Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7885 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
07885 02 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Assegno di divorzio. Modifica. Rigetto ricorso. IN NOME DEL POPOL ITA TANO E I O D R A T RTE T S S I O G P E M R I SEZIONE PRIMA CIVILE ' I L L D A , D O sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L E T L N O E R.G.N.06573/00 B Dott. Antonio Saggio Presidente S E Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. Rel. 21804 Cron. Dott. Francesco Felicetti Consigliere Di Amato Consigliere Rep. Dott. Sergio Ragonesi Consigliere Ud. 13/03/02 Dott. Vittorio ha pronunciato la seguente: S E N TE NZA sul ricorso proposto da: RI IA, elettivamente domiciliata in Roma- Ostia, v.le Cardinal Ginnasi, n.8, presso l'avvocato Aldo d'Esposito, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
ricorrente
contro
De LU OL, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Chinotto, n.1, presso lo studio dell'avvocato Ermanno Prastaro, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente - avversO il decreto della Corte d'appello di Roma 584 r 1 2002 depositato il 5.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Uditi gli avvocati Aldo d'Esposito ed Ermanno Prastaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositato il 5.2.1998, De LU OL Con ricorso chiese al tribunale di Roma la riduzione, da Lire 830.000 a Lire 400.000, della somma mensile complessivamente da lui dovuta, in esecuzione della sentenza in data 12.4.1996 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per assegno di divorzio nei confronti della ex moglie, IA RI, e di mantenimento della figlia IE. Tale domanda era motivata dall'asserita circostanza di essere stato collocato a riposo, per motivi di salute, e di aver visto diminuire conseguentemente il proprio reddito mensile, da Lire 2.200.000 а Lire 1.628.000, mentre doveva sopportare maggiori spese per aiuto domestico e per prestazioni mediche. La resistente IA RI contestò la richiesta del ricorrente, segnalando le notevoli disponibilità 2 finanziarie del De LU e, al contempo, la propria inattitudine al lavoro e le particolari necessità della figlia IE, invalida civile e bisognosa di cure assicurate mediante l'assegnocostose, solo in parte mensile d'invalidità, pari a Lire 380.000. Con decreto 27.10.1998, il tribunale, ritenuta non necessaria l'assunzione di prove offerte dalla RI, rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul reclamo proposto avverso tale decreto dal De LU, che lamentava la mancata considerazione, da parte del primo giudice, del deterioramento intervenuto nella propria capacità di reddito, la corte d'appello di Roma, ritenuto documentalmente provato l'assunto del ricorrente e, per contro, non oggettivamente dimostrata l'avversa affermazione di un miglioramento, successivo al divorzio, delle condizioni economiche e patrimoniali del De LU, con decreto depositato in data 5.11.1999 modificò parzialmente il provvedimento del tribunale, riducendo l'assegno di divorzio a Lire 300.000 mensili a far tempo dal 10.3.1998, con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal 10.3.1999, confermando la precedente misura dell'assegno di mantenimento per la figlia, e compensò integralmente fra le parti le spese r dei due gradi di giudizio. 3 Per la cassazione di tale pronunzia ricorre IA RI, formulando un solo mezzo di gravame. Resiste De LU OL mediante controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la ricorrente censura il decreto impugnato per vizio logico e violazione della legge 1 dicembre 1970, n.898, deducendo che la corte d'appello non aveva tenuto conto della reale situazione di essa ricorrente e del suo diritto di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, a confronto con 1'effettiva disponibilità economica e finanziaria del De LU, parzialmente da costui mascherata all'epoca della causa di divorzio (ragion per cui l'assegno, stabilito allora in Lire 500.000 mensili, si rapportava ad un reddito dichiarato in misura non molto differente dall'attuale pensione) e comunque anche attualmente florida;
lamentando, inoltre, l'illogicità del giudizio relativo alla ritenuta carenza di prove oggettive sulla situazione economica dell'obbligato, essendo tale carenza conseguente alla mancata ammissione delle prove testimoniali e delle indagini finanziarie proposte da essa ricorrente ed alla mancata considerazione dei documenti, attestanti la situazione patrimoniale del De LU. La formulazione del motivo sopra sintetizzato, श्र 4 ammissibile soltanto nelle parti che non costituiscono critica generica delle decisioni non conformi alle domande di merito, deve essere preso in esame con riferimento al dedotto vizio logico del decreto consistente nell'avere la corte d'appello giudicato non provate le richieste della RI, dopo averne disatteso le istanze probatorie ed alla censura di giudice a quoviolazione di legge, per avere il disatteso la norma (articoli 5 e 9, legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificati dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) che garantisce, entro certi limiti, al coniuge divorzia co il diritto di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio (S.U. nn.11490 e 11492/1990, e, fra le molte altre, Cass. nn. 3019/1992, 5986/1997, 317/1998, 4809/1998, 6660/2001). Sotto entrambi i profili il ricorso è infondato. Quanto al primo, si osserva che il giudice d'appello ha ritenuto essersi realmente verificato un certo della capacità di reddito del De LU, deterioramento rispetto a quella esistente all'epoca del divorzio, argomentando logicamente sulla base di due elementi: il comprovato peggioramento dello stato di salute, per cui non pare che il medesimo possa svolgere altre attività, ed il conseguente pensionamento, per cui il reddito si è realmente ridotto nella misura indicata. Tali fatti, r 5 comprovati, hanno determinato l'effetto negativo sul reddito in ероса posteriore al divorzio, com'è necessario per poter essere considerati rilevanti in sede di modifica dell'assegno. La RI sottolinea innanzitutto, in proposito, che la misura dell'assegno di divorzio fu originariamente ritenuta equa in Lire 500.000 mensili, nonostante che, durante quel giudizio, l'ex marito avesse dichiarato uno stipendio più basso di quello effettivo, rivelato quest'ultimo solo ora, allo scopo di far apparire maggiore il divario fra stipendio (non più goduto) e pensione. Ne deduce che non spetti al resistente l'invoca a riduzione dell'assegno, tuttora giustificato nella misura originaria perché, in realtà, la dedotta diminuzione della capacità di guadagno sarebbe solo apparente. La questione non ha pregio in questa sede, perché riguarda circostanze (rapporto equo fra capacità economica e misura dell'assegno di divorzio) valutabili soltanto dal giudice di merito. Quindi la ricorrente contesta la decisione di non ammettere i mezzi di prova da lei dedotti per acclarare la condizione economica dell'ex marito. Questa critica, però, non è condivisibile, perché l'esclusione di detti mezzi di prova è adeguatamente e r 6 logicamente motivata dalla corte d'appello in quanto, mentre la diminuzione del reddito mensile del De LU è certo ed è sicuramente posteriore alla sentenza di divorzio, gli elementi di prova contraria offerti dalla RI (disponibilità di depositi bancari, compravendita di unità immobiliari, matrimonio del De LU cor persona prima indicata come domestica) о non sono certamente riferibili ad un tempo successivo al divorzio oppure sono da ritenere inconferenti. Quanto al secondo profilo, la censura della RI può interpretarsi come segnale della violazione di un limite legale, fissato dagli articoli 5 e 9 della legge n.898/1970, al di sotto del quale l'assegno non sarebbe più idoneo a garantire il mantenimento del precedente tenore di vita e, per conseguenza, la riduzione dell'assegno operata dal decreto in esame costituirebbe una violazione di legge. La censura, interpretata ed esposta nei predetti termini, non può essere ugualmente accolta, perché si risolve comunque nella critica di un apprezzamento di fatto, consistente nel bilanciamento di tutti i criteri di legge contenuti nella norma citata, riservato al giudice di merito e deducibile in cassazione esclusivamente per vizi logici della motivazione, che non si avvisano nel caso di specie. 7 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 marzo 2002. Il consigliere est. Il presidente Яшкус МазитGueuppe Musu Wik ☐ Depostene MAG. 2002 IL CANCELLIERE JL CANCELLERE Luisa Passinetti Daminced 8