Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 1
Difetta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia instaurata dall'INPS nei confronti dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta al fine di ottenere il pagamento di contributi assicurativi evasi in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra la detta associazione ed il suo segretario generale, giacché le funzioni del segretario generale attengono, per previsione statuaria, alle funzioni di governo dell'ente internazionale in questione e pertanto il rapporto tra esso segretario e l'ente medesimo si sottrae, per sua stessa natura e per la natura dei soggetti tra i quali intercorre, alla soggezione alla giurisdizione del giudice italiano, anche con riferimento all'eventuale sottostante, e inscindibilmente connesso, rapporto previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F.F.-
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA (A.C.I.S.M.O.M.). in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DEL PRATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO DELL'OLIO, giusta procura speciale del Notaio dott. Giovanni Floridi, depositata in data 21/07/1998, in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DI IO MO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 13080/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
uditi gli avvocati Fabio FONZO, per delega dell'Avvocato Aldo BARTOLI per il ricorrente Enrico DEL PRATO, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice italiano, rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il pretore di Roma, con sentenza 3 febbraio 1995, accoglieva l'opposizione proposta dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) contro le ingiunzioni intimategli dall'I.N.P.S., per un importo corrispondente ai contributi evasi relativi ad un asserito rapporto di lavoro intercorso con AC Di RI, già segretario generale della detta associazione, e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Contro questa sentenza proponeva appello l'I.N.P.S., chiedendo affermarsi la validità ed esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti.
Il tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del pretore ed escludeva la giurisdizione del giudice italiano anche in considerazione della natura pubblicistica del rapporto esistente tra il Di RI e la ACISMOM, richiamando la documentazione in atti, alla quale aveva fatto riferimento anche la sentenza di questo Supremo Collegio (S.U. 26 febbraio 1993 n. 2415) che aveva escluso la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia promossa dal detto segretario generale a seguito del licenziamento per soppressione della carica stessa. Riteneva il tribunale che la causa fosse inscindibilmente connessa a quella concernente la conoscibilità da parte del giudice italiano del rapporto di lavoro cui accede il rapporto previdenziale;
e, in ogni caso, che la giurisdizione del giudice italiano dovesse negarsi in considerazione della natura pubblicistica, desumibile dalla documentazione in atti, del rapporto che legava il Di RI alla associazione.
Avverso detta sentenza propone ricorso l'I.N.P.S.; resiste con controricorso l'ACISMOM; entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il solo motivo del ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ. (art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.) in quanto non si è tenuto conto del fatto che il detto segretario generale non svolgeva solo mansioni riconducibili alla sua carica, ma anche quelle di sovraintendente dell'Ospedale S.Giovanni Battista, cioè tipiche di un dirigente di un ente ospedaliero.
Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che, come ritenuto da questo Supremo Collegio con la richiamata sent. n. 2415 del 1993, la carica di segretario generale della Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Ordine di Malta (ACISMOM), era prevista dallo statuto dell'Associazione, approvato da decreto consiliare del 2 ottobre 1979 (art. 17), e comportante l'esercizio di funzioni di coordinamento e di controllo esecutivo dell'intera attività associativa, attività a sua volta identificantesi con il perseguimento delle finalità proprie del Sovrano Ordine (art. 2 dello statuto e art. 256 del codice melitense): funzioni non limitate alla attività sanitaria quale prevista dall'art. 2 dello statuto dell'associazione, ma inerenti anche, e soprattutto, alla struttura organizzativa e decisionale dell'ACISMOM, la quale (art. 1 dello statuto) 46 riunisce" (ed è pertanto da essi costituita), i membri dell'Ordine appartenenti ai gran priorati di lingua italiana, che si riuniscono in assemblea, della quale il segretario generale svolge le funzioni di segretario (art. 6) e sottoscrive, insieme al presidente, il relativo verbale (art. 7).
Il segretario generale, nominato dal consiglio direttivo, svolge tutte le funzioni indicate nell'art. 17, e risponde direttamente al presidente e al consiglio direttivo.
È chiaro, quindi, che il segretario generale fa parte, insieme agli altri organi elencati nello statuto (assemblea, consiglio direttivo, presidente, generale direttore capo del personale, ospedaliere, assistente spirituale) della struttura organizzativa e gestionale dell'organizzazione, e quindi la sua attività è strettamente inerente alle funzioni istituzionali e pubblicistiche (nell'ambito dell'ordinamento melitense) dell'ACISMOM.
Quindi la carica di segretario generale, con le relative conseguenze in ordine al rapporto che legava il Di OR all'Associazione (come già ritenuto da questo Supremo Collegio con la sent. n.2415 del 1993), attiene alla sfera istituzionale dell'ACISMOM, e non (soltanto) alla gestione dell'attività sanitaria propria dell'ente (con specifico riferimento alla quale è stata da queste Sezioni Unite ritenuta sussistere, la giurisdizione del giudice italiano:
sent. 18 marzo 1992 n. 3360 e 3362); qualsiasi valutazione inerente al detto rapporto va, pertanto, ad impingere sulla sfera di sovranità e di autorganizzazione di detto ente, dotato, come si è detto, di soggettività internazionale.
Nel caso in esame la sentenza del tribunale di Roma impugnata, ha specificamente affermato, come si è visto, che la causa, inscindibilmente connessa a quella concernente la conoscibilità da parte dello stesso giudice italiano del rapporto di lavoro cui accede il rapporto previdenziale, non può essere oggetto di decisione incidenter tantum in quanto attiene alla causa petendi e, perciò, all'oggetto del giudizio;
ha inoltre accertato che neppure in via incidentale potrebbe affermarsi la giurisdizione del giudice italiano, in considerazione della natura pubblicistica, quale si desume dalla documentazione in atti ed alla quale ha fatto riferimento la condivisibile decisione delle S. U. n. 2415 del 1993 (del rapporto) che legava il Di RI all'A.C.I.S.M.O.M.-. Affermazioni queste che sono giuridicamente corrette, oltre a contenere accertamenti di fatto non suscettibili di riesame in sede di legittimità, in assenza di specifiche censure concernenti la motivazione.
Quanto alla prospettazione, contenuta nel ricorso, secondo la quale il detto segretario generale avrebbe svolto anche mansioni in sovraintendente dell'Ospedale S. Giovanni Battista, si tratta di argomentazione specifica del tutto nuova, svolta per la prima volta in sede di appello, in violazione dell'art.416, secondo comma, cod.proc.civ., e pertanto inammissibile - è evidentemente questa la ragione per la quale, su tale eccezione tardiva, il tribunale ha omesso ogni considerazione -; ne' potrebbe prendersi in considerazione, a tal fine, il generico riferimento alla preposizione a tutta una serie di attività; anche a voler considerare inclusa in questa formulazione, del tutto generica, la preposizione alla attività sanitaria in genere, e, in questa, implicitamente, quella specifica anzidetta, tale prospettazione ha trovato confutazione nelle sentenze di merito, per riguardare un singolo, e del tutto particolare, aspetto della preposizione al complesso delle numerose e diverse attività, proprie della carica di segretario generale;
ed evidentemente, in mancanza di una specifica allegazione della detta specifica attività presso l'Ospedale S.Giovanni Battista, si tratta di un aspetto del tutto particolare della più generale preposizione. Deve, pertanto, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui esula dalla giurisdizione italiana la controversia riguardante un dipendente di un ente internazionale le cui mansioni o funzioni siano di tipo fiduciario e quindi atte ad incidere sulla organizzazione dell'ente (Cass. 28 novembre 1991 n. 12771; 9 luglio 1991 n. 7548; 13 febbraio 1991 n. 1513; 30 maggio 1991 n. 6143; 8 febbraio 1990 n. 857; 16 gennaio 1990 n. 145), semprecché l'oggetto della domanda non involga questioni esclusivamente patrimoniali (sent. 13 febbraio 1992 n. 1716; n. 7548 del 1991; n. 12771 del 1991;
n. 143 del 1991 e n. 145 del 1990, cit.), e quindi la pronuncia richiesta non incida sui poteri sovrani dell'Ente. Per quanto innanzi rilevato, non può dubitarsi, nella specie, che le funzioni di segretario generale attengano alle funzioni di governo dell'ente internazionale, e che il detto rapporto si sottrae, per la sua stessa natura e per la natura dei soggetti tra i quali intercorre, alla soggezione alla giurisdizione del giudice ordinario italiano, anche con riferimento all'eventuale sottostante, e inscindibilmente connesso, rapporto previdenziale;
ne consegue che va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda.
Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso;
le spese processuali seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, decidendo a Sezioni Unite, rigetta il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in lire 69.000= oltre lire 2.000.000 (due milioni) per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999