Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
Nel processo d'espropriazione forzata (che s'articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa (quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo) la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernino, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva escluso che potessero concretare la nullità degli atti presupposti i criteri adoperati dal G.D. al fallimento per escludere che il prezzo offerto risultasse notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero per accertare l'esistenza di concrete possibilità di realizzo di un prezzo superiore a quello offerto, ovvero per valutare le circostanze di convenienza introdotte da una proposta di concordato).
Commentario • 1
- 1. Giudice dell’esecuzione e professionista delegato nel d. lgs. n. 149/2022 (ancora a proposito degli artt. 534 ter e 591 ter c.p.c.)Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 5 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/1999, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere-
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VMD di IE CH & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO DI GRAVIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ORSA MINORE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 22, presso l'avvocato PANCRAZIO BELLACOSA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO MANIFATTURE di NOCERA INFERIORE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso l'avvocato P. RICCIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato EDILBERTO RICCIARDI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
M.N.I. SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 11839/97 proposto da:
MANIFATTURE NOCERA INFERIORE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STIMIGLIANO 28, presso l'avvocato FRAGOLA SAVERIO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ATTILIO ZIMATORE, per il primo giusta procura speciale per Notaio Mauro Franco di Roma rep. n. 97881 del 3.12.1998, per il secondo giusta delega in calce ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
V.M.D. di IE CH Sas;
avverso il provvedimento del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositato il 29/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Gravio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Orsa Minore, l'Avvocato Bellacosa, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente, Fallimento Manifatture, l'Avvocato Ricciardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso, preliminarmente per l'inammissibilità; in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il giudice del Tribunale di Nocera inferiore, delegato per il fallimento della S.p.a. Manifatture di Nocera Inferiore (M.N.I.), emise, il 7 aprite del 1997, l'ordinanza di sospensione della vendita dei beni della fallita, ex art. 108 l.f. (proposta dalla V.D.M. di EL Michele & C. s.a.s.), nonché il decreto di trasferimento di detti beni.
La menzionata V.D.M. propose contro quei provvedimenti distinti reclami (poi riuniti), i quali furono respinti dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto del 17 -28 aprile 1997, in base alla seguente motivazione.
Quanto al reclamo proposto avverso l'ordinanza del G.D. che aveva negato la sospensione della vendita a norma dell'art. 108 l.f., nelle more tra aggiudicazione e trasferimento ed a causa di offerta superiore al prezzo di aggiudicazione, il Tribunale rilevava che l'emissione del decreto di trasferimento (7 aprile 1997), con costituzione del diritto di proprietà in capo all'aggiudicataria Orsa Minore s.r.l., lo privava della possibilità di far uso della discrezionalità supposta dalla menzionata disposizione. Quanto al reclamo proposto contro il decreto di trasferimento emesso dal G.D., il Tribunale escludeva che tale provvedimento potesse essere affetto da nullità quale conseguenziale effetto dell'ipotizzato cattivo uso del potere discrezionale attribuito dagli art. 108, terzo comma, (sospensione della vendita) e 125, terzo comma, (sospensione della liquidazione) l.f.
La V.D.M. di EL Michele & C. s.a.s. propone ora ricorso ex art.111 Cost. per la cassazione dell'enunciato decreto del Tribunale di
Nocera Inferiore, indirizzato nel confronti del fallimento della M.N.I. s.P.a., dell'aggiudicataria Orsa Minore s.r.l. e della M.N.I. s.p.a., svolgendo tre motivi. Altro ricorso è proposto, mediante un unico motivo, dalla M.N.I. s.p.a. nei confronti della V.D.M. s.a.s. Si difendono mediante controricorso la curatela del fallimento della M.N.I. s.p.a., nonché l'Orsa Minore s.r.l. Hanno prodotto memorie il Fallimento, l'Orsa Minore e la V.D.M.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c. I - Il primo motivo di ricorso della V.D.M. - con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 108 legge fall., 112 e 586 c.p.c., falsità nei presupposti, assenza di motivazione - si articola nei tre profili che si passa ad esaminare. 1.1 - Con un primo profilo si censura quella parte della motivazione del provvedimento impugnato, ove si sostiene che il potere di sospensione ex art. 108 legge fall. trova un limite insuperabile nel decreto di trasferimento della proprietà del bene. In particolare, afferma la ricorrente che "l'offerta di acquisto di compendio immobiliare e la nuova istanza di sospensione" era stata depositata sin dal 29 dicembre 1996 e, quindi, molto prima del decreto di trasferimento emesso il 7 aprile 1997.
L'infondatezza della censura emerge dalla semplice considerazione che il Tribunale non ha ritenuto che il decreto di trasferimento fosse antecedente all'istanza di sospensione, bensì che l'intervenuto trasferimento e la costituzione del diritto di proprietà in capo all'aggiudicataria, al momento della decisione, privano il giudice del potere di sospendere la vendita ex art. 108 legge fall. Principio, questo, che è sicuramente corretto e che non sembra essere posto in discussione neppure dalla ricorrente. Infatti, la diversa tesi (ossia, quella che porti a sostenere che la presentazione dell'istanza di sospensione, ex art. 108 legge fall., determini la sospensione della procedura di vendita dell'immobile sino a che non diventi definitivo il provvedimento che pronuncia sull'istanza stessa, rimanendo così inibita al giudice delegato anche la pronuncia del decreto di trasferimento) non ha alcuna base testuale, ne' sistematica (sul punto, cfr. Cass. 20 aprile 1994, n. 3771). 1.2 - Sotto un secondo profilo, la società censura il decreto impugnato in quanto "omette persino di considerare che proprio dentro il reclamo vi era stato il provvedimento presidenziale di sospensione del decreto di trasferimento, tant'è che allo stato attuale, malgrado la revoca, la sospensione del decreto è ancora operante". La ricorrente fa riferimento al provvedimento con il quale, all'atto della proposizione dei reclami, il Presidente del Tribunale aveva sospeso il decreto di trasferimento e cita un precedente di questa Corte (Cass. 23 luglio 1991, n. 8251), la cui massima afferma che la sospensione dell'esecuzione disposta a seguito della proposizione di opposizione agli atti esecutivi non cessa immediatamente con il deposito della sentenza emessa in primo ed unico grado che definisce il giudizio di opposizione, ma dura fino al suo passaggio in giudicato in senso formale, allorquando avverso la sentenza stessa sia stata proposta impugnazione nei modi previsti dalla legge. Aggiunge, poi, che la giurisprudenza di legittimità equipara il rimedio dell'art. 26 legge fall. all'opposizione agli atti esecutivi dell'art. 617 c.p.c. Sul punto, basta osservare che, proprio in virtù della proclamata equiparazione, bisogna ammettere che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione o di rigetto della sospensione (art. 625 c.p.c.) sia revocabile o modificabile nel corso del procedimento, così come è avvenuto nella fattispecie in esame. dove il giudice nel provvedimento impugnato ha proceduto alla revoca della precedente ordinanza presidenziale di sospensione.
Peraltro, la ricorrente non tiene in debito conto il fitto che il precedente da lei menzionato non riguarda un'ipotesi analoga a quella di specie (nella quale v'è stata la revoca della sospensione), bensì esso è stato pronunziato con specifico riferimento al fine della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del processo esecutivo, previsto dall'art. 627 c.p.c. 1.3 - Sotto un terzo profilo, la società ricorrente fa riferimento ad altra fise della stessa procedura (conclusasi con la sentenza di questa S.C. n. 9354 del 25 ottobre 1996) e, nel ricordare che di quella sentenza ha chiesto la revocazione, afferma che "con il presente ricorso intende impugnare i provvedimenti del Tribunale e/o del Giudice Delegato nella parte in cui affermano o presuppongono (come nel decreto di trasferimento) che dopo la gara tra gli offerenti, alla quale si deve procedere, ai sensi degli artt. 584 e 573 c.p.c., a seguilo di offerte di aumento del sesto, non siano consentite (ulteriori) offerte in aumento".
Il rilievo, oltre ad essere incomprensibile nell'economia del ricorso, è del tutto inconferente, sia per quanto riguarda il contenuto del provvedimento impugnato (nel quale quell'affermazione non si legge, ne' si presuppone), sia per quanto riguarda il tema della decisione.
2 - Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 108 legge fall., 112 e 586 c.p.c., motivazione carente e violazione del divieto del non liquet. La società, riportando tiri ampio brano del proprio reclamo innanzi al Tribunale avverso il provvedimento del G.D., sostiene che il giudice non ha risposto alle sue doglianze relative al fatto d'avere essa formulato un'offerta d'acquisto che superava di circa un miliardo quella dell'aggiudicataria, con indubbio vantaggio per gli interessi dei creditori del fallimento, sicché la richiesta sospensione ex art. 108 aveva proprio lo scopo di assicurare la realizzazione del massimo valore pecuniario.
Anche questa censura è priva di fondamento.
Come s'è visto in precedenza, il giudice non s'è addentrato nella specifica questione circa la convenienza o meno dell'offerta e, quindi, l'eventuale opportunità della sospensione, ma ha ritenuto che il sopravvenuto decreto di trasferimento gli impediva l'ingresso alla questione. Peraltro, il giudice, facendo riferimento alla disposizione dell'art. 2929 c.c., ha affermato che in alcun caso concretano la nullità degli atti presupposti i criteri adoperati dal giudice delegato per escludere che il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero per accertare l'esistenza di concrete possibilità di realizzo, in un momento successivo., di un prezzo superiore a quello offerto, ovvero, infine, per valutare le circostanze di convenienza introdotte dalla proposta di concordato.
3 - Proprio contro quest'ultima affermazione si rivolge il terzo motivo del ricorso, nel quale la società - lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 legge fall. e 586 c.p.c., nonché la carente motivazione - sostiene che l'iter argomentativo percorso dal giudice è illogico, apparente, contraddittorio e viziato, in quanto, per sottrarsi all'esame dell'offerta di aumento il Tribunale invoca la preclusione del decreto di trasferimento;
per sottrarsi all'esame del decreto di trasferimento invoca il potere discrezionale del giudice delegato, rifiutando di indagare se è stato legittimamente esercitato, tanto più che, per effetto del reclamo, il decreto era stato sospeso.
Anche questo motivo è infondato.
L'affermazione del Tribunale trova conforto nella giurisprudenza consolidata di questa Corte (alla quale oggi il Collegio aderisce) secondo cui l'applicabilità della norma di cui all'art. 2929 c.c. presuppone il già avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile all'aggiudicatario e stabilisce l'irrilevanza, rispetto all'acquirente o al l'assegnatario, delle nullità del processo esecutivo, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Non senza aggiungere che ove si sia verificato, mediante l'apposito decreto, il trasferimento ex art. 586 c.p.c., ugualmente la disposizione non potrebbe trovare applicazione, in quanto la nullità investirebbe lo stesso atto di trasferimento.
Secondo questa Corte, infatti, nel processo di espropriazione forzata - che si articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno una funzione preparatoria - la fase della vendita, che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione, comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa (quali forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal Giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo) la cui mancanza od irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabllità della norma di cui all'art. 2929 c.c., poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti, si riverbera sul preteso atto di trasferimento, ed è opponibile all'aggiudicatario (Cass. 1^ aprile 1987 n. 3130). Ed infatti, la preclusione, nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo, opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernino, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti (Cass. 17 dicembre 1984 n. 6603; 12 aprile 1980 n. 2339;
20 maggio 1993, n. 5751).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha concluso che in alcun caso concretano la nullità degli atti presupposti i criteri adoperati dal giudice delegato per escludere che il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero per accertare l'esistenza di concrete possibilità di realizzo, in un momento successivo, di tiri prezzo superiore a quello offerto, ovvero, infine, per valutare le circostanze di convenienza introdotte dalla proposta di concordato.
4 - Il ricorso dalla M.N.I. s.p.a. (rivolto esclusivamente contro la V.D.M.) si limita ad aderire al ricorso avanzato dalla V.D.M., sostenendo che il criterio seguito, nella specie, dal giudice non è stato ispirato al maggior risultato economico, essendo stata trascurata l'offerta della V.D.M., di gran lunga superiore a quella dell'aggiudicazione provvisoria.
Tale ricorso va respinto per gli stessi motivi per i quali è stato respinto quello della V. D. M.
La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'Orsa Minore nei confronti della V.D.M. va respinta per mancanza dei presupposti.
Quest'ultima società va, quindi, condannata a rivalere sia il fallimento, sia l'Orsa Minore delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna la V.D.M. di EL Michele & C. s.a.s. a rivalere le controparti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L 13.310.600=, di cui L 13 milioni, in favore del Fallimento della Manifattura di Nocera Inferiore s.p.a., ed in complessive L. 13.206.000=, di cui L 13 milioni, in favore dell'Orsa Minore s.r.l.
Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'Orsa Minore. Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999