Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
SU E T R REPUBBLICA ITALIANA O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 04 0 0 7 /03 Oggetto - NORARIAVVOCATO CONFERIMENTO Composta dagli 11.mi Sigg.ri Magistrati: RONDITION PROVA Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G. N. 9974/00 Cron. 10984 Dott. Vincenzo Consigliere COLARUSSO Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 1338 Dott. RAsco Paolo FIORE Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ON AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACINTO CARINI 58, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO TOTA, difeso dall'avvocato AL DE ON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 61, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, difeso dall'avvocato ALDO LA MORGIA, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 - la sentenza n. 206/99 del Tribunale di 1520 avversO -1- PESCARA, depositata il 06/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato DE ON Alberto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AU IA fece opposizione al decreto emesso dal Pretore di Pescara il 5 aprile 1991 con il quale gli era stato ingiunto di pagare all'avv. Alberto De DO la somma di lire 3.292.470, quale corrispettivo di prestazioni professionali consistite nella predisposizione di uno statuto sociale. Negò di avere conferito al legale alcun incarico al riguardo, essendosi limitato a recapitargli copia dello statuto della Progetto Italia s.a.s., di cui era socio accomandante, per conto della Bieffe s.r.l. interessata ad associarsi alla predetta società e unica ad avere effettivamente incaricato il legale di cui era cliente- a predisporre lo statuto del nuovo ente - societario. Il De DO richiese il rigetto dell'opposizione, ribadendo di aver ricevuto l'incarico dallo IA in proprio e quale socio della s.a.s. Progetto Italia. Istruita la causa con assunzione di prova per testi e per interpello e di giuramento suppletorio deferito all'opposto, l'adito giudice respinse l'opposizione. Il successivo appello prodotto dal soccombente venne accolto dal Tribunale di Pescara che, in riforma dell'impugnata sentenza, revocò il decreto opposto. Premesso che in presenza di una domanda accolta esclusivamente in base alla prestazione di un giuramento suppletorio è indispensabile che il giudice di secondo grado valuti autonomamente le prove acquisite onde verificare se la parte cui è stato deferito il giuramento sia effettivamente quella che aveva offerto maggiori elementi di prova, osservò detto giudice che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, l'esame delle risultanze processuali aveva evidenziato l'assoluta carenza di prova della pretesa avanzata in giudizio dall'avv. De DO, cui non poteva quindi essere deferito il giuramento predetto. Dai dati documentali acquisiti al processo, era infatti emerso che il legale aveva inviato la bozza di statuto e chiesto per la prima volta il pagamento dell'onorario alle società Bieffe Studio s.r.l. e Progetto Italia s.a.s. e, nella richiesta del necessario parere di congruità al proprio ordine professionale, espressamente premesso di aver ricevuto l'incarico professionale dalla seconda delle due menzionate società. Per il tribunale erano poi scarsamente attendibili i testi addotti dall'opposto sia perché in qualche modo legati a questi o interessati alla causa, sia per avere riferito circostanze smentite dai ricordati elementi ж documentali. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l'avv. De DO allegando tre motivi, in seguito illustrati con memoria. Resiste lo IA con controricorso. Motivi della decisione Denunciando violazione degli artt. 228 e 233 c.p.c., "omessa valutazione delle prove", contraddittorietà e insufficienza della motivazione, con il primo motivo il ricorrente ascrive al tribunale di avere: a) obliterato alcuni documenti quali le missive contenenti richieste di pagamento indirizzate espressamente allo IA e rispedite al mittente per compiuta giacenza;
b) omesso di considerare che le richieste di pagamento erano state indirizzate anche alla Progetto Italia s.a.s. sol perché lo IA aveva affermato di operare per questa;
e che la richiesta avanzata al Consiglio dell'Ordine venne depositata in epoca precedente alla lettera con cui 3 l'effettivo legale rappresentante della Progetto Italia gli comunicava di non avere conferito alcun mandato allo IA in ordine alla prestazione resa da esso legale;
c) ravvisato inesistenti imprecisioni nella testimonianza della TI e considerato la stessa inattendibile in quanto sua collaboratrice di studio laddove essa, sempre presente ai fatti, appariva teste particolarmente qualificata a riferire su circostanze direttamente apprese;
d) omesso di valutare le contraddizioni in cui era incorso lo IA in sede di interrogatorio formale, e il fatto che questi era stato smentito dalla TI presente ai fatti e dal teste AN, il quale aveva riferito fra l'altro che era interesse dello stesso IA definire la costituzione della società. M Le censure espresse con il motivo in esame, investendo la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice del merito, si rilevano, all'evidenza, inammissibili. Il tribunale ha spiegato che la spedizione dello statuto, da parte dell'avv. De DO, alle due società Progetto Italia s.a.s. e Bieffe Studio s.r.l., sua cliente, e il fatto che nella lettera di trasmissione si evinceva che lo IA si era recato nello studio del legale solo per fornirgli informazioni, inducevano a escludere che l'incarico professionale fosse stato conferito dall'opponente. Ha ritenuto inattendibili sia la teste TI - la quale era collaboratrice di studio dell'opposto e aveva riferito, contrariamente al vero, che lo statuto era stato spedito anche allo IA -, sia il teste AN, legale rappresentante della Bieffe Studio la quale, come cliente e destinataria della richiesta di pagamento dell'onorario, aveva un indubbio interesse ad addebitare ad altri detto onere. I giudici del merito, con motivazione adeguata e condotta con rigore logico-giuridico, hanno rilevato che l'odierno ricorrente, pur dovendo provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico. Ha precisato, analizzando le relative deposizioni, che i testi addotti non hanno indicato alcun utile elemento in ordine a quanto formava oggetto della prova e che la documentazione prodotta era del tutto inidonea allo scopo. E ha adeguatamente dimostrato che l'odierno ricorrente non è stato in grado di fornire alcun valido elemento probatorio integrabile col giuramento suppletorio. Si verte, dunque, in materia di valutazione del merito, incensurabile in sede di legittimità perché sorretta da motivazione immune da vizi logici Zn manifesti e da errori di diritto. Ciononostante, da parte del ricorrente si censura proprio il merito delle valutazioni espresse dal tribunale e si pretende inammissibilmente di sovrapporre agli apprezzamenti dei giudici di merito una diversa interpretazione delle circostanze di fatto, che evidentemente non si risolve nella enucleazione di vizi logici della motivazione. Da tempo questa Corte va ripetendo che la valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, delle prove testimoniali, nonché il giudizio sull'attendibilità dei vari testi e sulla rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto o a preferenza di altre, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, essendo di mero fatto, è incensurabile in cassazione se, come nella fattispecie, risulta adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori di diritto. Pertanto, non può formare motivo di ricorso per cassazione l'interpretazione delle prove i 5 n eseguita in senso difforme, o soltanto diverso, da quello sostenuto dal ricorrente (cfr., e plurimis, sentt. nn. 829/1972, 1355/1973, 1854/1973, 4314/1974, 4499/1976, 1241/1977, 181/1981, 766/1982, 4759/1987, 13567/1999). Parimenti non ha fondamento la lamentela di asserito malgoverno delle risultanze istruttorie, per avere in particolare il tribunale omesso di considerare il fallimento della prova per testi di cui gli attori si erano onerati. Spetta, infatti, al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le risultanze istruttorie, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra di esse quelle ritenute M maggiormente idonee a dimostrare i fatti in discussione e a sorreggere la motivazione, con il solo limite di dover dare congrua e adeguata giustificazione delle determinazioni prese sì da consentire il controllo del criterio logico seguito. Tale obbligo egli compiutamente soddisfa quando dia ragione del suo convincimento, anche senza prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e confutare espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti, dovendosi ritenere disattesi o apprezzati come inconducenti per implicito quelle diverse circostanze e quei diversi rilievi che, pur non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la soluzione adottata (cfr., e plurimis, Cass, nn. 352/1975, 2984/1977, 2177/1978, 137/1980, 180/1980, 762/1981, 1081/1986, 3040/1986). Specularmente, i vizi di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, denunciabili con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussistono quando nel ragionamento del giudice del merito sia riscontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della 9 controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, (cfr., e plurimis, Cass. nn. 3113/1986, 1795/1987, 2989/1988, 2114/1995, 9744/1996, 3928/2000, 350/2002). Nella specie si tratta di valutazione delle singole deposizioni testimoniali sorretta da motivazione congrua e logica, avversata dal ricorrente sotto l'unico profilo che non è conforme a quella da essa sostenuta. M Circa la omessa considerazione di documenti decisivi, è appena il caso di richiamare il principio da tempo ribadito da questa Suprema Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.) asseritamente decisive e non valutate o insufficientemente valutate, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente le circostanze formanti oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito, ove occorra, mediante integrale trascrizione in ricorso. Ciò al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare (e, quindi, delle prove stesse) che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito di sopperire con 7 indagini integrative (vedi in questo senso, da ultimo, Cass. nn. 9554/2001, 3692/2001, 2613/2001,10913/1998). Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2320 e 1398 c.c., il ricorrente si duole che il tribunale ha del tutto omesso di valutare e di tutelare l'affidamento di contrarre con la Progetto Italia s.a.s. che aveva fatto sorgere in lui il comportamento dello IA, il quale aveva speso illegittimamente il nome della società predetta senza averne i poteri rappresentativi. Oltre che poco perspicuo, il motivo contiene all'evidenza un thema la responsabilità dello IA quale falsus procurator - da decidendum - presumersi nuovo dal momento che non risulta trattato in sentenza e il ricorrente non ha indicato in quale scritto difensivo o atto del processo d'appello l'ha dedotto. Difatti, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo - nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e multis, Cass.nn. 12025/2000, 7194/2000, 986171998, 12393/1997, 9941/1996). Non avendo il ricorrente minimamente assolto un tale onere, la doglianza va ritenuta siccome dedotta per la prima volta nella presente sede e come tale, per l'appunto, inammissibile. 8 Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli arn.2736 c.c. e 342 c.p.c., censura la sentenza per avere il giudice di appello rivalutato il materiale probatorio raccolto dal primo giudice pur non essendo stato specificamente investito della questione della sussistenza delle condizioni per il deferimento del giuramento suppletorio, sicché egli doveva ritenersi vincolato alle risultanze di tale mezzo istruttorio. Il motivo non è fondato. Dall'esame degli atti consentito in questa sede essendo stato denunciato un error in procedendo- risulta che con l'atto di appello, denunciandosi un malgoverno delle prove assunte, era stata richiesta l'indagine circa la configurabilità della semiplena probatio, quale necessario fondamento per l'esercizio del potere di disporre il giuramento di ufficio, a fronte della esplicita contestazione dell'appellante, che aveva affermato essere, le prove acquisite, sufficienti alla dimostrazione della infondatezza della pretesa spiegata in giudizio. Contrariamente all'assunto del ricorrente, l'atto di appello risulta articolato, sulla scorta delle precedenti difese di merito dello IA, nel senso che "la decisione assunta dal Pretore di Pescara pur necessitata - dall'intervenuto giuramento prestato dall'opposto avv. De DO - è frutto di un'erronea valutazione delle risultanze processuali che ha indotto il primo Giudice a ritenere non sufficientemente dimostrata la tesi dell'opponente circa la inesistenza di un qualsiasi rapporto professionale con il legale e a disporre, di conseguenza, il deferimento del giuramento suppletorio a quest'ultimo" e che dagli atti del giudizio emergeva "l'esistenza di prove 9 più che sufficienti a dimostrare-al di là del giuramento suppletorio prestato la infondatezza delle pretese avanzate dall'opposto e la totale estraneità dell'arch. IA rispetto alla richiesta di pagamento di prestazioni professionali documentalmente e logicamente risultate non richieste da lui". La decisione rappresenta quindi la puntuale applicazione del principio, costantemente enunciato da questa Suprema Corte secondo cui, allorché la lite sia stata definita in primo grado in base al giuramento suppletorio, il giudice d'appello, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto con il giuramento prestato né revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di questo essendo tale facoltà riservata allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza - ha tuttavia il potere-dovere, se sia stato investito della relativa questione, di verificare se il giuramento sia stato o meno legittimamente deferito procedendo alla valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento e di decidere la causa prescindendo dall'esito del giuramento prestato qualora addivenga alla conclusione che già prima del giuramento vi erano sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa nel senso così dell'accoglimento come del rigetto delle domande in questa azionate, o che, comunque, la parte alla quale il giuramento era stato deferito, non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto, può senz'altro legittimamente pronunciare prescindendo (cfr., in termini, Cass. nn. 326/1975, 4674/1977, 5362/1977, 5891/1978, 3541/1979, 1252/1981, 2246/1981, 2330/1981, 1971/1983, 6571/1984, 3074/1988, 3272/1993). Tali principi sono stati correttamente applicati dal giudice 10 d'appello che, formalmente ed esplicitamente investito della questione della sussistenza dei requisiti per l'ammissione del giuramento suppletorio in base al quale la lite è stata definita in primo grado, e nei limiti delle censure formulate nell'atto di appello dallo IA, ha rivalutato le prove esperite prima della delazione del giuramento suppletorio accertando, con un giudizio esente da errori sotto il profilo logico e giuridico, la sufficienza degli elementi acquisiti per la decisione della causa sì da prescindere dall'esito di tale mezzo istruttorio integrativo. Le doglianze finiscono quindi, ancora una volta, per involgere un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità. Infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso va in definitiva rigettato, con la conseguenziale condanna del suo proponente alle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 31, 50 e in € 600,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001 Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore fuis fel love Dott. Franco Pentorieri Dott. Sergio Del Core franco douterow дее IL CANCELLIERE C1 RA TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 APR. 2003 Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione * presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-x-2003 RAby Calamat serie 4 al n. 34862 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE BE CANCELLERIA Roberto Rico