Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 3
In materia di esecuzione forzata, la nullità della notificazione del precetto eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in difetto dei relativi presupposti risulta sanata, in applicazione del principio del conseguimento dello scopo dell'atto, dalla costituzione nel processo di esecuzione del debitore convenuto.
Nel processo d'espropriazione forzata (che s'articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa (quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo) la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernino, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti. (Nella specie la S.C., nell'affermare che il suindicato principio trova applicazione anche in tema di assegnazione e vendita di crediti nell'espropriazione presso terzi, ha escluso che potessero concretare la nullità ex art. 2929 cod. civ. la dedotta nullità della notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi conseguente a notifica -asseritamente - nulla, affermando che tali atti non fanno parte della fase destinata a chiudersi con l'assegnazione del credito bensì di una fase precedente, sicché non possono considerarsi atti presupposti rispetto alla detta assegnazione).
In materia di esecuzione forzata, l'espressione "collusione con il creditore procedente" recata dall'art. 2929 cod. civ. ( secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente ) va interpretata considerando che il termine "collusione" significa "intesa segreta a scopo di frode" ( il concetto di frode, e quindi di dolo, risultandovi implicitamente contenuto ), e che esso si riferisce solamente all'ipotesi in cui l'acquirente o l'assegnatario sia persona diversa dal creditore procedente, giacché la collusione implica il coinvolgimento di almeno due persone; la suddetta diversità soggettiva deve perciò considerarsi necessariamente presupposta anche ai fini della configurabilità di un'eccezione al principio generale posto dal citato art. 2929 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO DI NAPOLI S.P.A., con sede in Napoli, nella qualità di procuratore della SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ - S.G.A. s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato GIAMPAOLO SECCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ED IA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 349/98 del Pretore di CAGLIARI, emessa il 19/05/98 (R. n. 235/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. Luigi MANZI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.06.1993, il Banco di Napoli S.p.A. proponeva, dinanzi al Presidente del Tribunale di Cagliari, domanda di ingiunzione nei confronti del CI IU onde il pagamento della somma di L. 474.940.340, oltre accessori.
Con decreto provvisoriamente esecutivo emesso in pari data il Giudice adito ingiungeva al debitore il pagamento di detta somma, oltre interessi, spese ed accessori di legge.
Il titolo esecutivo veniva notificato al CI unitamente all'atto di precetto in data 16.07.1993 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Il Banco di Napoli, scaduto il termine di efficacia di detto precetto, provvedeva poi a notificare al summenzionato debitore altro atto di precetto per la somma di L. 479.011.770, (con relata in data 11.02.1994), ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Quindi, sulla base di esso, con atto notificato al CI IU, sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (con relata in data 09.05.1994), ed al Comune di Capoterra a mezzo servizio postale (in data 05.05.1994), procedeva, a danno del debitore, al pignoramento presso terzi, vincolando le somme dovute al CI dal Comune predetto fino alla concorrenza di L. 600.000.000.
In data 19.12.97 veniva emesso provvedimento di assegnazione notificato al debitore il 20.01.1998.
Avverso detta ordinanza il CI proponeva ricorso (qualificato nell'impugnata decisione come "opposizione agli atti esecutivi"). Il Pretore, in data 29.01.1998, sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. L'attore ed il convenuto si costituivano.
Con sentenza 19.5.98 n^. 349/98, il Pretore di Cagliari, ritenuta non condivisibile l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dal Banco di Napoli S.p.A. (v. in particolare alla settima facciata della sentenza: "Il Banco di Napoli osserva (...omissis...) che l'opposizione deve considerarsi tardiva perché proposta fuori del termine perentorio di cinque giorni indicato dall'art. 617 cpc.. Tale eccezione non è condivisibile. L'ipotesi in esame riguarda, infatti, un vizio relativo ad un atto di esecuzione tale da determinare la nullità radicale o piuttosto l'inesistenza..."), così provvedeva:
"...1) rilevata la nullità della notifica dell'atto di precetto in data 24 gennaio 1994 per lire 479.011.779, poiché notificato ex art. 143 cpc in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'utilizzo di tale modo di notifica, dichiara la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 5 maggio 1994 presso il comune di Capoterra perché effettuato sulla base di un precetto non notificato ritualmente;
2) dichiara la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi poiché notificato anch'esso con le modalità di cui all'art. 143 cpc, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'utilizzo di tale modo di notifica;
3) condanna il Banco di Napoli S.p.A. alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessive lire 12.610.000...". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione "..ex art. 111 Cost..." il Banco di Napoli S.p.A. nella qualità sopra indicata.
Il CI non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno premettere che nella situazione processuale in questione (v. quanto sopra e quanto sarà esposto in seguito) non è ravvisabile la sussistenza di litisconsorti necessari non intimati. Preliminare rispetto all'esame dei motivi di ricorso è la questione (rilevabile d'ufficio) dell'applicabilità della norma contenuta nell'art. 2929 c.c. ("La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il credito procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione").
Occorre a tal proposito ricordare il seguente principio di diritto, che è stato esposto con riferimento alla vendita in genere, ma che (per la parte che interessa nella presente causa) è applicabile anche all'assegnazione ed alla vendita di crediti nell'espropriazione presso terzi: "Nel processo d'espropriazione forzata (che s'articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa (quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo) la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti" (Cass. n. 9212 del giorno 01/09/1999). Applicando detto principio nel caso in esame (essendo in questione essenzialmente un asserito error in procedendo questa S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa;
cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) si deve concludere, sulla base delle risultanze di causa (ed anche stando all'impostazione delle doglianze del CI;
v. le tesi esposte dal medesimo innanzi al Pretore), che gli atti in questione (della cui nullità o meno si discute) fanno parte non della fase destinata a chiudersi con l'assegnazione del credito, ma di una fase precedente (in altri termini non sono atti presupposti rispetto a detta assegnazione).
Quindi la preclusione predetta (stabilita dall'art. 2929 cit.) è nella specie pienamente applicabile.
A tale osservazione appare opportuno aggiungere quanto segue. Quanto alla "collusione con il creditore procedente" va rilevato da un lato che il termine "collusione" significa intesa segreta a scopo di frode (in detto termine è infatti implicito sempre il concetto di frode e quindi, tra l'altro, di dolo;
ipotesi queste comunque non ravvisabili nella specie); e dall'altro che la fattispecie astratta in esame (e cioè la collusione così come prevista dal Legislatore) si riferisce chiaramente solo all'ipotesi che l'acquirente o l'assegnatario sia persona diversa (cfr. cass. 3113/58) dal creditore procedente (la "collusione" implica il coinvolgimento di almeno due persone); il che significa che l'eccezione in questione al predetto principio generale ex art. 2929 c.c. può ipotizzarsi solo qualora vi sia detta diversità (ed anche tale diversità non è ravvisabile nella specie).
Con riferimento alla fattispecie concreta in esame si deve dunque concludere: - A) che l'opposizione agli atti esecutivi è (pacificamente) successiva all'assegnazione del credito al Banco di Napoli (la cosa è tra l'altro ammessa anche dallo stesso debitore opponente nell'atto, datato 25 gennaio 1998, di opposizione "...ad ordinanza di assegnazione di somme pignorate..." datata "...19 dicembre 1997..." con la quale "...il G.E. assegnava tutte le somme dovute dal terzo pignorato all'Ing. CI al Banco di Napoli S.p.A...."); - B) che non è ipotizzabile (per le ragioni suddette, ciascuna delle quali decisiva) alcuna delle eccezioni previste dallo stesso art. 2929 c.c. alla regola della preclusione della possibilità di far valere nullità del processo esecutivo nei confronti dell'assegnatario (e cioè il Banco di Napoli;
che tale parte sia l'assegnatario deve del resto ritenersi pacifico;
) - C) che pertanto l'opposizione era inammissibile.
L'opposizione del CI va dunque dichiarata (d'ufficio) inammissibile sulla base di quanto sopra esposto.
Non sembra inutile aggiungere che anche nell'ipotesi che non fosse stata emessa detta pronuncia di inammissibilità, la parte ricorrente avrebbe dovuto comunque essere ritenuta vincitrice (per accoglimento del ricorso per cassazione, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.) in quanto effettivamente CI IU EP si è
costituito nel corso del processo di esecuzione alla quarta udienza (29.5.96) dopo che il G.E. aveva emesso provvedimenti che non avevano pregiudicato (ai fini che ora interessano) i diritti difensivi del CI medesimo (tale costituzione emerge dagli atti di causa;
ed è ammessa dallo stesso CI nel "Ricorso in opposizione ad ordinanza di assegnazione di somme pignorate": v. alla fine della prima facciata); ed ha quindi sanato ogni eventuale nullità delle suddette notifiche ex art. 143 c.p.c. (è appena il caso di ricordare che le nullità delle notifiche ex art. 143 cit., in difetto dei necessari presupposti costituiscono tipiche nullità sanabili per raggiungimento dello scopo;
e che il punto è stato rituale oggetto del ricorso per cassazione in quanto il Banco di Napoli ha denunciato, con il primo motivo "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 617, 2^ c., c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)" e con il secondo "Violazione degli artt. 156 e 160 c.c. nonché omessa motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)" assumendo tra l'altro che qualsiasi nullità della notificazione del precetto e del successivo pignoramento è da ritenersi sanata con efficacia "ex tunc" dall'opposizione del debitore, il quale inoltre "...si è ritualmente costituito nel processo esecutivo il 29.05.1996, senza contestare alcunché e chiedendo, anzi, l'assegnazione al creditore delle somme dovutegli dal Comune di Capoterra..."; v. in particolare alle pagg. 7 e 8 del ricorso).
Sulla base di quanto sopra esposto l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal CI;
cassa senza rinvio l'impugnata sentenza;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003