Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
In tema di condono edilizio "ex" D.L. n. 269 del 2003, ai fini dell'estinzione del reato sono unicamente richiesti la corresponsione per intero dell'oblazione ed il decorso del termine di trentasei mesi dal relativo pagamento, e non anche l'integrale pagamento degli oneri di concessione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2011, n. 36985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36985 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
SENTENZA N. 1102 Udienza pubblica del 29 settembre 2011
REG. GENERALE n. 29702/2010 36 9 85 / 1 1 85 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: 1. Dott.ssa Giuliana Ferrua Presidente
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere
3. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
5. Dott. Luigi Marini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da DI PP, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 1° marzo 2010 dalla corte d'appello di Mes- sina;
udita nella pubblica udienza del 29 settembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per integrale pagamento della o- blazione;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Messina confermò la sen- tenza emessa il 21.10.2003 dal giudice del tribunale di Messina, che aveva di- chiarato DI PP colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo:
1) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata agli organi ammi- nistrativi in relazione al giudizio di congruità delle somme versate per il condo- no edilizio. Osserva che la corte d'appello si è spinta a valutare la congruità del- le somme versate, e per di più delle somme versate a titolo di oneri accessori e non a titolo di oblazione, esercitando quindi una valutazione che spetta unica- mente alla autorità amministrativa. Inoltre, l'effetto estintivo del reato è ricolle- gato al pagamento della oblazione e non delle somme richieste o versate ad altro titolo, sicché era irrilevante il mancato totale pagamento degli oneri accessori.
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 32, co. 36, d.l. 30 settem- bre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Nella specie è decorso il termine di 36 mesi dal pagamento e l'oblazione ri- sulta integralmente pagata. Il reato è pertanto estinto.
3) mancata assunzione di una prova decisiva. Lamenta che erroneamente la it
4) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'ordinanza 1.3.2010. Lamenta che con questa ordinanza la corte d'appello ha affermato che sussistevano i presupposti per il condono e con la sentenza li ha invece contraddittoriamente negati. Illogicamente poi la corte d'appello si è riferita al pagamento degli oneri accessori anziché della oblazione. 5) inosservanza ed erronea applicazione della legge regionale n. 4/2003, artt. 17, 18, 20; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motiva- zione. La corte d'appello invero non ha erroneamente considerato che la regione ha in materia potestà legislativa esclusiva e che le disposizioni regionali non in- tervengono in materia penale. Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono fondati in quanto effettivamente la sentenza impu- gnata è erronea sotto diversi profili.
Sono preliminari ed assorbenti il primo ed il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per condono edilizio, essendo stata l'oblazione interamente pagata ed essendo decorso il termine di 36 mesi dal pagamento. La corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'effetto estintivo non si fosse verificato perché l'imputata non risulta avere interamente corrisposto gli oneri accessori. Sennonché, l'art. 32, comma 36, del d.l. 30 set- tembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ricollega l'effetto estintivo del reato sempre che si tratti di im-
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mobile effettivamente condonabile e che ricorrano le altre condizioni richieste -- alla corresponsione per intero della oblazione nonché al decorso di 36 mesi dal relativo pagamento, e non anche all'integrale pagamento degli oneri di conces- sione, cui sono ricollegati gli effetti di cui al successivo comma 37 del medesi- mo art. 32. Anzi, poiché nella specie l'imputata ha prodotto certificazione del comune dalla quale risulta che ha effettuato il pagamento totale della somma dovuta a titolo di oblazione, l'effetto estintivo del reato si è verificato a prescin- dere dal decorso dei 36 mesi dalla data di effettuazione del versamento (v. Corte cost., sent. n. 70 del 2008; Sez. III, 25.11.2008, n. 3582, Cassaro, m. 242737).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta oblazione amministrativa. Segue automatica- mente la revoca dell'ordine di demolizione, che può essere impartito solo in ca- so di condanna.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per in- tervenuta oblazione amministrativa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 2001. L'estensore
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Il Presidente
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
ON E 13 OTT 2011 O H C IL CANCELLIERE
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