Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, commette il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. il pubblico ufficiale che, nella sua interazione con il privato, utilizzi modi bruschi e stressanti, accompagnati da comportamenti di abusi della qualità e/o dei poteri, preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione dello "spatium deliberandi", idonea a determinare quest'ultimo a promettere o dare un'indebita utilità . (Nella specie, il pubblico ufficiale utilizzando i modi indicati e prospettando al privato il potere di incidere sulla emissione di mandati di pagamento, connessi ad un contratto di fornitura con la p.a., si faceva consegnare un fax).
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (Sez. 6, 10278/2019). Ai fini della configurabilità del delitto di concussione non rileva la portata più o meno coartante della minaccia, ma l'ingiustizia del male …
Leggi di più… - 2. Concussione e induzione indebita, tra “spacchettamento” e patchwork normativo: istruzioni per l’usoNicolina Polifroni · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2013, n. 10891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10891 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/02/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 368
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 27459/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da:
IO ZI, nato il giorno 28 marzo 1964;
avverso la sentenza 9 marzo 2011 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi LA. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché l'avv. Autru Ryolo Carlo che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
IO ZI ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 9 marzo 2011 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza 6 luglio 2004 del Tribunale di Messina, di condanna per il delitto di concussione.
L'imputato è accusato del reato di cui all'art. 317 c.p., perché quale pubblico ufficiale alle dipendenze della D.I.A. di Messina, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringeva od induceva EL IU a farsi consegnare indebitamente un fax marca Olivetti TLM F 10, condotta consistita nel far presente al EL, titolare della ditta CETIM Elettronica di Messina, che aveva ottenuto l'incarico di fornitura e messa in opera di un impianto telefonico interno presso la D.I.A di Messina, e nel presentarsi a lui quale persona competente alla gestione della pratica, conoscendo le sue difficoltà economiche e, quindi, la sua necessità di ottenere i pagamenti per tali lavori, posto che non erano stati ancora liquidati i mandati di pagamento relativi a detta fornitura, e nel prospettare che tale iter si sarebbe accelerato a seguito di un suo interessamento presso la locale Prefettura, formulando contemporaneamente al EL la richiesta del sopraindicato fax. In Messina, nel periodo di Natale 1998. Rileva la Corte di appello che lo stesso imputato ha ammesso i modi bruschi e stressanti con i quali sovente si relazionava al EL, titolare della Ditta Cetim, nel sollecitarlo, redarguirlo o controllarlo, a rimarcare la sua "posizione di preminenza"; rilievi che non sempre avevano effettiva giustificazione, come nel caso della "pressione" per l'installazione rapida della rete, in relazione alla quale, rivolgendosi direttamente al comandante della sezione operativa, maggiore Tanton, il EL ottenne l'indicazione di tempi più ampi (cfr pag 9 trascrizione dichiarazioni IO avanti la corte distrettuale). Su tali presupposti, è stato confermato il giudizio di responsabilità espresso dal Tribunale, che ha correttamente qualificato la condotta accertata nell'ambito della fattispecie contestata e sotto il profilo della costrizione.
In particolare la gravatà sentenza, richiamandosi all'argomentare del primo giudice, ha ribadito la posizione di supremazia rivestita dal IO rispetto al EL, con il quale non ha perseguito un comune obiettivo illecito, che avrebbe integrato la condotta tipica della corruzione, ma nei cui confronti il pubblico ufficiale ha finalisticamente abusato del suo personale potere per assecondare le sue richieste indebite.
I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto plurimi profili, ed in relazione: al mancato esame delle dichiarazioni dibattimentali del col. EN e del commissario SC;
all'omessa valutazione delle modalità, mediante le quali il EL aveva informato dei fatti l'autorità giudiziaria;
al carente apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali anche della persona offesa e del suocero del IO (LA PO) e dei dati documentali in atti, dai quali sarebbe emersa l'inverosimiglianza del narrato della presunta persona offesa.
Il motivo per come formulato, e al di là della formula omnicomprensiva del capo di imputazione (costringere od indurre), non supera la soglia dell'ammissibilità, avuto riguardo alla precisa ed argomentata conclusione, espressa dai giudici di merito in motivazione, sulla sussistenza dominante della "condotta costrittiva".
E valga il vero.
In primo luogo, quanto ai sopra indicati "mancati esami", "omesse valutazioni" e "carenti apprezzamenti", è noto che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cass. pen. sez. 4, 26660/2011 Rv. 250900). In secondo luogo il dedotto vizio di omessa motivazione può essere prospettato solo quando il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia demolitoria dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito, come nella specie, abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente.
Nella stessa ottica, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata (sentenze Cassazione Penale 13/11/2007 n. 47524;
24/5/2007 n. 24680; 28/9/2006 n. 35964).
Per concludere il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quello consistente nella mancanza di un logico apparato argomentativo sui punti nodali della decisione impugnata, mentre deve escludersi che il giudice di legittimità possa verifica re l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
In altre parole l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile dinanzi la Cassazione, deve essere percepibile ictu oculi, tenuto conto che il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze (sentenze Cassazione Penale 22/4/2008 n. 18163; 31/10/2007 n. 42658; 12/7/2006 n. 33619). Quanto al resto, si versa nella cornice di una serie di critiche contro un'argomentata (doppia conforme) decisione nella quale non si rinvengono manifeste incoerenze logiche, ne', tanto meno, quelle che sono state dedotte come aporie valutative in punto di "esame, valutazione ed apprezzamento, risultano rivestire forza invalidante, laddove confrontate con la ragionevole linearità della giustificazione di responsabilità, quale proposta dai giudici di merito.
Trattasi di risultato persuasivo dei giudici di merito che il ricorso pretende di aggredire, sviluppando ipotesi di più favorevoli interpretazioni, notoriamente non apprezzabili, ne' ammissibili in questa sede.
Con un secondo motivo si lamenta la qualificazione giuridica attribuita al fatto ex art. 317 cod. pen., da sussumersi invece nella diversa ipotesi della corruzione, considerato che l'adesione alla richiesta dell'imputato non era finalizzata ad evitare un danno, ma invece a procurare al privato un futuro e generico vantaggio. Con logico sviluppo ulteriore della critica alla qualificazione data dalla condotta il ricorso pone il problema della successione di norme in relazione alla novella 190/2012, circostanza questa che impone un sintetico richiamo a tale complesso normativo.
La L. novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (12G0213) in GU n. 265 del 13-11-2012, entrata in vigore il 28/11/2012, risulta composta da un unico articolo di 83 commi, il quale prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione. Dalla relazione illustrativa del relativo disegno di legge emerge che l'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione, mediante un approccio multidisciplinare, in cui gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.
Per quanto rileva nella presente fattispecie, va premesso che le disposizioni di cui al comma 75 ss. prevedono modifiche al codice penale con una rilevante riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
In particolare: a) è aumentato il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.), del reato di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.) e di altre componenti sanzionatorie di alcune fattispecie attraverso l'aumento delle pene principali previste;
b) viene ridefinito il reato di concussione (art. 317 cod. pen.), introducendo la nuova fattispecie della Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.) e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;
c) è operata una distinzione tra Corruzione (propria) per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), e la Corruzione (impropria) per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.), con una ridefinizione dello schema di detta la figura delittuosa;
d) viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa del Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.), sanzionata con una pena da uno a tre anni di reclusione;
e) è prevista (art.2635 c.c.) la punizione della corruzione tra privati (amministratori,
direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), sanzionata con la reclusione da uno a tre anni.
Tanto premesso, sotto il profilo del diritto intertemporale, va ribadita la "continuità normativa" (cfr. in termini ex plurimis:
cass. pen. sez. 6, u.p. 3 dicembre 2012, ricorrente Roscia;
cass. pen. sez. 6, 4 dicembre 2012-21 febbraio 2013 in ricorso Nardi) tra le due nuove ipotesi delittuose in parola (artt. 317 e 319 quater) e la vecchia fattispecie di concussione che le inglobava entrambe, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, della "lex mitior" e cioè del regime giuridico più favorevole ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012. Conclusione da ribadirsi nonostante la circostanza che la nuova fattispecie di induzione indebita si configuri oggi come "reato a concorso necessario", tenuto conto che tale struttura, necessariamente plurisoggettiva, era caratteristica anche della vecchia fattispecie di concussione, a prescindere dalla circostanza che uno dei partecipi necessari - il privato autore del pagamento o della promessa - non fosse punibile sino alla riforma, e sia divenuto oggi punibile, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 319-quater c.p.. Orbene ritiene la Corte, valutato tale complesso normativo- sanzionatorio che, nella specie, la condotta, posta in essere ed accertata in capo al pubblico ufficiale IO, rientri "pieno jure" nello schema dogmatico della vecchia e nuova norma dell'art. 317 cod. pen., senza possibilità di applicazione del citato art. 319 quater cod. pen., trattandosi nella vicenda di comportamenti, di natura ed esito costrittivo, realizzati da pubblico ufficiale nella pacifica ricorrenza degli altri ulteriori elementi oggettivi e soggettivi richiesti dal legislatore sia nella nuova norma che in quella abrogata.
Invero il pubblico ufficiale, nella sua interazione con il privato, ha decisamente manifestato - in modo sintonico e sinergico- sia ripetuti atteggiamenti (modi bruschi e stressanti), sia precisi comportamenti di abuso della "qualità" e dei "poteri" (prospettazione del potere "reale" di incidere sulla rapida emissione dei "dovuti" mandati di pagamento, in un contesto di accampata notorietà di difficoltà economica dell'azienda creditrice), tutti preordinati a creare nel destinatario, che versava in condizioni appunto di difficoltà, l'esito di una consistente riduzione del suo "spatium deliberandi", inteso nella sua duplice accezione cronologica e volitiva, sul quale ha intenzionalmente operato "l'interferenza costrittiva" idonea, per la sua gravità e tempismo a determinare, quale ragionevole e praticabile alternativa, la dazione al pubblico ufficiale di un Fax "Olivetti TLM F 10".
Non vi è quindi utile spazio per altre sussunzioni e definizioni giuridiche "in bonam partem" dell'accertata illiceità, sotto specie di altre, diverse e minori violazioni delittuose.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013