CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2023, n. 14475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14475 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA IN, n. San VE (Fg) 14/01/1960 CA LL, n. San VE (Fg) 28/09/1961 TA LO PI, n. San VE (Fg) 05/10/1999 avverso il decreto n. 90/22 della Corte di appello di Bari del 16/06/2022 letti gli atti, i ricorsi e il decreto impugnato;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato quello 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 14475 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 09/03/2023 emesso dal Tribunale di Bari il 17 novembre 2021 e depositato il 14 febbraio 2022, con il quale è stata disposta la confisca di beni immobili e mobili registrati nonché di denaro e titoli finanziari nei confronti del proposto per la misura di prevenzione, TA IN e dei suoi stretti familiari CA LL (moglie) e TA LO PI (figlio). 2. Avverso il decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il proposto ed i terzi interessati, deducendo i motivi di seguito riassuntivannente esposti. 3. TA IN (proposto) 3.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 26 d. Igs. n. 159 del 2011. Il riferimento operato nel decreto a tale previsione normativa appare del tutto errato e la relativa applicazione risulta forzata, emergendo al più dagli atti la commissione di infrazioni di natura fiscale e tributaria da parte del ricorrente e dei suoi familiari. Gli acquisti e le vendite di beni immobili sono sempre stati eseguiti in perfetta trasparenza e perfino in perfetta tracciabilità delle modalità di pagamento del corrispettivo. Discorso in parte diverso riguarda l'investimento del 2012 per l'acquisto della braceria "Il Ritrovo" effettuato da TA LO PI, avvenuto mediante l'impiego dei proventi dell'attività di parrucchiere dal medesimo svolta. Non sono state neppure svolte indagini e perizie su detta attività che ben avrebbero portato a rilevare un incremento di redditualità per l'intero gruppo familiare, tanto da poter azzerare la supposta sproporzione economica. Sono stati, infine, applicati indici ISTAT senza tener conto delle concrete circostanze di vita del proposto e dei familiari. 3.2. Vizi congiunti di motivazione e/o motivazione apparente in ordine al ritenuto carattere fittizio dell'intestazione della braceria "Il Ritrovo" in capo a TA LO PI, alla sussistenza di una redditualità poi impiegata nell'acquisto dell'immobile di via Bixio, alla percezione di redditi da attività dipendente di CA LL poi reimpiegati nell'acquisto dell'immobile di via Varano, al carattere ritenuto fittizio della vendita di detto immobile. La presunzione di ingenti guadagni illeciti da parte del ricorrente non è stata minimamente riscontrata, atteso che egli non ha subito alcun sequestro di denaro in occasione dei diversi arresti cui è stato sottoposto. 3.3. Inosservanza di norme processuali. Non sono state osservate le norme che stabiliscono la tempistica processuale atteso che le motivazioni addotte dal Tribunale non possono di certo essere 2 ritenute aderenti alla realtà processuale: infatti le richieste difensive non possono travalicare i limiti di cui all'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011, specie se posti in relazione a quelli di cui all'art. 7 della stessa legge. 4. CA LL e TA LO PI 4.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, lett. b, d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 16 e 24 st. decreto nonché mancanza di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello non hanno trovato il necessario conforto in alcun elemento di riscontro probatorio, in relazione alla ribadita confisca: a) del ristorante - pizzeria "il Ritrovo", previa erronea riconduzione di tale esercizio di impresa nella disponibilità del proposto TA IN b) del locale commerciale sito alla via Nino Bixio, 34 di San VE, attributo alla titolarità sostanziale del proposto senza alcun vaglio di sufficienza finanziaria di TA LO PI, formale acquirente e della famiglia di costui;
c) dell'immobile sito alla via Varano, 9 di San VE, acquistata dalla ricorrente CA LL ed invece ritenuto correlato alle manifestazioni di pericolosità del proposto nonché a quest'ultimo direttamente riconducibile d) del conto corrente c/c 2615 presso la Banca BPM intestato a CA LL, le cui ragioni non risultano pienamente rese note in primo luogo dal Tribunale. Il Collegio di appello avrebbe quanto meno dovuto indicare, in termini temporali, la condizione di presunta pericolosità del proposto ovvero se al momento dell'apertura del conto corrente e del versamento del relativo denaro, TA IN aveva posto in essere attività illecita;
non è stata, inoltre, considerata la somma di € 60.000,00 derivante dalla vendita dell'immobile di via Varano, negozio di carattere non fittizio, atteso che l'acquirente ha chiesto più volte l'esecuzione del preliminare di vendita, conferendo mandato al difensore per adire le vie legali. È stata, infine, erroneamente considerata la valenza della voce 'Spesa mensile media ISTAT' quale parametro negativo nel conteggio relativo al piano economico del nucleo familiare del proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 3 2. La riproduzione dei motivi di censura, per quanto doverosamente sintetizzata ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., permette di rilevare con immediatezza che anche quando essi evocano la violazione di un parametro normativo (primo motivo formulato dal proposto e primo motivo articolato dai terzi interessati), la critica al provvedimento impugnato riguarda essenzialmente il merito della procedura di prevenzione ovvero la relativa motivazione. Non altrimenti, infatti, può interpretarsi il primo motivo di censura del proposto allorquando rivendica la piena trasparenza e la tracciabilità degli acquisiti e delle vendite di beni immobiliari, profilo che del resto nulla a che fare con la presunzione di provenienza illecita dei capitali impiegati. Quanto, invece, al carattere non fittizio dell'intestazione della braceria "Il Ritrovo" in capo al figlio TA LO PI, alla sussistenza di una redditualità lecita poi impiegata nell'acquisto dell'immobile di via Bixio ed alla percezione di redditi da attività dipendente della moglie CA LL poi reimpiegati nell'acquisto dell'immobile di via Varano e in definitiva alla provenienza, che si assume lecita, delle risorse economiche impiegate dai familiari nel procedere ai negozi giuridici che li riguardano (secondo motivo di ricorso del proposto), risulta evidente anche la carenza d'interesse a formulare motivi di censura spettanti in prima persona ai terzi interessati. Costituisce, infatti, espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a questo ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (v. tra molte Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). Allo stesso modo va rilevata l'inammissibilità intrinseca delle doglianze articolate da questi ultimi, i quali contestano l'assenza di validi elementi di riscontro alla decisione della Corte di appello di confermare la confisca dei beni immobili e dei rapporti bancari disposta già in primo grado dal Tribunale nonché il cattivo impiego dei parametri ISTAT nel calcolare la sperequazione tra redditi leciti disponibili e redditi effettivamente impiegati, ciò che significa censurare nel merito la motivazione svolta su tali punti dal decreto impugnato. Non si può, infatti, far a meno di ricordare che con la sentenza n. 106 del 9 giugno 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di 4 legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art.
3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), il cui contenuto è ora trasfuso nell'art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), «nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione». La palese eccentricità delle censure sopra indicate rispetto al perimetro di quelle consentite dalla previsione di legge ora indicata le condanna, pertanto, alla inevitabile declaratoria di inammissibilità. Discorso diverso s'impone riguardo al terzo motivo di ricorso formulato dal proposto. Non è dato, infatti, comprendere quali sarebbero state le norme processuali violate dalla procedura di prevenzione in tema di rispetto dei tempi di definizione, atteso che il ricorrente finisce contraddittoriamente per evocare i limiti che l'art. 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 pone alla formulazione delle doglianze difensive. Attesa la non altrimenti risolvibile oscurità della doglianza, se ne impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità per genericità. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
o Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C), Così deciso, 9 marzo 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato quello 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 14475 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 09/03/2023 emesso dal Tribunale di Bari il 17 novembre 2021 e depositato il 14 febbraio 2022, con il quale è stata disposta la confisca di beni immobili e mobili registrati nonché di denaro e titoli finanziari nei confronti del proposto per la misura di prevenzione, TA IN e dei suoi stretti familiari CA LL (moglie) e TA LO PI (figlio). 2. Avverso il decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il proposto ed i terzi interessati, deducendo i motivi di seguito riassuntivannente esposti. 3. TA IN (proposto) 3.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 26 d. Igs. n. 159 del 2011. Il riferimento operato nel decreto a tale previsione normativa appare del tutto errato e la relativa applicazione risulta forzata, emergendo al più dagli atti la commissione di infrazioni di natura fiscale e tributaria da parte del ricorrente e dei suoi familiari. Gli acquisti e le vendite di beni immobili sono sempre stati eseguiti in perfetta trasparenza e perfino in perfetta tracciabilità delle modalità di pagamento del corrispettivo. Discorso in parte diverso riguarda l'investimento del 2012 per l'acquisto della braceria "Il Ritrovo" effettuato da TA LO PI, avvenuto mediante l'impiego dei proventi dell'attività di parrucchiere dal medesimo svolta. Non sono state neppure svolte indagini e perizie su detta attività che ben avrebbero portato a rilevare un incremento di redditualità per l'intero gruppo familiare, tanto da poter azzerare la supposta sproporzione economica. Sono stati, infine, applicati indici ISTAT senza tener conto delle concrete circostanze di vita del proposto e dei familiari. 3.2. Vizi congiunti di motivazione e/o motivazione apparente in ordine al ritenuto carattere fittizio dell'intestazione della braceria "Il Ritrovo" in capo a TA LO PI, alla sussistenza di una redditualità poi impiegata nell'acquisto dell'immobile di via Bixio, alla percezione di redditi da attività dipendente di CA LL poi reimpiegati nell'acquisto dell'immobile di via Varano, al carattere ritenuto fittizio della vendita di detto immobile. La presunzione di ingenti guadagni illeciti da parte del ricorrente non è stata minimamente riscontrata, atteso che egli non ha subito alcun sequestro di denaro in occasione dei diversi arresti cui è stato sottoposto. 3.3. Inosservanza di norme processuali. Non sono state osservate le norme che stabiliscono la tempistica processuale atteso che le motivazioni addotte dal Tribunale non possono di certo essere 2 ritenute aderenti alla realtà processuale: infatti le richieste difensive non possono travalicare i limiti di cui all'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011, specie se posti in relazione a quelli di cui all'art. 7 della stessa legge. 4. CA LL e TA LO PI 4.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, lett. b, d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 16 e 24 st. decreto nonché mancanza di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello non hanno trovato il necessario conforto in alcun elemento di riscontro probatorio, in relazione alla ribadita confisca: a) del ristorante - pizzeria "il Ritrovo", previa erronea riconduzione di tale esercizio di impresa nella disponibilità del proposto TA IN b) del locale commerciale sito alla via Nino Bixio, 34 di San VE, attributo alla titolarità sostanziale del proposto senza alcun vaglio di sufficienza finanziaria di TA LO PI, formale acquirente e della famiglia di costui;
c) dell'immobile sito alla via Varano, 9 di San VE, acquistata dalla ricorrente CA LL ed invece ritenuto correlato alle manifestazioni di pericolosità del proposto nonché a quest'ultimo direttamente riconducibile d) del conto corrente c/c 2615 presso la Banca BPM intestato a CA LL, le cui ragioni non risultano pienamente rese note in primo luogo dal Tribunale. Il Collegio di appello avrebbe quanto meno dovuto indicare, in termini temporali, la condizione di presunta pericolosità del proposto ovvero se al momento dell'apertura del conto corrente e del versamento del relativo denaro, TA IN aveva posto in essere attività illecita;
non è stata, inoltre, considerata la somma di € 60.000,00 derivante dalla vendita dell'immobile di via Varano, negozio di carattere non fittizio, atteso che l'acquirente ha chiesto più volte l'esecuzione del preliminare di vendita, conferendo mandato al difensore per adire le vie legali. È stata, infine, erroneamente considerata la valenza della voce 'Spesa mensile media ISTAT' quale parametro negativo nel conteggio relativo al piano economico del nucleo familiare del proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 3 2. La riproduzione dei motivi di censura, per quanto doverosamente sintetizzata ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., permette di rilevare con immediatezza che anche quando essi evocano la violazione di un parametro normativo (primo motivo formulato dal proposto e primo motivo articolato dai terzi interessati), la critica al provvedimento impugnato riguarda essenzialmente il merito della procedura di prevenzione ovvero la relativa motivazione. Non altrimenti, infatti, può interpretarsi il primo motivo di censura del proposto allorquando rivendica la piena trasparenza e la tracciabilità degli acquisiti e delle vendite di beni immobiliari, profilo che del resto nulla a che fare con la presunzione di provenienza illecita dei capitali impiegati. Quanto, invece, al carattere non fittizio dell'intestazione della braceria "Il Ritrovo" in capo al figlio TA LO PI, alla sussistenza di una redditualità lecita poi impiegata nell'acquisto dell'immobile di via Bixio ed alla percezione di redditi da attività dipendente della moglie CA LL poi reimpiegati nell'acquisto dell'immobile di via Varano e in definitiva alla provenienza, che si assume lecita, delle risorse economiche impiegate dai familiari nel procedere ai negozi giuridici che li riguardano (secondo motivo di ricorso del proposto), risulta evidente anche la carenza d'interesse a formulare motivi di censura spettanti in prima persona ai terzi interessati. Costituisce, infatti, espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a questo ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (v. tra molte Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). Allo stesso modo va rilevata l'inammissibilità intrinseca delle doglianze articolate da questi ultimi, i quali contestano l'assenza di validi elementi di riscontro alla decisione della Corte di appello di confermare la confisca dei beni immobili e dei rapporti bancari disposta già in primo grado dal Tribunale nonché il cattivo impiego dei parametri ISTAT nel calcolare la sperequazione tra redditi leciti disponibili e redditi effettivamente impiegati, ciò che significa censurare nel merito la motivazione svolta su tali punti dal decreto impugnato. Non si può, infatti, far a meno di ricordare che con la sentenza n. 106 del 9 giugno 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di 4 legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art.
3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), il cui contenuto è ora trasfuso nell'art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), «nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione». La palese eccentricità delle censure sopra indicate rispetto al perimetro di quelle consentite dalla previsione di legge ora indicata le condanna, pertanto, alla inevitabile declaratoria di inammissibilità. Discorso diverso s'impone riguardo al terzo motivo di ricorso formulato dal proposto. Non è dato, infatti, comprendere quali sarebbero state le norme processuali violate dalla procedura di prevenzione in tema di rispetto dei tempi di definizione, atteso che il ricorrente finisce contraddittoriamente per evocare i limiti che l'art. 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 pone alla formulazione delle doglianze difensive. Attesa la non altrimenti risolvibile oscurità della doglianza, se ne impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità per genericità. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
o Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C), Così deciso, 9 marzo 2023