Sentenza 9 gennaio 1998
Massime • 1
La richiesta di patteggiamento non è più revocabile una volta che su di essa sia stato espresso il consenso dell'altra parte. Infatti nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili. Tali effetti si verificano nel caso regolato dall'art. 447 cod. proc. pen., già prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta. Con il consenso del pubblico ministero, infatti, il procedimento si avvia verso un epilogo anticipato che, con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità di imputato, e l'esercizio dell'azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini preliminari. Una ulteriore conferma può trarsi dall'art. 447, ultimo comma, cod. proc. pen., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta potesse invece essere revocata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/1998, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 9.1.1998
1. Dott. Pietro Garrano Consigliere SENTENZA
2. " VI RI " N. 115
3. " Ernesto Perna la Torre " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Malagnino " N. 28385/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RT UD, n. Viterbo il 15.10.1959 avverso la sentenza del G.I.P. presso la Pretura di Viterbo del 16.5.97. Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Malagnino. Lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità nel ricorso.
Fatto e diritto
Con sentenza in data 16.5.1997, il G.I.P. presso la Pretura di Viterbo applicava a RT UD, imputato dei reati p. e p. degli artt. 81, 110, 644 bis c.p., la pena di anni 1 di reclusione lire 3.000.000 di multa, disponendone la sospensione, così come richiesto dalle parti.
Nell'interesse dell'RT ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la nullità della sentenza sotto il profilo della violazione degli artt. 444 e 446 c.p.p. e dell'illogicità della motivazione per aver il giudice "ritenuto irrevocabile la richiesta di applicazione della pena proposta".
Il ricorso è giudicatamente infondato.
Lo stesso ricorrente ammette che durante le indagini preliminari, l'avvocato Roberto Alassio, munito di procura speciale, rilasciata dall'RT, previo consenso del P.M., depositava istanza di applicazione della pena (anni 1 e lire 3.000.000 di multa, pena sospesa) e che soltanto durante l'udienza davanti al G.I.P. ha manifestato la volontà di revocare la propria richiesta unitamente al mandato conferito al difensore, procuratore speciale. Senonché il ripensamento, come correttamente rilevato dal G.I.P., è pienamente tardivo, atteso che la richiesta di patteggiamento - contrariamente a quanto assume il ricorrente - non è più revocabile una volta che su di essa sia stato espresso il consenso dell'altra parte.
Infatti - è jus receptum - che nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili.
Tali effetti si verificano nel caso regolato dall'art. 477 c.p.p., già prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta. Con il consenso del P.M., infatti, il procedimento si avvia verso un epilogo anticipato che, con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità (art. 60 c.p.p.) di imputato, e l'esercizio dell'azione penale (art. 405, c.1 c.p.p.) non consente il ritorno alla fase delle indagini preliminari.
Una ulteriore conferma può trarsi dall'art. 477, u. co. c.p.p., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso nella richiesta, quest'ultima non è revocabile, sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta potesse invece essere revocata (ex plurimis, Cass. Sez. VI, sent. n. 5521 del 4-6-96, rv. 204882).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 9 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1998