Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO GI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI BOCCEA 44, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FRANCO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RG EP, RG NI AR, AS PP, AS AR FR, RG GI, RG NI, RG PI n. FAENZA 15/9/60, RG SALVATORE LUIGI, RG GIAN FRANCO, RG PI Secondo n. SASSARI 8/4/70, eredi di RG M. TO, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato ROMANO CERQUETTI, che li difende unitamente all'avvocato DINO MILIA, giusta delega in atti;
- cootroricorrenti -
avverso la sentenza n. 854/00 del Tribunale di SASSARI, depositata il 09/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato FRANCO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.1.1991 IA EL conveniva in giudizio avanti il Pretore di Sassari MA IA MU affinché dichiarasse costituita la servitù di acquedotto e quella di scarico coattivo a favore del proprio fondo e gravanti su quello della convenuta, nel sito destinato a "servitù di passo", e determinasse l'indennità da corrispondersi in favore della proprietaria del fondo servente.
Poneva a fondamento della propria domanda la utilità ed economicità dell'allaccio utilizzando il tracciato della servitù di passaggio esistente, quindi il minor aggravio del fondo servente, l'inesistenza di altri possibili collegamenti, l'esistenza di un provvedimento comunale, che, escludendo altre possibili soluzioni prospettate dalla EL, imponeva l'allaccio alle condotte pubbliche che si trovano in via della Libertà.
Si costituiva in giudizio MA IA MU contestando le affermazioni avverse e chiedendo il rigetto della domanda. Il Pretore di Sassari con sentenza in data 28.5/28.7.1993 accoglieva integralmente la domanda attrice, costituendo la servitù di scarico coattivo come richiesta, indicando le opere occorrenti, determinando in L. 500.000 l'indennità a favore del fondo servente. MA IA MU proponeva appello avverso detta sentenza avanti il Tribunale di Sassari, chiedendone la riforma col rigetto della domanda di controparte.
Si costituiva l'appellata e contestava le affermazioni avversarie chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado, sottolineando che nel corso del giudizio pretoriale la MU non aveva mosso alcuna contestazione avverso gli accertamenti peritali. Con sentenza in data 26.5/6.11.2000, l'adito Tribunale di Sassari accoglieva l'appello, rigettando la domanda della EL e compensava le spese. Osservava quel collegio che doveva preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità della nuova domanda proposta dall'appellante all'udienza del 10.5.1994 (trascritta sub 2 nelle conclusioni) in quanto contenente la richiesta, mai formulata in precedenza, di una pronuncia ulteriore rispetto a quella, originariamente invocata, diretta alla riforma della sentenza appellata ed al conseguente mero rigetto della domanda proposta dalla EL in primo grado, e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc (oltre che proposta in assenza di contraddittorio con il proprietario dei fondi da attraversare).
Nel merito, il rinnovo della consulenza tecnica espletata nel giudizio di impugnazione aveva consentito di evidenziare un tracciato alternativo per il passaggio delle condotte maggiormente rispondente, rispetto a quello individuato nel giudizio di primo grado, ai requisiti di cui all'art. 1037 c.c.. Infatti la nuova CTU risultava fondata su una precisa ricostruzione dello stato dei luoghi, documentata, congruamente motivata e non contraddetta efficacemente da contrarie argomentazioni difensive, ed aveva consentito di accertare che le tubazioni dell'edificio della EL potevano essere più agevolmente allacciate alle condotte idriche e fognarie comunali presenti nell'intersezione tra le vie Lei - Spano e Vittorio Veneto, situate in prossimità del lotto ed a valle rispetto al medesimo, la cui presenza non era stata riscontrata in occasione della consulenza espletata in primo grado. Tale soluzione si presentava più vantaggiosa sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico, dato che il tracciato in questione (che attraverserebbe un tratto di terreno da tempo destinato dal Comune a sede stradale) sarebbe lungo solo 47 metri, a fronte dei 65 metri necessari per la realizzazione di quello proposto nella precedente consulenza, con un costo preventivabile nettamente inferiore (L. 4.299.594
contro
L.
8.355.450 stimate nella CTU di primo grado). Si era resa dunque palese l'insussistenza dei presupposti per la costituzione delle servitù coattive domandate dalla allora appellata, essendo evidente che, già con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della domanda, sebbene evidenziato solo in un momento successivo, esistevano passaggi alternativi rispetto a quello richiesto dall'attrice, più convenienti ed agevoli per il fondo dominante avuto riguardo alla complessa situazione dei luoghi. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, basato su due motivi, IA EL;
resistono con controricorso PE, NT MA, PI, MA CO, GI, NT, TR, VA UI e AN AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo concerne una questione processuale: lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 118 c.p.c., e segnatamente ultra petizione e omessa motivazione sul punto, si lamenta, che pur avendo il Tribunale dichiarato inammissibile perché nuova, ex art. 345 c.p.c., la domanda tesa ad ottenere che le richieste servitù fossero attuate all'interno del prolungamento della via Gionmaria Lei - Spano e collegate al collettore fognario urbano della via Veneto, pure ha esaminata nel merito le censure rivolte alla sentenza di primo grado, in difetto di una domanda che fosse volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata.
Se è chiaro il senso della censura, con cui si sostiene che la controparte non avrebbe avanzato richiesta di riforma della sentenza pretorile se non collegandola ad una diversa collocazione della condotta, pure essa non può essere accolta.
Va infatti condiviso il ragionamento del Tribunale quando afferma che la nuova domanda contiene la richiesta di una pronuncia che comunque riformi la sentenza impugnata;
il senso della richiesta deve infatti essere ravvisato nell'interesse della parte ad ottenere la reiezione della domanda proposta ex adverso, sì che la servitù non fosse imposta a carico del proprio fondo. Se l'ulteriore specificazione del luogo è inammissibile, perché domanda nuova rispetto a quella originaria, tanto non elide la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Poiché inoltre le conclusioni rassegnate si aprono con la richiesta di reiezione di ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, non può, assolutamente parlarsi oltre che di ultrapetizione, neppure di insufficiente motivazione, atteso che dal complesso dell'argomentazione svolta risulta limpidamente il profilo testè evidenziato, chiaramente condivisibile. Tale motivo non può essere pertanto accolto.
Il secondo motivo contesti violazione e falsa applicazione degli artt. 1037 e ss. e 1043 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sia le conclusioni raggiunte dal CTU nella seconda sua relazione peritale sia la corretta applicazione delle norme invocate.
Va subito detto che il CTU asserisce di non essersi avveduto della reale situazione dei luoghi nel corso del primo sopralluogo e che l'erba alta non aveva consentito di rendersi conto dell'esistenza delle condotte idriche e fognarie comunali presenti in diverso sito e che il tribunale, pur avendo dato atto delle critiche rivolte all'elaborato peritale, ha ritenuto, con accertamento discrezionale, non censurabile in questa sede, condivisibile tale affermazione. Pure assume natura di accertamento di fatto la lunghezza dei due possibili tracciati: ne consegue la insindacabilità nella presente sede, in quanto ove fosse corretta la censura si tratterebbe di una inesatta percezione della realtà non dimostrata dalla comparazione delle due relazioni peritali, atteso che non si forniscono elementi atti a dimostrare che erronea sia la seconda e non la prima. Quanto alla natura del tratto di terreno da attraversare, anche in questo caso, a prescindere dalla validità o meno della produzione documentale effettuata in primo grado, non risulta neppure incontestabilmente la asserita proprietà privata dello stesso, donde l'inconferenza in questa sede di una affermazione quanto meno incerta.
Infine, il riferimento alla concessione edilizia è del pari in conferente, atteso che gli atti di concessione edilizia fanno comunque salvi i diritti dei terzi.
Pertanto, anche il secondo motivo deve essere respinto e con esso il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 60,00 euro otre a 700,00 euro per onorari, nonché accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004