Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7797 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
- 09797/03 сс 63663 E N O 86 R 19 E DEL POPOLO ITALIANO / E /4 IST 6 2 UBBLICA ITALIANA G . AM E B .R R .P LL. T D A A EL D T D B h E w SI R T A T O N SEN JE C SUPREMA DI CASSAZIONE IA I A Oggetto R E T A SEZIONE TRIBUTARIA M Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 7916/99 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO - Consigliere Cron. 12150 Dott. Francesco RUGGIERO · Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 27/11/02 Rel. Consigliere Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SE N TENZA | N. 63663 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
IP IN;
intimato avversO la sentenza n. 11/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 03/03/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4332 " -1- udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Fatto e diritto Atteso che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 19/1-3/3/1998 ha riconosciuto il diritto di IN FI dipendente della Banca Nazionale della ritenuta dell'Agricoltura, ad ottenere il rimborso operata a titolo di IRPEF sulle somme а lui corrisposte a anno di titolo di premio fedeltà al compimento del ventesimo servizio;
che la Commissione Regionale ha ritenuto l'intassabilità di tale ritenuta per essere state le somme in questione corrisposte per una sola volta, così concretando una erogazione liberale, eccezionale e non ricorrente, effettuata in favore della generalità dei dipendenti dal datore di lavoro;
che avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che IN FI, benché ritualmente intimato, non si è costituito;
che col primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, sostanziandosi la parte motiva in una tautologica affermazione delle caratteristiche del "premio fedeltà" corrisposto, mentre col secondo motivo il Ministero deduce la violazione dell'art.48 1°e 2°c.lett.f) del DPR 917/86, deducendo l'assoggettabilità ad IRPEF della predetta erogazione;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Costituisce, infatti, indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cass. 248,681,4132,5795/99;10473/2000;2341 e 7932/2001) e condiviso dal Collegio quello secondo il quale il c.d."premio fedeltà che il datore di lavoro sia solito erogare ai dipendenti che raggiungano una determinata anzianità di servizio, sulla scorta della mera durata del rapporto, senza discriminazioni e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie, non rientra nella previsione dell'art.48 comma 2 lett.f) del DPR 917 del 1986, e quindi fa parte del reddito imponibile, in quanto costituisce per il datore di lavoro stesso erogazione liberale e ricorrente, ancorché eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficiario;
che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del FI;
'che ricorrono giusti motivi di compensazione fra le parti, delle spese del giudizio. РОМ La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese. Roma, 27 novembre 2002 IL PRESIDENTE اللاش IL RELATORE ཆ། % IL CANCELLIERE C1 Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAG. 2003 RomaESENTE DA REGISTRAZIONE INGELLIERE C1IL CANCE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 N. 131 TAB. ALL. B - حة MATERIA TRIBUTARIA