest'ultimo venne sorpreso all'atto di un controllo effettuato dai carabinieri di RN SC il 24 novembre 2009. Il 27 febbraio 2007, invece (e ciò avvalora la tesi dell'errore, su cui si sofferma la corte territoriale) è la data in cui venne notificato al ET il provvedimento del questore di Bergamo, adottato il 21 febbraio 2007, con cui "gli si ordinava l'immediata produzione della carta d'identità al fine di consentire la apposizione della clausola relativa alla mancanza di validità per l'espatrio" ed, inoltre, il giorno precedente a quello in cui venne presentata la denuncia di smarrimento, i carabinieri della stazione di Lovere avevano sollecitato telefonicamente il ET a produrre la carta di identità, per cui, evidenzia la corte territoriale con motivazione logicamente coerente, appare evidente che, stante l'indubbia falsità della denuncia di smarrimento dell'unica carta di identità rilasciata al ricorrente, che veniva, invece, rinvenuta in suo possesso circa due anni dopo la presentazione ai carabinieri della stazione di Lovere della menzionata denuncia, quest'ultima sia stata dolosamente utilizzata allo scopo di impedire che il provvedimento del questore di Bergamo venisse eseguito (cfr. p. 3 dell'impugnata sentenza). Del pari infondato risulta il secondo motivo di ricorso. Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento di documento di identità:
essa è, invero, giuridicamente rilevante, in quanto appare indispensabile ai fini del rilascio di un duplicato del documento stesso, differenziandosi dall'ipotesi (alla quale ineriva il precedente giurisprudenziale citato dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione riformata dalla corte di appello) in cui si denunci falsamente lo smarrimento di assegni bancari, posto che, l'ordinamento, esplicitando un principio di carattere generale, fa obbligo a colui che ha smarrito un documento di identità di presentare denunzia alla autorità di polizia, (cfr. Cass., sez. 5, 16/05/2000, n. 8891, Callegari, rv 2000, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 5, 14/10/2001, n. 45208, Orrù). Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, il ricorso presentato da ET UN va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013