Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 193
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In materia di esecuzione forzata, la nullità della notificazione del precetto eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in difetto dei relativi presupposti risulta sanata, in applicazione del principio del conseguimento dello scopo dell'atto, dalla costituzione nel processo di esecuzione del debitore convenuto.

Nel processo d'espropriazione forzata (che s'articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa (quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo) la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernino, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti. (Nella specie la S.C., nell'affermare che il suindicato principio trova applicazione anche in tema di assegnazione e vendita di crediti nell'espropriazione presso terzi, ha escluso che potessero concretare la nullità ex art. 2929 cod. civ. la dedotta nullità della notifica dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi conseguente a notifica -asseritamente - nulla, affermando che tali atti non fanno parte della fase destinata a chiudersi con l'assegnazione del credito bensì di una fase precedente, sicché non possono considerarsi atti presupposti rispetto alla detta assegnazione).

In materia di esecuzione forzata, l'espressione "collusione con il creditore procedente" recata dall'art. 2929 cod. civ. ( secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente ) va interpretata considerando che il termine "collusione" significa "intesa segreta a scopo di frode" ( il concetto di frode, e quindi di dolo, risultandovi implicitamente contenuto ), e che esso si riferisce solamente all'ipotesi in cui l'acquirente o l'assegnatario sia persona diversa dal creditore procedente, giacché la collusione implica il coinvolgimento di almeno due persone; la suddetta diversità soggettiva deve perciò considerarsi necessariamente presupposta anche ai fini della configurabilità di un'eccezione al principio generale posto dal citato art. 2929 cod. civ..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 193
    Data del deposito : 10 gennaio 2003

    Testo completo