Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 241 del 18.5.2000, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà in virtù di procura per atto notaio Tuccari di Roma in data 15.11 2000 rep. n 55450, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 144;
- ricorrente -
contro
POPOLI AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari 2, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Antonini, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 19201/00 del Tribunale di Roma del 9.2.2000/19.6.2000 nella causa iscritta al n 21358 del R.G. anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.6.2003 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;
udito l'Avv. Emilia Favata per delega G. De Ferrà per l'INAIL e l'Avv. Vincenzo Del Duca per il OL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12.3.1998 il Pretore di Roma condannava l'INAIL a corrispondere a MA OL la rendita corrispondente all'invalidità del 45%, oltre interessi.
L'appello, proposto dall'INAIL con riguardo alla prescrizione del diritto del OL alla rendita, veniva rigettato e la decisione impugnata veniva confermata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 19201 del 2000. Il giudice di appello respingeva il gravame, in quanto l'eccezione di prescrizione, come formulata in grado di appello, doveva ritenersi preclusa ai sensi degli artt. 416, 420 e 437 C.P.C., essendo nuova e mutata rispetto a quella formulata cautelativamente nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e non riproposta nelle conclusioni della stessa memoria, essendo altresì generica, per essere priva di qualsiasi riferimento normativo e temporale. L'INAIL ricorre per Cassazione con unico motivo.
Il OL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, complesso, motivo del ricorso, l'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 - 1^ comma - C.P.C., DPR n. 1124 del 1965, in relazione agli artt. 112, 1 13, 175, 185 - 3^ comma -, 416, 420 - 1^ comma -, 437 C.P.C.; nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.. Il ricorrente sostiene l'erroneità della sentenza impugnata, per avere ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione, come formulata in grado di appello, ai sensi degli artt. 416, 420 e 437 C.P.C., perché nuova e mutata rispetto a quella contenuta "cautelativamente" nella memoria di costituzione in giudizio di primo grado, peraltro non riproposta nelle conclusioni della medesima memoria, estremamente generica perché priva di qualsiasi riferimento normativo e temporale.
L'INAIL ravvisa un primo errore nel ragionamento seguito dal giudice di appello, consistente nell'avere deciso la controversia sul presupposto della ritenuta "genericità" dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, quando invece sarebbe stato obbligo dello stesso giudice ai sensi degli artt. 175 e 420 - 1^ comma - C.P.C., richiedere alle parti chiarimenti sugli elementi dedotti a fondamento della prescrizione.
Lo stesso ente previdenziale aggiunge che, anche a voler ritenere generica l'eccezione di prescrizione come formulata in primo grado, la sentenza impugnata ugualmente è errata, per non avere considerato che non si rinviene alcun impedimento nel sistema processuale a che la parte specifichi in appello i presupposti di fatto di tale prescrizione.
Da parte sua il controricorrente contesta l'avverso assunto osservando che l'INAIL aveva l'onere di sollevare l'eccezione di prescrizione in maniera chiara ed univoca allegando i fatti su cui si fondava, il che non aveva fatto, non avendo indicato ne' il dies a quo ne' il dies ad quem e neppure i fatti utili ad individuare l'eccezione.
Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questo Collegio ritiene di condividere i rilievi mossi dalla parte ricorrente. Sul punto occorre precisare che era chiaro l'intento dell'INAIL di avvalersi della prescrizione estintiva ed in tal senso aveva formulato nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado la relativa eccezione.
Ciò posto ed assodato, il giudice di merito aveva il potere - dovere di esaminare tale eccezione, anche se formulata in modo generico, e di stabilire, in concreto ed autonomamente, se fosse decorso il termine di prescrizione (in questo senso Cass. sentenza n. 5862 del 1^ luglio 1997, Cass. sentenza n. 12359 del 25 novembre 1992; in altra fattispecie in tema di prescrizione, le Sezioni Unite, come risulta da sentenza n. 10955 del 25 luglio 2002, hanno precisato che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 la parte, che proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione di una norma di previsione di un termine diverso).
Orbene l'accertata tempestività dell'eccezione di prescrizione consente che la stessa sia meglio precisata in appello, evitando in tal modo la decadenza e la preclusione sancita dal codice di rito, e che sia verificata dal giudice quanto ai suoi presupposti di fatto con riguardo alla decorrenza del termine.
Nel caso di specie l'INAIL con l'atto di appello si è limitata a specificare l'eccezione anzidetta in relazione all'insorgenza della patologia e alla sua conoscibilità da parte dell'assicurato, richiamando, tra l'altro, il certificato medico dell'Ospedale S. Camillo di Roma del 5.6.1990, utilizzato dall'assicurato ed attestante a suo carico una grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale e la esibizione da parte dello stesso OL di una serie di esami funzionali eseguiti dal 1980 in poi, che documentavano una lenta e progressiva diminuzione della soglia uditiva. Nè alla stregua delle precedenti considerazioni può ravvisarsi nella fattispecie alcuna violazione del divieto dello ius novorum in grado di appello, giacché non si è verificato alcun mutamento dei presupposti di fatto dell'eccepita prescrizione ne' è stato prospettato alcun nuovo thema decidendum, ma soltanto, come già detto, si è avuta una migliore precisazione in appello di elementi genericamente enunciati in primo grado.
In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di L'Aquila, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto: "Una volta accertato l'intento della parte di avvalersi della prescrizione estintiva e verificata la sua tempestività in primo grado, il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'eccezione formulata anche in modo generico con riguardo alla decorrenza della prescrizione stessa.
Tale formulazione, se meglio precisata in appello, è sufficiente ed idonea ad evitare la decadenza e la preclusione stabilita dal codice di rito".
Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di Cassazione ai sensi dell'art. 385 C.P.C..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004