Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/1999, n. 9212
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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Nel processo d'espropriazione forzata (che s'articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa (quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo) la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernino, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva escluso che potessero concretare la nullità degli atti presupposti i criteri adoperati dal G.D. al fallimento per escludere che il prezzo offerto risultasse notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero per accertare l'esistenza di concrete possibilità di realizzo di un prezzo superiore a quello offerto, ovvero per valutare le circostanze di convenienza introdotte da una proposta di concordato).

Commentario1

  • 1Giudice dell’esecuzione e professionista delegato nel d. lgs. n. 149/2022 (ancora a proposito degli artt. 534 ter e 591 ter c.p.c.)Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 5 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/1999, n. 9212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9212
Data del deposito : 1 settembre 1999

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