Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
È inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. III, 23/02/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 27/04/2023), n.17405Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 settembre 2022, il Tribunale del riesame di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di precedente ordinanza disposto con sent. di questa Corte, Sez. 4, 24 maggio 2022, n. 30851, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da L.I.C. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 bis c.p. in relazione - per quanto ancora qui rileva - al reato di cui all'art. 603 bis c.p. commesso nel periodo compreso tra il (Omissis). 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2014, n. 29627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29627 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 18/06/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 917
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 14682/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.F. , nato a (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza emessa il 25/02/2014 dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Il difensore di P.F. ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, recante il rigetto di un atto di appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nei riguardi di un precedente provvedimento del Gip del Tribunale di Lecce, datato 01/02/2014. Il P. , inizialmente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in relazione ad un addebito ex art. 612-bis cod. pen. con ordinanza del 20/01/2014, aveva instato per la revoca della restrizione, che tuttavia il giudice procedente - con il provvedimento oggetto del ricordato appello - aveva soltanto sostituito con la diversa misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
nel frattempo, l'indagato aveva comunque presentato richiesta di riesame avverso la primigenia ordinanza de liberiate, che il Tribunale adito aveva respinto l'11/02/2014. Con l'odierno ricorso, la difesa deduce:
1. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Il ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità dell'istanza difensiva, formulata dinanzi al Tribunale di Lecce, concernente la non idoneità al caso concreto della misura cautelare disposta in via sostitutiva: secondo la motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso, infatti, tale questione era stata sollevata dalla difesa soltanto nel corpo di una memoria depositata nel corso dell'udienza camerale, venendo così ad ampliare il devolutum in violazione dei limiti di cognizione del giudice in caso di appello, ma viene qui obiettato che con l'atto di appello si era comunque affrontato il tema della carenza delle esigenze cautelari, attraverso il richiamo all'art. 274 c.p.p., lett. c). Si trattava perciò di un motivo di gravame già esistente, nei cui riguardi la memoria offriva soltanto elementi di migliore precisazione, nel senso dell'assoluta inutilità della misura in atto a carico del P. , al quale l'obbligo di presentazione non avrebbe impedito l'eventuale reiterazione di condotte criminose, ne' di avere contatti con la presunta persona offesa C.S. .
Inoltre, vi sarebbe contraddittorietà nell'affermazione del Tribunale di Lecce secondo cui i motivi di appello sarebbero coincidenti con quelli in relazione ai quali era stata avanzata la precedente richiesta di riesame (per inferirne una presunta impossibilità di rivalutazione), giacché nel decidere sull'anzidetto riesame lo stesso Tribunale aveva diffusamente dato atto che erano state prospettate censure anche in punto di esigenze cautelari. In ogni caso, sarebbe inconferente il richiamo contenuto nell'ordinanza ad un precedente di legittimità secondo cui deve intendersi preclusa la riproposizione ex art. 299 cod. proc. pen. di questioni oggetto di una richiesta di riesame, quando il Tribunale abbia rigettato quest'ultima e vi sia ricorso per cassazione: nella fattispecie, infatti, non risulta essere stato proposto alcun ricorso ai sensi dell'art. 311 c.p.p., e non potrebbe operare il cosiddetto giudicato cautelare "per l'evidente fatto nuovo costituito dalla sostituzione della misura".
Si lamenta infine la contraddittorietà della motivazione del provvedimento richiamato, in quanto il Tribunale avrebbe in talune occasioni qualificato l'appello come inammissibile, ed in altre infondato;
2. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5, 9 e 10. Il ricorrente segnala che, a seguito dell'impugnazione ex art. 309 nei confronti della ordinanza applicativa degli arresti domiciliari (presentata con atto del 30/01/2014), il Tribunale di Lecce risulta aver adottato la conseguente decisione soltanto il 17/02/2014, venendo così a violare il complessivo termine di 15 giorni previsto dal codice di rito, costituente la risultante di due termini entrambi perentori (5 giorni per la trasmissione degli atti da parte dell'ufficio procedente, 10 per l'adozione del provvedimento). Ad avviso della difesa, non sarebbe condivisibile l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui per ritenere soddisfatto l'obbligo di "decisione" come imposto dalla norma deve intendersi sufficiente il deposito del solo dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve reputarsi inammissibile.
1.1 Deve innanzi tutto convenirsi con la valutazione del Tribunale di Lecce circa la tardività delle deduzioni della difesa in punto di adeguatezza della misura, esposte soltanto in sede di udienza camerale mediante il deposito di apposita memoria: in precedenza, infatti, l'impugnante si era limitato a ripercorrere in toto i temi della presunta insussistenza di qualsivoglia elemento indiziario o ragione di esigenza cautelare, in termini sostanzialmente sovrapponibili al precedente gravame ex art. 309 cod. proc. pen. (è indicativo rilevare che, a pag. 3 dell'atto di appello, si rappresentava che "i sospetti della C. , non confortati da nessuna prova, non possono fondare l'applicazione di una misura così invasiva quale è l'applicazione di una misura cautelare quale è quella degli arresti domiciliari", misura che invece era venuta meno proprio per effetto del provvedimento oggetto di gravame). Peraltro, la tesi sostenuta nella memoria difensiva, ribadita nel corpo dell'odierno ricorso ma non esposta nell'originario appello, è che la decisione di applicare in via sostitutiva l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fosse da censurare in quanto il P. , pure in pendenza della misura, avrebbe avuto la facoltà di avvicinare ancora la C. : ed affermare che esigenze cautelari non esistano tout court è cosa affatto diversa dal sostenere che una misura sia ex se inidonea a salvaguardarne, ove invece ve ne siano. Ineccepibile è altresì il riferimento da parte del Tribunale alla giurisprudenza di legittimità che ritiene "inammissibile, in assenza di nuovi elementi, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame" (Cass., Sez. 1, n. 20297 del 13/05/2010, De Simone, Rv 247659). L'obiezione difensiva, secondo cui avverso l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. non era stato presentato ricorso, avvalora la fondatezza di quel richiamo, essendo a questo punto incontrovertibile l'avvenuta formazione del giudicato cautelare: ne' può costituire "fatto nuovo", ai fini del superamento di detto giudicato, l'eventuale sostituzione della misura con altra di minor rigore.
Del tutto inconsistente si palesa il rilievo che la Corte territoriale abbia considerato talora infondate e talora inammissibili le doglianze dell'odierno ricorrente, essendo comunque i giudici di merito pervenuti ad una conclusione di rigetto dell'appello.
1.2 L'interpretazione sottesa al secondo motivo di ricorso deve considerarsi manifestamente infondata, attesa la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale qualora la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti" (v., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 48557 del 06/10/2011, Vecchiarelli, Rv 251699). In ogni caso, è necessario sottolineare che in questa sede ad essere oggetto di ricorso è l'ordinanza di rigetto dell'appello ex art. 310 c.p.p. (del 25/02/2014); non quella afferente il riesame, che - per quanto si ritenga tardivamente intervenuta - lo stesso difensore da atto, poche righe addietro, di non avere comunque impugnato.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del P. al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
In ragione della natura del reato contestato al prevenuto, il collegio ritiene doveroso disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private, in caso di pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014