Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2012, n. 1442
CASS
Sentenza 6 novembre 2012

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Massime2

In tema di reati paesaggistici, la presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità di cui all'art. 181, commi primo ter e primo quater, del D.Lgs. n. 42 del 2004, non determina alcuna sospensione del processo penale in difetto di un'espressa previsione normativa.

La modificazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di una preesistente strada sterrata mediante innalzamento del piano e copertura del manto con massetto di cemento non rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria e deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire e dalla autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, comportando una modificazione di carattere stabile ed incidente sull'assetto urbanistico stante il potenziale incremento del traffico veicolare.

Commentario1

  • 1La resa dei conti: alle Sezioni Unite la questione sulla natura della
    Anna Maria Maugeri · https://dirittopenaleuomo.org/

    La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, all'udienza del 30 gennaio scorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se la previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009 che, modificando l'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica di attualità della pericolosità del proposto riguardi le sole fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della modifica o se trovi piuttosto applicazione, anche per la confisca di prevenzione, l'art. 200 c.p. dettato per le misure di sicurezza, così da favorire la retroattività della norma in questione». In attesa del deposito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2012, n. 1442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1442
Data del deposito : 6 novembre 2012

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