Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2014, n. 29627
CASS
Sentenza 18 giugno 2014

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È inammissibile, in assenza di nuovi elementi, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare.

Commentario1

  • 1Cassazione penale sez. III, 23/02/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 27/04/2023), n.17405
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 settembre 2022, il Tribunale del riesame di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di precedente ordinanza disposto con sent. di questa Corte, Sez. 4, 24 maggio 2022, n. 30851, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da L.I.C. avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 bis c.p. in relazione - per quanto ancora qui rileva - al reato di cui all'art. 603 bis c.p. commesso nel periodo compreso tra il (Omissis). 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2014, n. 29627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29627
Data del deposito : 18 giugno 2014

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