Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 3
L'obbligazione nascente dal patto di prelazione è, salva diversa ed espressa volontà delle parti, trasmissibile agli eredi sia del promittente che del promissario della prelazione, non trattandosi di una prestazione di fare collegata necessariamente ed indissolubilmente con la persona dell'obbligato.
Il soggetto che abbia agito quale titolare di un patto di prelazione per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. del contratto preliminare concluso a seguito dell'accettazione della "denuntiatio" da parte del soggetto obbligato, una volta divenuto definitivo l'acquisto della proprietà da parte del terzo cui l'immobile è stato alienato può proporre ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. domanda di risarcimento del danno, senza che ciò comporti una "mutatio libelli" , posto che la reintegrazione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale della reintegrazione del patrimonio del creditore in forma specifica, mediante la restituzione dell'"eadem res debita".
La parte che, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice di merito sia incorso in un errore di diritto od in un vizio logico nella valutazione della volontà negoziale, risultante dai documenti che la riproducono, ha l'onere di indicare, specificamente, il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito; ciò al fine di consentire il controllo dei fatti da provare e, quindi, della loro decisività, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 199 del 05https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IE IO SC, IE IO GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell'avvocato NANIA ROBERTO, che li difende unitamente agli avvocati MARPILLERO MARCO, ERRERA SUSANNA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL NE, OL MA, OL AN, OL NI, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO TRIESTE 88, 2000 presso lo studio dell'avvocato RECCHIA GIORGIO, che li difende unitamente all'avvocato VIGORITI VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
DI EL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 742/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 04/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato LI PONTICIELLO, per delega dell'avv. V. VIGORITI, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1990 RI, MA, NI e LE OL esponevano: con atto pubblico in notar Fumagalli del 12 settembre 1969, GI GI ER VI, quale genitore esercente la potestà parentale sui figli minori SC e RG, a ciò autorizzato dal giudice tutelare, acquistò in nome e per conto di detti suoi discendenti, dal fratello LI ER VI, l'immobile sito in Firenze al civico 72 della via S. Niccolò. Nel rogito in parola era prevista l'obbligazione per la parte acquirente di preferire, in caso di nuova alienazione dell'immobile, RE, LI e RE IN. Tale diritto di prelazione convenzionale era pervenuto a essi istanti in via ereditaria da TA IN che, a sua volta, lo aveva ricevuto iure successionis dal marito RE IN. Avendo promesso in vendita l'immobile a LL AL, SC e RG ER VI effettuarono la dovuta comunicazione ai promissari cui contestualmente inviarono il contratto preliminare riportante tutte le condizioni della vendita;
tuttavia, in violazione del citato diritto, non diedero in seguito riscontro all'immediata accettazione di essi citanti, omettendo di presentarsi il 14 novembre 1990 presso il notaio indicato per la stipulazione del contratto definitivo. Tanto premesso, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Firenze SC e RG ER VI per ottenere la esecuzione in forma specifica ex art. 2932 C.C. dei preliminare, stante il loro diritto di prelazione sull'immobile che ne formava oggetto.
I convenuti eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quella del Tribunale di Vicenza, loro luogo di residenza, contestavano la qualità di eredi di IN RE affermata dagli attori e deducevano il mancato rispetto da parte di quest'ultimi delle condizioni di esercizio della prelazione, con conseguenziale decadenza dal relativo diritto.
Nel corso del giudizio si costituiva, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., RA AL - quale definitiva acquirente dell'immobile in contestazione e i OL modificavano la domanda ex art. 2932 in quella di risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Con sentenza non definitiva pronunziata in data 21 settembre 1995, il Tribunale di Firenze dichiarava la propria competenza a decidere e, ritenuto l'inadempimento dei convenuti, li condannava al risarcimento dei danni in favore della parte attrice, rimettendo la causa sul ruolo per la quantificazione degli stessi. Tale decisione veniva interamente confermata dalla Corte d'appello di Firenze investita del gravarne dei soccombenti. Con riferimento ai temi ancora oggetto di dibattito, la motivazione della sentenza qui impugnata può essere così ricapitolata. In ordine alla contestata trasmissibilità iure successionis agli eredi dei FR IN del diritto di prelazione, il rogito 12 settembre 1969 non conteneva alcuna espressione la quale consentisse di escluderla in quanto indicativa di una rilevanza dell'intuitus personae. Gli attori avevano documentato la loro contestata qualità di eredi, dai testamenti prodotti in causa essendo risultato che RE IN, originario contitolare del diritto (insieme ai FR RE ed LI), morì lasciando alla moglie TA OL la proprietà esclusiva ed assoluta di tutto il suo patrimonio immobiliare e mobiliare e che TA OL morì lasciando eredi i nipoti RI, MA, LE e NI OL. Quanto alla eccepita mutatio libelli verificatasi nel giudizio di 1^ primo grado, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che i OL agirono quali titolari di una prelazione convenzionale e parti del contratto preliminare in cui erano subentrati, accettando la denuntiatio formulata dagli onerati mediante l'invio del preliminare concluso con la AL;
divenuto inattaccabile il diritto di proprietà in capo a costei, resasi acquirente del bene con l'atto pubblico definitivo, gli attori si sono limitati a modificare il petitum nei confronti dei ER VI, riducendolo al solo risarcimento del danno;
nulla osta peraltro a considerare la domanda di reintegrazione in forma specifica come ricomprendente in sè quella (minore) di reintegrazione per equivalente. Contro tale sentenza SC e RG ER VI hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi.
RI, MA, LE e NI OL resistono con controricorso. Non si è costituita in questa fase l'altra intimata LL AL.
Motivi delle decisione
Col primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza per violazione degli artt.183 e 184 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., non avendo la corte del merito rilevato l'irrituale mutatio libelli operata dagli attori, i quali nel corso del primo grado del giudizio proposero domanda di risarcimento danni diversa, per petitum e causa petendi, da quella originaria di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. Invero, oggetto di quest'ultima pretesa era l'attribuzione della proprietà di un bene immobile;
oggetto della successiva domanda è l'attribuzione di una somma di denaro, a titolo di risarcimento danni. A fondamento della prima domanda, gli attori avevano invocato la stipula di un contratto preliminare, per effetto della proposta formulata dai ER alla signora OL IN e della relativa accettazione da parte dei FR OL;
al contrario, la domanda risarcitoria trova la sua causa petendi nella - presunta - violazione da parte dei ER VI della clausola di prelazione convenzionale contenuta nel rogito notarile del settembre 1969. Correlativamente, anche i fatti costitutivi sui quali si basano le due consecutive domande sono tra di loro eterogenei e implicano indagini diverse.
Il motivo è totalmente destituito di fondamento.
Al riguardo, va rilevato anzitutto come sia ormai incontestato che tra le parti si concluse a tutti gli effetti un contratto preliminare di vendita avente per oggetto l'immobile di via S. Niccolò n.72. Gli odierni ricorrenti assolsero infatti l'obbligo della denuntiatio con raccomandata AR del 19 ottobre 1990 cui allegarono il preliminare stipulato con la AL;
e i germani OL, neopromissari quali eredi e aventi causa della destinataria della comunicazione in discorso, effettuarono la dichiarazione di volersi valere del loro diritto. La denuntiatio, è appena il caso di ricordarlo, vale proposta ferma e la dichiarazione positiva del promissario, entro lo spatium deliberandi concessogli, costituisce l'accettazione che conclude il contratto. Dopo aver effettuato la dovuta denuntiatio (e ricevuto l'accettazione dei promissari), gli odierni ricorrenti ne frustrarono tuttavia gli effetti concludendo il contratto con la AL. In tal modo essi violarono non solo l'obbligo di non concludere il contratto con terzi, in cui si sostanzia, al di là delle disquisizioni teoriche che se ne fanno, il contenuto dal lato passivo del patto di prelazione, ma, ancor prima, e irreversibilmente, l'obbligo di stipulare il contratto definitivo con i promissari acquirenti.
Poste tali premesse, gli attori, che proposero, con la citazione, domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere la compravendita e, nel corso della prima udienza, di fronte all'inadempimento dei convenuti, la domanda di risarcimento dei danni, agirono con pieno rispetto degli artt. 183 e 184 c.p.c. Questa Corte Suprema ha infatti avuto modo di affermare (sent. nn. 3443/1968, 1511/1970) che per il caso in cui l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita di un terreno si riveli impossibile, perché il promittente venditore non è più proprietario del bene avendolo venduto a terzi, la richiesta di reintegrazione per equivalente pecuniario è da ritenersi implicita nella domanda di esecuzione, della quale non trascende i limiti, onde non costituisce domanda nuova. Ciò in quanto, più in generale, la reintegrazione per equivalente rappresenta un sostitutivo legale della reintegrazione del patrimonio del creditore in forma specifica, mediante la restituzione dell'eadem res debita (vedi anche Cass. nn. 2583/1977 e 8797/1993). Col secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 588 e 2697 c.c. nonché difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che la corte di merito ha ritenuto provata in capo ai OL la qualità di eredi di TA OL vedova IN sulla base del prodotto testamento olografo contenente soltanto l'assegnazione di beni determinati da parte del testatore a favore di detti germani. Obiettano che una simile disposizione può essere a titolo universale (istitutio ex re certa) ai sensi dell'art. 588, 2^ comma c.c., solo se, alla stregua delle modalità di attribuzione dei beni ed alle espressioni all'uopo adoperate, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come una quota della universalità del suo patrimonio. Viceversa, nella specie, nessuna prova era stata offerta dai OL a supporto di una effettiva volontà della testatrice di attribuire quei beni determinati come quota del suo patrimonio, anziché come lascito autonomo o come legati.
Così come prospettato il motivo si appalesa anzitutto inammissibile. Poiché le norme poste dal codice civile in materia di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori nonché di interpretazione del contratto (valevoli anche per il testamento) attengono al diritto sostanziale, la loro violazione dà luogo ad errores in iudicando e non in procedendo. Pertanto, nel giudizio di cassazione, in cui l'esame diretto degli atti da parte del giudice è ammesso solo per la verifica dello svolgimento del giudizio in conformità al rito, il ricorrente interessato a far valere la violazione di dette norme, stante il suddetto principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo. Più in particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice del merito sia incorso in un errore di diritto o in un vizio logico nella valutazione della volontà negoziale, risultante dai documenti che la riproducono, ha l'onere di indicare, specificamente, il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito;
ciò al fine di consentire il controllo dei fatti da provare e, quindi, della loro decisività, dato che questo controllo, per il ripetuto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., e plurimis, sentt. nn. 10913/1998, 7692/1996, 1161/1995, 6863/1995, 3356/1993, 6456/1994, 5656/1986). Ora, nel caso di specie, nel ricorso si fa riferimento al testamento olografo di TA OL e alla erronea valorizzazione da parte del giudice di merito della predetta scheda testamentaria come prova della qualità di eredi in testa ai OL, assumendo che essa conteneva attribuzioni di beni determinati. Non vengono riprodotte in ricorso le disposizioni testamentarie ne' si specifica in alcun modo l'esatto tenore delle medesime onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla dedotta erroneità della valutazione - in termini di prova del fatto controverso - del contenuto del documento.
Per debito di ragione, poiché i ricorrenti non hanno neanche dedotto che col testamento la dante causa dei OL non abbia disposto di tutti i suoi beni, può rilevarsi che il motivo è infondato in punto di diritto, nascendo da un'inesatta lettura della disposizione che si assume violata.
La questione risolta con la regola dettata dall'art. 588, 2 comma, c.c., ovverosia con il ricorso al criterio sussidiario della volontà, sorge solo nella ipotesi che il testatore assegni uno o più beni specificamente individuati o in complesso un assieme di beni anch'esso individuato, senza esaurire con tali disposizioni tutto il suo patrimonio;
in siffatti casi deve invero stabilirsi se tali attribuzioni concrete di beni escludano senz'altro la qualità di erede, per non avere il testatore inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, o se invece - non essendo dalla legge tassativamente richiesta la specificazione in una frazione aritmetica - possa anche qui raffigurarsi il concetto di quota, salvo a determinarsene l'entità valutando a posteriori i beni singolarmente o complessivamente assegnati dal testatore, il che non renderebbe incompatibile l'istituzione ex re con la qualità di erede dell'istituito.
Se, invece, il testatore, attraverso le disposizioni testamentarie contenenti l'indicazione di beni determinati, esaurisca il suo patrimonio, non v'è dubbio che, lungi dal potersi parlare di singoli legati, si è in presenza di una divisione fatta dal testatore medesimo (art. 734 c.c.), comportante devoluzione della eredità a titolo universale.
Nella specie, ripetesi, i ricorrenti non hanno neanche fatto cenno alla circostanza che TA OL (deceduta senza lasciare figli), testando in favore dei nipoti, non abbia disposto dell'intero suo patrimonio, ma solo dei beni assegnati singulatim. In realtà essi ritengono, erroneamente, che qualora nel testamento siano indicati i singoli beni relitti, occorra fare applicazione della regola contenuta nel comma secondo dell'art. 588 c.c. pur se il testatore abbia distribuito tutto l'asse ereditario.
Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 772 e 1811 c.c. nonché vizi di motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La corte fiorentina - sostengono - ha senza alcun valido argomento ritenuto trasmissibile ereditariamente il diritto di prelazione e escluso la sussistenza nel caso di specie dell'intuitus personae quale ratio giustificativa del diritto in questione. Non essendo stata prevista alcuna controprestazione a carico dei suoi originari beneficiari, il diritto di prelazione deve considerarsi un'attribuzione a titolo gratuito, dove l'intuitus personae esercita un influsso ancora maggiore. Ciò stante, deve escludersi la successione per causa di morte nel diritto da parte degli eredi del promissario, vigendo nel nostro ordinamento il principio secondo il quale le obbligazioni derivanti da negozi a titolo gratuito in corso di esecuzione non sono trasmissibili mortis causa. L'intuitus personae, ostativo alla trasmissibilità del diritto di prelazione, risulta anche dall'atto di compravendita stipulato in Firenze in data 23 giugno 1961 per rogito Notaio Tiezzi, in forza del quale LI ER VI, dante causa degli odierni ricorrenti, acquistò l'immobile di via San Niccolò 72 da RE, LI e RE IN, e dalla di loro madre ST CH, vedova IN. Tale atto contiene, infatti, una serie di disposizioni accessorie che denotano un rapporto di fiducia e di familiarità, se non addirittura di amicizia, tra le parti. Inoltre, nel successivo atto di trasferimento del 12 settembre 1969, venne prevista la riserva vitalizia del diritto di abitazione dell'immobile venduto in favore dell'alienante. Unica ragionevole giustificazione del diritto di prelazione in oggetto è, quindi, quella costituita dal legittimo interesse dell'originario proprietario esclusivo a evitare il rischio che da parte dei nipoti si procedesse al trasferimento a terzi della nuda proprietà, imponendogli per l'effetto una "forzata convivenza" con soggetti non conosciuti. Il diritto in discorso non può pertanto sussistere in capo a soggetti diversi dagli originari beneficiari, che se lo erano visto attribuire in considerazione dei rapporti personali intrattenuti con lo stipulante;
esso, inoltre, deve considerarsi comunque estinto a seguito della morte di quest'ultimo. Anche tale motivo contiene censure in parte inammissibili e in parte prive di giuridico fondamento.
Per negare la trasmissibilità iure successionis del patto di prelazione, i ricorrenti deducono in questa sede temi di indagine che non sono stati oggetto di dibattito nei precedenti gradi di merito, quando non addirittura in contrasto con quelli ivi sottoposti. Si sostiene infatti per la prima volta nella presente sede chela trasmissibilità del diritto di prelazione sarebbe esclusa qualora il patto costituisca un'attribuzione a titolo gratuito, dove maggiore sarebbe la possibilità di configurare l'intuitus personae. Si adducono una sequela di circostanze tratte dalle disposizioni del contratto di vendita cui è adietto il patto di prelazione e asseritamente atte a dimostrare le ragioni che determinarono il dante causa degli odierni ricorrenti a preferire esclusivamente gli originari promissari. Anche qui, non solo per la prima volta in sede di legittimità, e con singolare pretesa da parte dei ricorrenti di far rientrare in questo giudizio l'attività di interpretazione dei contratti, ma anche in palese contrasto con le deduzioni a riguardo formulate nell'atto di appello. Con queste ultime gli allora appellanti intesero dimostrare (soltanto) che la disposizione fu concepita a vantaggio di alcuni dei danti causa di LI ER VI, e cioè dei germani RE, LI e RE IN, e con esclusione di ST CH vedova IN, precisando addirittura che a tanto il promittente si indusse "per ragioni non note". Per completezza, può aggiungersi che la tesi sulla intrasmissibilità, per successione causa mortis, dell'obbligo di preferire coeteris paribus e/o del diritto correlativo è giuridicamente infondata.
Riguardo al primo profilo, è principio generale del nostro ordinamento giuridico che l'obbligazione costituisca parte integrante del patrimonio dell'obbligato, di cui rappresenta un aspetto passivo, e che di conseguenza si trasferisce agli eredi, allorché l'intero centro economico, ovverosia beni, diritti, obbligazioni ed oneri, per la perdita dell'originale titolare, passa al di lui successore. È vero che nell'attuale codice civile non è stata riprodotta la norma dell'art. 1227 del vecchio codice, la quale enunciava espressamente il principio che ciascuno contraeva per sè, per i suoi eredi ed aventi causa, quando non fosse espressamente pattuito il contrario o quando non risultasse dalla natura stessa del contratto, ma ciò non può far ritenere caducato il principio che, invece, ne risulta rafforzato per la considerazione che sarebbe stato del tutto inutile riprodurre la norma nell'attuale codice, nel quale il principio discende da tutto il sistema (v. Cass. 16 ottobre 1954 n. 3791). Fanno certamente eccezione le ipotesi in cui la prestazione, per legge, per sua natura o per espressa volontà delle parti, sia collegata indissolubilmente con la persona dell'obbligato, come nelle obbligazioni personalissime e in quelle dipendenti da un intuitus personae. Ora, l'obbligazione di preferire inerente al patto di prelazione, pur avendo per suo contenuto un facere, non può astrattamente ed in tesi generale considerarsi assunta intuitu personae. Invero, non ogni obbligazione di fare ha carattere personale e non è trasmissibile passivamente agli eredi, com'è dimostrato dalla trasmissione degli obblighi nascenti dal contratto preliminare agli eredi. La verità è che bisogna distinguere se il facere sia o meno fungibile. La trasmissione è esclusa, come si è già accennato, solo quando l'obbligo ha come contenuto un fare infungibile cioè quando la prestazione sia collegata indissolubilmente con la persona dell'obbligato. Nel patto di prelazione tale collegamento, salvo diversa volontà delle parti, non sussiste. Il presupposto per l'esercizio della prelazione è, infatti, che l'obbligato manifesti la sua volontà di vendere. Ma, posto che tale manifestazione promani da chi sia legittimato all'alienazione, è indifferente che a compierla sia, o meno, l'obbligato originario.
Anche dal lato attivo il diritto di prelazione e riscatto può essere raccolto, iure successionis, insieme a tutti gli altri diritti e poteri di natura patrimoniale inerenti alla eredità, dall'erede, o dagli eredi, dell'oblato.
L'opinione contraria contraddice manifestamente il principio generalmente operante in materia di delazione ereditaria, secondo cui, di regola, i diritti di natura patrimoniale debbono ritenersi trasmissibili mortis causa. Dal momento che, per comune ammissione, il diritto di prelazione e di riscatto ha contenuto patrimoniale, non è infatti possibile negare la sua trasmissibilità a favore dell'erede del promissario defunto e ritenere invece che esso spetti esclusivamente alla cerchia dei promissari originari. Alla stregua dei suesposti principi, rilevante ai fini della tesi dei ricorrenti sarebbe stata una qualsiasi espressione che avesse manifestato la volontà dei contraenti di limitare alle loro persone diritti e obblighi rivenienti dal patto di preferenza. Solo essa, e non l'assenza di essa, avrebbe portato come conseguenza la intrasmissibilità di quelle situazioni soggettive. Nè, come è stato già accennato, la trasmissibilità può essere esclusa dall'oggetto della obbligazione, in quanto essa non ha carattere personalissimo e consiste in un facere, cioè nel preferire, in caso di determinazione a vendere, l'altro contraente, obbligazione che può essere adempiuta da chiunque si trovi ad essere soggetto passivo del particolare rapporto obbligatorio, ma anche nei confronti di chiunque si trovi a esserne titolare dal lato attivo. Ed è appunto in base a queste considerazioni che si è giustamente ritenuto trasmissibile il diritto-obbligo di concludere un contratto, assunto in un contratto preliminare.
Del resto, questa Corte Suprema, in totale adesione alla tesi assolutamente prevalente nella dottrina occupatasi della trasmissibilità mortis causa del rapporto di prelazione, ha avuto modo di affermare il principio, cui si intende dare continuità, secondo il quale l'obbligazione nascente dal patto di prelazione è, salva diversa ed espressa volontà delle parti, trasmissibile agli eredi sia del promittente che del promissario della prelazione, non trattandosi di una prestazione di fare collegata necessariamente e indissolubilmente con la persona dell'obbligato (cfr. Cass. nn. 5213/1983, 3791/54). Nella specie non esiste in contratto alcuna clausola che prevede espressamente la intrasmissibilità a qualunque titolo del diritto di prelazione ne' è stato (tempestivamente) addotto alcun elemento testuale implicante, con assoluta certezza, una simile volontà. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in lire 171.400, oltre a lire 10.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2001