Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
Costituisce provvedimento abnorme immediatamente impugnabile mediante ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale il g.i.p., censurando la richiesta "incondizionata" di rito abbreviato formulata dall'imputato, erroneamente applica allo schema procedurale della richiesta incondizionata la peculiare disciplina stabilita per la diversa ipotesi della richiesta risolutivamente subordinata ad una integrazione probatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva rigettato la richiesta "incondizionata" di rito abbreviato precedentemente avanzata dall'imputato, sull'assunto che il processo non era definibile allo stato degli atti e che l'integrazione probatoria officiosa avrebbe implicato una lesione del principio di economia processuale cui essa deve uniformarsi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 29112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29112 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/06/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2796
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 047239/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'TO SS, N. IL 17/12/1974;
avverso ORDINANZA del 18/11/2002 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI M., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Nel corso dell'udienza preliminare del 18.11.2002 nel procedimento a carico di D'MA IM ed altri, il G.u.p. del Tribunale di Trani rigettava la richiesta "incondizionata" di rito abbreviato precedentemente avanzata dall'imputato, sull'assunto che "il processo non è definibile allo stato degli atti" e che l'integrazione probatoria officiosa, necessaria per verificare l'attendibilità delle contrastanti dichiarazioni degli informatori, "implicherebbe una lesione del principio di economia processuale cui essa deve uniformarsi".
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso immediato per Cassazione il difensore dell'imputato denunziandone l'abnormità, perché non è consentito al giudice dell'udienza preliminare di sindacare la richiesta di giudizio abbreviato non subordinata dall'istante ad alcuna integrazione probatoria.
2. - Il ricorso, come ha esattamente rilevato il P.G. nella requisitoria scritta, è fondato su serie ragioni di ordine logico e sistematico.
La recente L. n. 479 del 1999 ha ridisegnato in maniera significativa, negli art. 27-31, la sagoma del giudizio abbreviato qual'era tracciata negli art. 438-443 c.p.p., trasformandone radicalmente i presupposti e gli schemi procedurali: l'imputato ha la facoltà di chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti (art. 438 comma 1) e il giudice è tenuto in questo caso a disporre con ordinanza il giudizio abbreviato (art. 438 comma 4), essendo a lui riservato esclusivamente il potere d'integrazione probatoria ex officio "quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti" (art. 441 comma 5 c.p.p.), ma non anche quello di disattendere la richiesta sulla base di un apprezzamento discrezionale in punto di complessità delle acquisizioni probatorie necessarie ai fini della decisione, e quindi di compatibilità dell'integrazione probatoria officiosa con le esigenze di deflazione tipiche del rito speciale.
L'imputato è così diventato arbitro esclusivo dell'instaurazione del giudizio semplificato perché ne' il pubblico ministero può opporsi, ne' il giudice può valutare se il processo sia effettivamente definibile all'udienza preliminare allo stato degli atti e, in caso negativo, rigettare la richiesta, la completezza e la sufficienza delle prove essendo comunque assicurata dal potere integrativo, anche officioso, del giudice.
È invece consentito al giudice di rigettare la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato soltanto quando essa risulti "condizionata" ad un'integrazione probatoria, che non sia necessaria ai fini della decisione ne' "compatibile con le finalità di economia processuale" proprie del rito alternativo (art. 438 comma 5). 3. - Nella fattispecie in esame il giudice, censurando la scelta di giudizio abbreviato dell'imputato, ha ritenuto erroneamente di applicare allo schema procedurale della richiesta incondizionata la peculiare disciplina stabilita per la diversa ipotesi della richiesta risolutivamente subordinata ad una integrazione probatoria. Di talché, fuoriuscendo dal descritto modello procedimentale, l'ordinanza reiettiva in esame è immediatamente impugnabile mediante il ricorso per Cassazione in quanto essa presenta, per la singolarità e l'atipicità del suo contenuto, le caratteristiche dell'atto "abnorme", non previsto ne' prevedibile dall'ordinamento:
con la conseguenza che essa va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p. disponendosi la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare per l'ulteriore corso (Cass., Sez. 1^, 11.12.2000, Litrico).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.u.p. del Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004