Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2001, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 0 0945 0 1 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Rilasciata copia legale dal Sig. -SOLE 24 ORE--- Meli al Sig. per diritti L. 3000 per diritti L REPUBBLICA 13 FEB. 2001 2. GEN 20012.4 il CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.11000/98 SEZIONE LAVORO Cron. 1962 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Marino Donato SANTOIANNI Presidente Ud. 19.10.00 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. CELENTANO Consigliere Dott. Attilio CANCELLERIA VIDIRI Consigliere Dott. Guido Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente: CG575275 SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO - CO.TRA.L., in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Rogazionisti, 16 presso l'avv. Prof. Maria Adelaide Venchi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in atti;
- ricorrente 4312
contro
IC IO, elettivamente domiciliato alla via Giovanni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CANCELLERIA dal Sig. D'AMATI 3000 -1- per gir GEN. 2001giritti2'9" IL CANCELLIERE CG07331 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. PARASCANDALO per diritti L. N°24 # 22 FEB 2001. Nicotera presso l'avv. Giorgio Pirani che unitamente all'avI CANCELLIERE SI RA lo rappresenta e difende per mandato a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.22997 del 1997, R.G. n.33080/95, DEPOSITATA IL 31-12-97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.10.00 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udita l'avv. Venchi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28.1.1998 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dal Consorzio trasporti pubblici del Lazio COTRAL nei confronti di EZ AN, avversO sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il diritto del lavoratore aziendale delall'applicazione dell'accordo sindacale 21.5.1990 con i conseguenti benefici di carriera ed economici, -2- condannava quindi il Consorzio a restituire le somme ritenute sulle retribuzioni sul presupposto della nullità dell'accordo, cui aveva dato esecuzione, per contrasto con la norma di legge inderogabile di cui al comma secondo dell'art.1 della legge n. 270 del 1988. Osservava in motivazione che detta legge, attuando la delegificazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, regolato prima dalla legge e da regolamenti aziendali, ha attribuito alla contrattazione collettiva nazionale la materia delle qualifiche del personale con l'espresso potere di derogare le norme di legge previgenti. Ha, inoltre, stabilito che i regolamenti aziendali non potevano derogare alla contrattazione nazionale. Rilevava però che i regolamenti, atti espressione del potere unilaterale dell'imprenditore, sono cosa diversa dalla contrattazione aziendale. Non essendo invece prevista la inderogabilità della contrattazione nazionale da parte di quella aziendale, doveva ritenersi, secondo i principi generali, l'efficacia di questa e la illegittimità dell'atto unilaterale di annullamento da parte del Consorzio di atti di -3.- organizzazioni esecuzione degli accordi presi con le sindacali. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, il EZ ha resistito con controricorso, il ricorso e il contro ricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2° comma, della legge n.270 del 1988 con riferimento all'art.15 del regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n.148 e il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il Consorzio, premesso che l'accordo aziendale 21 maggio 1990, anticipando i tempi previsti dall'accordo nazionale 13 luglio 1988 per la maturazione del diritto degli appartenenti ad alcune qualifiche, tra le quali quella dei ricorrenti, alla qualifica superiore, è certamente derogatorio degli accordi nazionali ed esposte le successive normative che hanno regolato la materia delle qualifiche e delle promozioni, afferma che il secondo comma dell'art.1 della legge n.270 del 1988 può essere interpretato solo nel senso che esso attribuisce solo alla -4- contrattazione nazionale il potere di derogare la precedente normativa legale о regolamentare in tema di qualifiche e promozioni, materia del resto da sempre riservata alla contrattazione nazionale. Le censure sono fondate. Lo speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, secondo le previsioni dell'art.1 del R.D.8 gennaio 1931 e dell'art.15 dell'allegato A di detto decreto, trova le sue fonti normative rispettivamente nei regolamenti aziendali per la materia delle qualifiche e delle promozioni e negli accordi sindacali per quanto concerne la materia delle retribuzioni. La previsione normativa della fonte regolamentare in tema di qualifiche e promozioni non ha impedito che la materia fosse oggetto di contrattazione sindacale in sede nazionale ed aziendale ma ha comportato che gli accordi per avere efficacia nei confronti dei lavoratori dovevano essere recepiti nei regolamenti aziendali. La varietà delle previsioni dei singoli regolamenti aziendali nella materia ed esigenze di possibilità di previsione e di contenimento della spesa pubblica, reggendosi il trasporto pubblico prevalentemente sul finanziamento -5- ✓ statale, indussero il legislatore a riservare a se la materia delle qualifiche ed a dettare alcune norme in tema di promozioni con la legge n.30 del 1978. Non avendo questa legge vene raggiunto i suoi scopi, come dà atto la relazione al disegno di legge sfociato nella legge n.270 del 1988, con l'art.1, secondo comma, di essa si è restituita alla autonomia collettiva nazionale la materia stabilendo che dalla data di entrata in vigore della legge: "le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n.148, ivi comprese le disposizioni di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria. I regolamenti di azienda non possono derogare ai contratti collettivi". Le fonti del rapporto per quanto concerne la materia delle qualifiche e delle promozioni sono in primo luogo il contratto collettivo nazionale, quindi, se non derogati da questo, il regolamento del 1931 e le leggi precedenti che hanno modificato, detto regolamento, i integrato о sostituito regolamenti aziendali. Non avendo la legge n.270 abrogato l'art. 15 dell'allegato A al R.D. n.148/1931, la -6- regolamentazione della materia delle qualifiche e promozioni, per quanto non disposto dal contratto collettivo nazionale, resta affidata ai regolamenti aziendali ( se non modificati, integrati о sostituiti da leggi) e non anche alla contrattazione aziendale. Ciò non esclude che la materia possa essere contrattata in sede aziendale ma, come in precedenza ed a differenza della contrattazione nazionale, la contrattazione aziendale ha efficacia nei confronti dei lavoratori solo se recepita nel regolamento aziendale e questo trova l'espresso limite della inderogabilità della contrattazione nazionale. E' questa l'effettiva portata normativa, come chiarisce la relazione parlamentare al disegno di legge, contenuta nell'ultima parte del secondo comma dell'art.1 della legge n.270, che apparirebbe ultroneo nella interpretazione data dal Tribunale, essendo ovvio che le aziende che aderiscono ad un contratto collettivo non possono unilateralmente derogarvi. Si è voluto, invece, impedire che la contrattazione aziendale, recepita poi dal regolamento, potesse derogare a quella nazionale. Ai predetti principi, già affermati in cause analoghe da questa Corte con le sentenze nn.5571 del 1998 e 13212 del -7- 1999, non si è attenuta la sentenza impugnata, che ha erroneamente applicato l'art.1, comma secondo, della legge n.270 del 1988 ritenendo la derogabilità della contrattazione nazionale degli autoferrotranvieri da parte di quella aziendale. L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri con i quali si è dedotto (secondo e terzo motivo) che la ritenuta derogabilità del contratto nazionale è in contrasto con espresse e ripetute previsioni contrattazione nazionale, la nullità (quarto motivo)della della contrattazione aziendale per violazione dell'art.5 ter della legge n.3 del 1979 che vieta alle aziende consortili di stipulare accordi economici aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, la natura non esecutiva dell'accordo aziendale del 21.5.1990 per la mancanza delle approvazioni previste dal regolamento aziendale. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa . rinviata ad altro giudice, che si designa nel dispositivo, il quale nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto: Ai sensi del secondo comma dell'art.1 della legge 12 luglio 1988 n. 270 solo la contrattazione collettiva nazionale- -8- e non anche quella di livello territoriale inferiore può derogare alle disposizioni contenute nel regolamento allegato A al r.d.
8.1.1931 n. 148 e alle successive leggi modificative, sostitutive e aggiuntive in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri Conseguentemente la contrattazione aziendale non può derogare, neppure in melius, alle prescrizioni della contrattazione collettiva nazionale che da quest'ultima siano state ritenute, esplicitamente implicitamente, come non derogabili. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la anche per le spese del giudizio di cassazione, allacausa, Corte di Appello di Roma. . Così deciso in Roma il 19 ottobre 2000 Il Consigliere est. Il PresidenteFomandi lussins jagur: ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL COLLABORATORE COI CANCELLERIA REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA D sitata Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 24. GEN. 2001. DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 BORATORE -9- LLERIA E T R O O N I C