Sentenza 21 giugno 2006
Massime • 1
La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento ad altri atti del processo, non ha introdotto l'ulteriore ipotesi patologica del travisamento della prova, ma ha solamente ampliato il novero degli atti utilizzabili per il controllo della motivazione, ponendo a carico del ricorrente l'onere di specifica indicazione di tali atti e di illustrazione della necessità del loro esame ai fini della decisione, ovvero, per il caso in cui l'esame sia stato compiuto, della manifesta illogicità o contraddittorietà del risultato raggiunto.
Commentario • 1
- 1. Circostanze sulle quali deve verte l'esame necessarie solo se ulteriori rispetto all'accusa (Cass. 38526/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2006, n. 30711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30711 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 21/06/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1144
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 012739/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CREA DOMENICO, N. IL 04/05/1982;
avverso ORDINANZA del 26/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CONZATTI ALESSANDRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
RE Domenico, indagato per il reato di cui all'art. 629 c.p. e art. 628 c.p., comma 3, n. 3, L. n. 203 del 1991, art. 7, (estorsione aggravata dall'appartenenza all'associazione ex art. 416 bis c.p. e dall'essersi avvalso delle condizioni di assoggettamento e omertà di cui all'art. 416 bis c.p., in danno dei soci della impresa "Devin s.p.a.", ST AR, De Marte Ferdinando, Inzitari Pasquale), ricorre, tramite il difensore, per l'annullamento dell'ordinanza 26.01.06, ex art. 309 c.p.p., del Tribunale di Reggio Calabria, confermativa dell'ordinanza 02.01.06 del GIP di sede, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, e deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 273 c.p.p. e dell'art. 629 c.p.. I motivi sono infondati.
Occorre premettere che il ricorrente è stato arrestato in flagranza di reato e che in tale occasione gli vennero sequestrati quattro effetti cambiali di Euro 11.000,00 ciascuno, a lui consegnati poco prima da ST AR, socio amministratore della Devin, impresa che aveva realizzato un centro commerciale in Rizziconi su terreni ceduti da familiari del RE. L'intervento delle forze dell'ordine avveniva in base all'esito di intercettazioni ambientali dalle quali risultava che l'indagato aveva sottoposto i soci della Devin a pressanti richieste di denaro per centinaia di migliaia di euro, accettando poi come prima rata i quattro effetti cambiali sequestrati. Dalle conversazioni fra presenti risultava che i pagamenti richiesti dall'indagato non avevano giustificazione, in quanto la compravendita del terreno era stata definita con il pagamento dell'intero prezzo pattuito, ne' vi erano altri rapporti sottostanti.
In ordine alle circostanze aggravanti contestate, il Tribunale osservava che la famiglia RE cui appartiene il ricorrente, figlio di RE OD, capo del clan più volte condannato per reati associativi (la "'ndrangheta" reggina), costituiva un sodalizio mafioso egemone sul territorio di Rizziconi, tanto che tutti gli operatori economici della zona erano costretti a sottostare alle pretese della cosca, nella certezza che un rifiuto avrebbe avuto gravi conseguenze per le persone o i loro beni.
Assume il ricorrente, sulla scorta di una consulenza tecnica di parte, che il valore di mercato dei terreni oggetto di compravendita (avvenuta in data 09.08.00, per i terreni ceduti da RE EP;
in data 20.03.03, per quelli ceduti da CA IA) era superiore a quello indicato nell'atto (L.
4.800.000.000 e non L.
1.200.000.000 circa), ragione per cui, come precisato nell'interrogatorio dall'indagato, la somma richiesta costituiva la differenza non inclusa nell'atto di compravendita e che rimaneva da pagare. In tal senso dovevano interpretarsi le conversazioni captate dove si parlava di mancanza di una giustificazione fiscale degli esborsi, da parte della società Devin, per assecondare le richieste del RE. Osserva il Collegio che del preteso credito residuo, quand'anche risultasse esatta la stima dei terreni all'epoca del trasferimento come quantificata dal ricorrente, non solo non vi è prova sull'an, come ammette il ricorrente, tale cioè da consentire l'opzione del ricorso alla via giudiziaria per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, ma neppure circa la legittimazione sostanziale del RE, trattandosi di beni intestati a terzi, secondo quanto si deduce dal nome delle parti venditrici;
non vi era quindi alcun obbligo di motivazione in merito a un documento (la citata perizia di parte) che appariva manifestamente ininfluente ai fini di escludere l'ipotesi delittuosa contestata all'indagato. Vero è, come sostiene il difensore, che il vizio della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, può risultare da altri atti del processo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ultima parte, come sostituita dalla L. 46 del 2006, art. 8, novella applicabile direttamente in Cassazione);
tuttavia dalla premessa non discende l'asserito ampliamento delle ipotesi previste nella prima parte del paragrafo, la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", con l'inserimento dell'ulteriore ipotesi di "travisamento della prova", ma unicamente l'estensione degli atti utilizzabili per il controllo della motivazione in Cassazione, consistenti oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche dagli atti del processo (dovendosi intendere il termine processo, nel suo significato più ampio, comprensivo dei procedimenti incidentali de liberiate) che la parte abbia specificamente indicato nei motivi di gravame: nella specie, nel ricorso davanti al Tribunale del riesame e nella memoria aggiunta con i motivi. Ne consegue che è generico il motivo di ricorso in Cassazione con il quale si deduce che il giudice dell'impugnazione non si è pronunciato su un "atto" del processo, al fine di configurare per ciò solo la mancanza della motivazione, ovvero si è pronunciato su tale atto, ma in modo contraddittorio o manifestamente illogico in relazione alla rilevanza e al valore ponderale della prova contenuta nell'atto richiamato dalla difesa: ed invero i vizi della motivazione attengono alla motivazione del provvedimento nel suo complesso, e quindi, per la regola generale di cui all'art. 581 c.p.p., occorre che la denuncia di omesso esame di un atto specifico sia sorretta dalla necessità dell'esame dell'atto stesso ai fini della decisione, ovvero, nel caso in cui l'esame sia stato compiuto, occorre che il risultato denunciato risulti manifestamente illogico o contraddittorio con quello basato sugli altri elementi del processo, secondo lo stesso metodo logico applicato nella motivazione del provvedimento.
Il principio enunciato trova applicazione anche nei confronti dell'altro argomento con il quale il difensore richiama la memoria suddetta, relativa all'interpretazione delle affermazioni del RE e dei suoi interlocutori, punto sul quale non si sarebbero pronunciati i giudici del merito.
Sostiene infatti il ricorrente che nelle conversazioni si discuteva di una controprestazione in denaro lecita, il cui adempimento era stato dilazionato negli anni "su concessione del padre dell'odierno indagato".
Osserva il Collegio che, come già detto, una tale circostanza è inconferente, perché non potrebbe configurare alcuna legittimazione del ricorrente a una richiesta di denaro nei confronti delle vittime. Ne discende che il Tribunale, il quale ha fatto riferimento in modo sommario alle deduzioni della difesa, non aveva obblighi di motivazione sul punto. Deduce il ricorrente che il Tribunale non si è pronunciato neppure sui motivi nei quali erano indicati i passaggi delle intercettazioni da cui risultava la totale assenza dell'elemento "oggettivo" della minaccia ("ho già fatto un mondo di sacrifici", "una mano di aiuto...perché come voi avete i problemi vostri...io ha i miei...fatemi questo favore", "per me ci possiamo vedere pure quando volete", "venitemi incontro a me...vi ho detto fatemi qualche assegno", "datemi una mano...però che dobbiamo rinviare di due mesi, tre mesi, pazienza...però questo giro... dovete darmi una mano").
Il ricorrente assume che tali frasi sono quantomeno strane per un presunto estortore e che dovevano essere lette in uno alla stranezza delle modalità di pagamento della tangente, che il RE indica in termini di assegni o altri titoli, come le cambiali di cui venne trovato in possesso al momento dell'arresto.
Osserva il Collegio che da un lato, a tali brani delle conversazioni captate l'ordinanza di riesame si riferisce per implicito, dando atto dei tentativi delle parti offese di dilazionare quanto meno i pagamenti;
dall'altro il motivo stesso appare scollegato dalle dichiarazioni degli interlocutori, che correttamente il Tribunale ha valutato nel loro complesso con quelle "citate dalla difesa nella memoria". Ed invero non può essere esclusa la minaccia per il tono apparentemente dimesso eventualmente adottato dall'autore, ne' per un pagamento richiesto anche con remissione di titoli cartolari, che consentirebbero di risalire all'emittente e al beneficiario. In secondo luogo, i passi indicati dal ricorrente dovrebbero essere collegati, al fine del vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà del ragionamento probatorio, al contenuto di altre intercettazioni (i riferimenti del RE alla scarsa affidabilità degli interlocutori, definiti "farlocchi", il riferimento alle possibili conseguenze del mancato pagamento, come il "malu cori" fra loro e la minaccia di "farli vergognare dinnanzi a tutto il paese"), nonché ad altri elementi utilizzati dal Tribunale (il versamento di un contributo di Euro 100.000,00 alla squadra di calcio locale da parte delle persone offese, a ciò indotte dal RE e senza che avessero alcun interesse in proposito) e all'argomento utilizzato primariamente dal Tribunale, come chiave di lettura dell'intera vicenda, della minaccia che deriva dall'appartenenza dell'estortore a una cosca mafiosa egemone sul territorio, che applica sistematicamente il taglieggiamento agli imprenditori operanti nella zona. Ritenuta in definitiva la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2006