Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
I D A , S 0 O S 1 L A 3 L . T 3 O T , 5 B R A I S . 'A E D L N ŠP L A E 3 I T D S 7 N - I O G 8 S P - O 1 N IS.U. IM A E 1 S D REPUBBLICA ITAL01 A I E E D , A G O E G O R T E T T N IT L IS E S R G I E A E L D R NOME DEL POPOLO ITALIANO L O E D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Andrea VELA Primo Presidente - R.G.N. 9197/97 AMIRANTE- Presidente di sezione Cron. 16561 Dott. Francesco Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere- Ud. 09/02/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta delega a margine del ricorso;
-· ricorrente - 2001 contro 45 F.LLI LOMBARDI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE -1- STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio degll'avvocato PAOLO BERRUTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELE PRINCIPI, giusta procura speciale del Notaio dott. Alberto Rotondo, depositata in data agosto 1997, in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1063/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 14/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli Avvocati Raffaele BIA, Emanuele PRINCIPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbimento dei successivi. • -2- RI Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 16 giugno 1994 l'ing. GI RI, dipendente della F.LL RD s.p.a. in amministrazione straordinaria con la qualifica di dirigente, dichiarò che era stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo con lettera del 17 maggio 1994 e aggiunse che il licenziamento era nullo sotto diversi profili. Chiese, pertanto, che il PR di RI in funzione di giudice del lavoro condannasse la suddetta società in amministrazione straordinaria a pagargli la somma di lire 255.075.320, a titolo d'indennità supplementare ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. di categoria, previa declaratoria d'illegittimità dell'impugnato licenziamento. Instaurato il contraddittorio, la convenuta dedusse in via preliminare l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro ри adito, essendo competente il Tribunale che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza della società ai sensi della legge n. 95 del 1979. Sostenne, inoltre, l'incompetenza per territorio del PR di RI, indicando come competente il PR di Brescia nel cui circondario l'impresa aveva sede. Nel merito, chiese il rigetto della domanda perché infondata. Il giudice adito, con sentenza depositata il 7 giugno 1995, dichiarò la propria incompetenza per territorio, essendo competente il PR di Brescia;
fissò il termine per la riassunzione;
compensò tra le parti le spese giudiziali. Il giudicante osservò: che l'eccezione d'incompetenza funzionale del pretore del lavoro era infondata;
che il rapporto di lavoro era sorto dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza della F.LL RD s.p.a. e si era svolto tra tale società in amministrazione straordinaria e il RI;
che, pertanto, nella competenza funzionale del pretore del lavoro rientrava non soltanto l'accertamento della legittimità del licenziamento (accertamento comunque devoluto alla cognizione esclusiva di quel giudice) ma anche l'esame di ogni questione in ordine alle conseguenze risarcitorie derivanti dall'invalidità e/o inefficacia del licenziamento stesso;
che, infatti, i crediti di lavoro sorti dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza dell'impresa e l'apertura nei suoi confronti della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, in quanto concretanti debiti di massa, contratti dagli organi della procedura e dipendenti dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa medesima, andavano azionati non già mediante opposizione allo stato passivo dinanzi al tribunale che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza, bensì promuovendo un ordinario giudizio di cognizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro;
che, invece, l'eccezione d'incompetenza per territorio era fondata, perché l'impresa aveva sede in Rezzato (Brescia), dove il 3 contratto di lavoro doveva considerarsi concluso, mentre la società non aveva conservato alcuna dipendenza nel circondario di RI, onde non sussistevano i criteri di collegamento indicati dall'art. 413, comma secondo, cod. proc. civile. La causa fu tempestivamente riassunta davanti al PR di Brescia, in funzione di giudice del lavoro. Quest'ultimo, con sentenza non definitiva n. 48 del 1996, ribadi la propria competenza funzionale, rilevando che la questione era stata già decisa con efficacia di giudicato dal PR di RI. La pronunzia fu appellata dalla società F.LL RD in amministrazione straordinaria, ma l'appello fu dichiarato inammissibile dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 1064/97, essendosi ritenuto che l'impugnazione andasse proposta con A istanza per regolamento (necessario) di competenza. Il PR di Brescia in funzion? di giudice del lavoro, con sentenza n. 410/96, definì quindi la causa, dichiarando illegittimo il licenziamento e rigettando ogni altra richiesta, con compensazione delle spese. In particolare, quanto alla domanda diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 19 del contratto di categoria, osservò che l'istante non aveva addotto gli elementi necessari per determinarla. Contro tale sentenza il RI propose appello, rivendicando il suo diritto all'indennità supplementare di contratto, ancorché (in } 4 ipotesi) determinata in misura inferiore rispetto a quella oggetto della domanda. La società F.LL RD s.p.a., in amministrazione straordinaria, si costituì per resistere al gravame e propose appello incidentale contro la statuizione che aveva dichiarato il licenziamento illegittimo. Il Tribunale di Brescia - sezione lavoro, con sentenza n. 1063/97 depositata il 14 maggio 1997, dichiarò la nuLLtà della sentenza appellata (n.410/96) per improponibilità e/o improcedibilità temporanea della domanda e compensò le spese dell'intero giudizio, considerando: che la domanda, avente ad oggetto l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato di dirigente industriale da parte di società in amministrazione straordinaria, era allo stato improponibile-improcedibile, essendo pacificamente ancora in corso la procedura;
che, infatti, l'amministrazione straordinaria, per effetto del rinvio disposto dall'art. 1, quinto comma, della legge 3 aprile 1979 n. 95, era sottoposta alla disciplina concernente la formazione dello stato passivo, contenuta negli artt. 207 - 209 della legge faLLmentare, sicché il creditore doveva sottoporre la propria pretesa al vaglio commissariale, nell'apposito procedimento di formazione del passivo, avente carattere di esclusività, in guisa da 5 impedire la costituzione di un titolo per la partecipazione al concorso nella sede ordinaria e fuori dal procedimento stesso;
che da ciò derivava la temporanea (fino alla chiusura della procedura) improcedibilità della domanda, da rilevare di ufficio come l'improponibilità (in caso di declaratoria d'insolvenza intervenuta prima dell'inizio della causa di merito), essendo l'una e l'altra strumentali al perseguimento delle finalità proprie della procedura concorsuale;
che l'improponibilità-improcedibilità riguardava non soltanto i crediti anteriori alla declaratoria d'insolvenza ma anche queLL in prededuzione, ai sensi dell'art. 111, n. 1, della legge faLLmentare;
che il rilievo di ufficio non trovava ostacolo nell'argomento che la questione concernente la vis attractiva del tribunale faLLmentare fosse già stata presa in considerazione dal PR di RI (il quale l'aveva esclusa), in quanto l'affermazione era stata formulata al fine d'individuare il giudice competente a conoscere del merito della controversia e non già allo scopo di verificare la proponibilità o meno della causa in pendenza della procedura amministrativa;
che, pertanto, andava dichiarata la temporanea improponibilità della domanda di condanna al pagamento dell'indennità supplementare, con conseguente nuLLtà della sentenza pervenuta all'esame del merito senza rilevare la suddetta ragione impeditiva, e la declaratoria doveva comprendere la domanda in tutto il suo 6 ambito, perché anche l'istanza diretta ad ottenere che si accertasse l'illegittimità del licenziamento aveva carattere strumentale rispetto alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità; che, tuttavia, l'esame sul punto andava del pari condotto, potendo "dubitarsi della legittimità costituzionale della disciplina in oggetto, così come interpretata, per contrasto con gli artt. 24 e 35 della Costituzione, in quanto ad esaminare la questione della legittimità o meno dell'impugnato licenziamento dovrebbe essere, quanto meno in prima battuta, la stessa amministrazione che il licenziamento ha comminato"; che a tale rilievo andava ad aggiungersi la considerazione separata delle domande di accertamento e di condanna da parte di entrambi i soggetti del giudizio ed anche da parte del PR, ed a ciò conseguiva (ferma restando la declaratoria d'improponibilità temporanea della domanda per tutto l'oggetto della causa) l'opportunità dell'esame relativo alla legittimità del licenziamento, introdotto con l'appello incidentale, mentre quello concernente la spettanza dell'indennità era certamente sottratto alla cognizione del collegio;
che tale esame (per le ragioni esposte in sentenza) si sarebbe dovuto concludere a favore dell'impresa, almeno con riguardo al motivo subordinato espresso nella lettera 15 maggio 1994; che, tuttavia, valutato il fatto che la suddetta conclusione era espressa soltanto per completezza di motivazione, essendo la 7 pronuncia limitata alla statuizione processuale d'improponibilità temporanea della domanda, sussistevano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio. Contro tale sentenza l'ing. GI RI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. La società F.LL RD, in amministrazione straordinaria, in persona del commissario, ha resistito con controricorso ed ha depositato due memorie ex art. 378 cod. proc. civile. La causa è stata assegnata alla Sezione lavoro di questa Corte che, con ordinanza in data 5 luglio 1999, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni unite, rilevando che, col primo motivo, era dedotta una questione di massima di particolare importanza, circa la possibilità una volta che il giudice adito per primo abbia negato - 11la competenza del tribunale faLLmentare di sollevare nel giudizio di appello (pure in mancanza di una impugnazione sul punto) il profilo della proponibilità della domanda azionata nei confronti di una società in amministrazione straordinaria;
mentre con il secondo e con il terzo motivo si deducevano questioni, concernenti il carattere obbligatorio del rito speciale per l'accertamento del passivo (in caso di amministrazione straordinaria) anche in presenza di crediti prededucibili, sulle quali nella giurisprudenza di questa Corte sussisteva contrasto. La causa è stata quindi assegnata alle Sezioni unite civili. Motivi della decisione 1.- Con il controricorso la resistente sostiene l'inammissibilità del ricorso, affermando che la procura, rilasciata a margine di esso con l'impiego di un timbro predisposto, sarebbe priva di data, quanto meno nella copia notificata, e nulla potrebbe indurre a ritenerne provata la compilazione a margine di un ricorso già redatto. L'eccezione non ha fondamento. Il ricorso, recante la data del 5 luglio 1997, è stato notificato il 10 luglio successivo. A margine (sulla prima pagina) reca la procura, sull'originale e sulla copia notificata. Tale procura indica con chiarezza la sentenza impugnata e il mezzo d'impugnazione (ricorso per cassazione), oltre a contenere l'elezione di domicilio in Roma. Si tratta, quindi, al di là di ogni dubbio, di procura speciale (art. 365 cod. proc. civ.) e il carattere di specialità è ribadito dal rilievo che essa forma corpo unico col ricorso (ex multis, tra le più recenti, Cass., 28 settembre 2000, n. 12870; S.U., 10 aprile 2000, n. 108; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2112; 4 febbraio 2000, n. 1241). Lo specifico riferimento alla sentenza impugnata, indicata con data e numero, rende palese che la procura è stata rilasciata dopo la pronunzia di tale sentenza, mentre la circostanza che essa sia stata conferita in data anteriore o coeva alla notificazione del 9 ricorso è desumibile dalla trascrizione della procura medesima nella copia notificata alla resistente. L'impugnazione è, dunque, ammissibile. 2.- Con il primo mezzo di cassazione il RI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 187, 324 cod. proc. civ., e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.). Il Tribunale di Brescia - dopo aver risolto in senso affermativo la questione della competenza funzionale del PR del lavoro in ordine alle domande azionate e dopo aver dichiarato inammissibile (sentenza n. 1064/97) l'appello proposto dalla società F.LL RD, in amministrazione straordinaria, contro la sentenza non definitiva n. 48/96 resa dal PR di Brescia avrebbe dichiarato in modonell'ambito dello stesso processo apodittico la temporanea "improcedibilità-improponibilità" della domanda fino all'esaurimento della procedura amministrativa di accertamento dei crediti, essendo tale fase sottoposta alla disciplina (ex artt. 207 209 L.F.) concernente la formazione dello stato passivo. Tale statuizione sarebbe stata adottata sull'assunto che l'improponibilità temporanea dell'intera domanda, ancorché non sollevata dalla società convenuta e non esaminata dal giudice di 10 primo grado, sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. La questione della proponibilità della domanda non potrebbe essere esaminata separatamente rispetto a quella relativa alla competenza funzionale del giudice adito, in quanto i problemi sarebbero connessi per ragioni di pregiudizialità. Nel caso in esame, il vizio della sentenza impugnata risulterebbe con evidenza dalla semplice lettura della sentenza pronunciata dal PR di RI, passata in giudicato, con la quale quel giudice si sarebbe pronunciato in forma chiara ed esplicita affermando sia la propria competenza quale giudice del lavoro, sia, a fortiori, la proponibilità della domanda. Pertanto il detto pretore avrebbe subito posto l'accento sulla caratteristica essenziale del rapporto devoluto alla sua cognizione, dal cui svolgimento non sarebbero sorti debiti concorsuali ma debiti di massa. Il giudicante, lungi dall'esaminare il tema della vis attractiva del tribunale faLLmentare al solo fine d'individuare il giudice competente a conoscere il merito della controversia, avrebbe affrontato in modo esplicito sia la questione della proponibilità della domanda in pendenza della procedura amministrativa di accertamento dei crediti, sia la questione concernente l'ambito di cognizione temporaneamente sottratto al giudice ordinario, concludendo con l'affermazione della propria competenza, implicante sul piano logico l'accertamento della 11 proponibilità della domanda al giudice ordinario in relazione ai debiti di massa aventi titolo nella declaratoria d'illegittimità del licenziamento. Ne conseguirebbe che sulle questioni pregiudiziali esaminate si sarebbe formato il giudicato. Peraltro, pur volendo dubitare dell'esistenza di una pronunzia esplicita in punto di proponibilità, l'esistenza di una statuizione quanto meno implicita sarebbe innegabile e ciò emergerebbe dal percorso logico-interpretativo seguito dal PR di Brescia nella sentenza non definitiva, pronunziata per risolvere la questione pregiudiziale circa la dedotta incompetenza funzionale del giudice del lavoro. 3.- In relazione a tali censure l'ordinanza, a seguito della quale la causa è stata rimessa a queste Sezioni unite, segnala una questione d massima di particolare importanza, concernente la una volta che il giudice per primo adito abbia negatopossibilità- la competenza del tribunale faLLmentare - di sollevare nel giudizio di appello, pure in mancanza di una impugnazione sul punto, la questione della proponibilità della domanda azionata nei confronti di una società in amministrazione straordinaria. Tuttavia, nel caso in esame la pronunzia sul profilo ora indicato deve tenere conto di alcuni aspetti peculiari, che hanno conformato la fattispecie durante l'iter processuale e che concorrono a determinarne la decisione. 12 Invero, come già esposto in narrativa, il PR di RI (adito con la domanda introduttiva del giudizio) affrontò la questione della competenza funzionale del giudice e, rilevato che il credito fatto valere era sorto dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza e dopo l'apertura deldel procedimento di amministrazione (ditale categoria, straordinaria, osservò che quella categoria di crediti "in quanto rispondono a debiti di massa, contratti dagli organi della procedura e dipendenti dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa stessa, vanno fatti valere non già mediante opposizione allo stato passivo innanzi al Tribunale che ha dichiarato lo stato d'insolvenza, bensì promovendo un ordinario giudizio di cognizione avanti al PR in funzione del giudice di lavoro". Su tali premesse quel giudice respinse l'eccezione d'incompetenza funzionale, mentre accolse l'eccezione d'incompetenza per territorio per essere territorialmente competente il PR di Brescia. A seguito della riassunzione il processo continuò davanti al nuovo giudice (art. 50 c.p.c.), al quale l'eccezione d'incompetenza funzionale fu nuovamente proposta. Il PR di Brescia in funzione di giudice del lavoro, con sentenza non definitiva depositata 1'8 febbraio 1996, interpretando la pronunzia del PR di RI, osservò che questa conteneva una statuizione “esaustiva” in tema di competenza 13 funzionale;
che il relativo punto non era stato impugnato nei termini;
che, quindi, la questione rimaneva “decisa con autorità di giudicato, essendo perciò improponibile ogni ulteriore domanda intesa ad ottenere nuova decisione sul tema”. Pertanto rigettò l'eccezione disponendo per il prosieguo del giudizio. Come si desume dagli atti (ricorso per cassazione, pag. 4; sentenza in questa sede impugnata, pag. 8) la detta sentenza non definitiva formò oggetto di appello immediato, deciso dal Tribunale bresciano con declaratoria d'inammissibilità (sentenza n. 1064/97), essendosi affermato che essa fosse soggetta alla disciplina dell'art. 42 cod. proc. civile. Non risulta, né è allegato, che tale pronunzia sia stata a sua volta impugnata, sicché, nel silenzio delle parti, si deve ritenere che sia passata in cosa giudicata, con analogo effetto sulla sentenza non definitiva appellata. In questo contesto, è vero che la pronunzia sulla competenza è limitata a finalità di ordine processuale, onde non acquista autorità di giudicato sulle questioni delibate sommariamente ai soli fini della competenza stessa. Ma nel caso di specie, come si è notato, dopo la riassunzione della causa davanti al PR di Brescia in funzione di giudice del lavoro, la questione sulla competenza funzionale fu ancora proposta e costituì oggetto di apposita statuizione con la sentenza non definitiva n.48/96, la quale non si limitò a ribadire la competenza del detto giudice del 14 lavoro, ma pervenne a tanto sul presupposto che quella questione fosse stata decisa con autorità di giudicato, con conseguente preclusione per una nuova decisione sul tema. -Tale pronunzia la cui esattezza non è qui in discussione - non può essere ignorata (costituendo un giudicato interno), né appare superabile negandone l'effetto preclusivo, perché non si esaurisce in una pronunzia sulla competenza ma identifica nel passaggio in giudicato della statuizione emessa al riguardo il titolo devolutivo della controversia alla cognizione del giudice del lavoro. Neppure giova affermare che la questione di competenza (per materia o funzionale) resta distinta da quella concernente la proponibilità-procedibilità della domanda in forza del principio, radicato sull'articolo 52 della legge faLLmentare, che prevede l'esclusività dell'accertamento del passivo nelle procedure concorsuali secondo le norme stabilite dal capo V di detta legge. E' vero che le due questioni non si pongono sullo stesso piano, ma è vero anche che esse (almeno in fattispecie come quella in esame) risultano collegate. Infatti, nel caso de quo si è in presenza di una decisione in cui si afferma la formazione di un giudicato sull'attribuzione della competenza cd. funzionale al giudice del lavoro, per provvedere in ordine ad un credito vantato nei confronti di una società in amministrazione straordinaria. E a tale attribuzione si è pervenuti sul dichiarato presupposto che in relazione alla natura e al - 15 momento genetico del credito - esso andasse azionato non già mediante opposizione allo stato passivo dinanzi al tribunale che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza (cioè nella sede e secondo il rito concorsuali), bensì mediante un giudizio di cognizione davanti al giudice del lavoro. Essendo questo il contenuto del giudicato affermato dalla menzionata sentenza non definitiva, esso preclude il riesame anche sotto il profilo della (temporanea) improponibilità- improcedibilità, perché la relativa declaratoria viene a porsi in contrasto con l'affermazione di competenza del giudice del lavoro (all'epoca, in primo grado, pretore), affermazione implicante la sottrazione della causa alla sede concorsuale ed il radicamento della causa medesima davanti al detto giudice, con conseguente applicazione del rito per questo prescritto. Alla stregua delle considerazioni svolte, il primo motivo del ricorso si rivela fondato, nei sensi qui indicati. Infatti, le questioni attinenti alla proponibilità/procedibilità dell'azione sono rilevabili di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, a patto però che sul punto non si sia formata una preclusione da giudicato, il che, invece, nel caso in esame era avvenuto. Il Tribunale di Brescia, pertanto, non doveva dichiarare la nuLLtà della sentenza (definitiva) emessa dal PR di quella città, sul presupposto che la domanda temporaneamentefosse 16 improponibile, essendo il punto ormai precluso alla stregua delle considerazioni svolte. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata per il corso ulteriore alla Corte di appello di Brescia in funzione di giudice del lavoro (art. 433 c.p.c., come modificato dall'art. 85 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico). Le restanti censure (relative alla ritenuta necessità di sottoporre il credito alla disciplina di cui agli artt. 207 - 209 L.F., avente carattere di esclusività; alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 L.F. per asserita violazione degli artt. 24, 25 e 35 della Costituzione;
alle ragioni del licenziamento: motivi 2,3,4) restano assorbite. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, I dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia D A , S 0 O 1 S 7 L . A 3 L T T 5 alla Corte di appello di Brescia in funzione di giudice del lavoro , O R B . A A S I ' N E L D P L anche per le spese del giudizio di cassazione. S 3 E A I 7 T D - N S I 8 G - S O Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001, nella camera di consiglio 1 O P N 1 E M A I S D E I A E delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. G A D , G O O E E R T T L T T N I S I Il consigliere est E Il Presidente R S A I G L E E D L R Jureckle E O D Cancelleria Depositato in MAG: 200 1 #Collaberatore di Consellerie ДашиеE Roma, li IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA