Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
L'indulto non trova applicazione in caso di trasferimento in Italia di soggetto condannato all'estero per l'espiazione della pena inflittagli, in forza della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988 n. 334, il cui art. 12 menziona la "commutazione della condanna" che è istituto distinto e regolato autonomamente rispetto all'indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2007, n. 19076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19076 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/03/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1159
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 046690/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) PO DR N. IL 09/04/1974;
avverso ORDINANZA del 08/11/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il procuratore generale di Milano ricorre avverso l'ordinanza della locale Corte d'appello in data 8/11/2006, che ha applicato a PO AL (condannato con le sentenze elencate nel provvedimento di unificazione delle pene concorrenti emesso dalla procura generale in data 10/9/2004) l'indulto concesso con la L. n. 241 del 2006. Rileva il ricorrente che il predetto provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, recante la pena complessiva pena di anni 9, mesi 2 giorni 20 di reclusione, concerneva la pena di mesi 2 e gg. 20 di reclusione inflitta con la sentenza del Pretore di Luino in data 14/7/1998 e quella di anni 9 di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Ravensburg in data 11/9/2000, riconosciuta in Italia con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 22/12/2003. La pena veniva espiata presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio con decorrenza dal 26/11/1999 e scadenza al 24/8/2007, tenuto conto della liberazione anticipata già concessa per giorni 540. In accoglimento dell'istanza del PO la Corte territoriale, con l'ordinanza qui impugnata, ha applicato l'indulto sull'intera pena residua da espiare e quindi, oltre che alla sentenza del Pretore di Luino in data 14/7/1998, anche a quella inflitta con la sentenza del Tribunale di Ravensburg, riconosciuta in Italia con la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 22/12/2003. A questa decisione è giunta argomentando intorno alla portata applicativa dell'art. 12 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dall'Italia il 1 luglio 1985. Tale articolo - rileva la Corte - non prevede espressamente l'indulto tra le forme di estinzione della pena applicabili al condannato chiamato ad espiarla in un diverso Stato rispetto a quello che ha irrogato la condanna ma, senza alcuna necessità di interpretazione estensiva, valutando in maniera sistematica le regole del nostro ordinamento interno e considerando il carattere non ufficiale della traduzione in lingua italiana della espressione "commutazione della condanna", vi si può certamente comprendere anche l'indulto, peculiare del nostro Ordinamento. Il ricorrente, con una serie di articolati motivi e richiamata la giurisprudenza costante di questa Corte, formatasi in occasioni di precedenti condoni, rileva, invece:
1. - che non è consentito pretermettere, quasi fosse irrilevante o addirittura inesistente, la traduzione in lingua italiana che della Convenzione suddetta fu resa e pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 188 del 11/8/1988, come allegato alla L.25 luglio 1988, n. 334, con la quale il Capo dello Stato fu autorizzato a ratificare la normativa internazionale. La qualificazione di "traduzione non ufficiale" non ne inficia in alcun modo il contenuto e l'esattezza, poiché con tale espressione si voleva evidentemente sottolineare solo la circostanza che le lingue "ufficiali", accettate per convenzione nell'ambito della Comunità Europea, rimanevano pur sempre quella francese e quella inglese. Ciò, tuttavia, non toglie valore a quella traduzione, anche perché, essendo allegata alla legge che autorizzava la ratifica delle norme internazionali, è da ritenere che essa ne qualificasse il contenuto, nel senso che la ratifica delle norme internazionali avveniva sulla base proprio di quella traduzione, così individuata la precisa volontà del legislatore nazionale ratificante. Prosegue argomentando che, tuttavia, la circostanza appare priva di rilevanza concreta poiché nessuno contesta (e non lo fa nemmeno l'ordinanza impugnata) in qualche modo che quella traduzione non fosse fedele al testo in lingua ufficiale: essa, anzi, riporta esattamente in lingua italiana i termini usati nelle versioni in lingua inglese ed in lingua francese della Convenzione. E, dunque, non vi è alcun contrasto tra il testo "ufficiale" e quello tradotto "non ufficialmente" e conseguentemente non vi è alcun dubbio che nell'art. 12 della Convenzione si trattasse proprio della amnistia, della grazia e della commutazione della pena;
2. - che quel che conta è individuare, con interpretazione rigorosa e stretta della norma dell'art. 12 della Convenzione, a quali istituti essa facesse riferimento con i termini esattamente tradotti in lingua italiana. Per far ciò la Corte d'Appello nel provvedimento impugnato, dopo aver riconosciuto come non sia possibile nel diritto internazionale convenzionale far ricorso ai criteri della interpretazione estensiva e dell'interpretazione per analogia (è evidente, infatti, che si violerebbe per ciò solo la volontà degli aderenti alla convenzione andando oltre essa e quindi oltre i patti convenuti), ha individuato nel termine commutation un contenitore nel quale può essere compreso, quale istituto "equivalente" a quelli della legislazione anglosassone, l'indulto previsto dal nostro ordinamento. Vi è una contraddizione nel ragionamento svolto dalla Corte territoriale: se non è consentito il ricorso alla analogia e alla interpretazione estensiva, non si comprende come si possa far riferimento ad istituti "analoghi o equivalenti", pur dopo aver preso atto che ne' nella lingua ne' nel sistema inglese esiste un termine che possa indicare con precisione l'istituto dell'indulto, proprio del nostro ordinamento giudiziario. Appare quindi contraddittorio escludere da un lato la possibilità di interpretazione estensiva o analogica e dall'altro far ricorso a concetti intesi "in senso ampio" e alle categorie della equivalenza e della assimilazione;
3. - che l'interpretazione proposta dalla Corte d'Appello viola la lettera delle norme esaminate, il valore semantico della parola commutation - commutazione - e trova contraddizione nella logica e nel sistema della Convenzione. L'art. 12 della Convenzione trova una evidente corrispondenza nell'art. 174 c.p. italiano, nel quale l'indulto, la grazia e la commutazione della pena sono individuati in modo ben distinto;
ancor prima ed in modo certamente più autorevole e decisivo, è la stessa Costituzione della Repubblica italiana a mantenere netta la distinzione tra i diversi istituti e a disciplinare nell'art. 79 l'amnistia e l'indulto come appartenenti al potere legislativo del Parlamento e nell'art. 87 la grazia e la commutazione delle pene come potere esclusivo del Presidente della Repubblica. Dire che la parola commutation, esattamente tradotta in commutazione, comprenda i diversi istituti dell'indulto e della commutazione della pena vuoi dire annullare e violare la precisa distinzione che la lettera delle norme italiane indica ed impone all'interprete;
4. - che una lettura sistematica delle norme della Convenzione di Strasburgo, poi, esclude che possa giungersi alle conclusioni della ordinanza impugnata. Da esse si rileva, infatti, che assoluta prevalenza è data alla integrità della sentenza emessa e della pena inflitta dallo Stato di condanna. Particolarmente significative sul punto sono le norme degli artt. 9, 10, 11, 13 e 14 della Convenzione. Nell'art. 9 è previsto che lo Stato di esecuzione debba dichiarare se intende continuare l'esecuzione iniziata nello Stato di condanna, ovvero fare propria quella condanna convertendola con apposita procedura in una propria sentenza: l'Italia, come la grande maggioranza degli Stati aderenti e ratificanti, con la legge di ratifica ha significativamente escluso il ricorso alla seconda opzione. Con l'art. 10 si impone allo Stato di esecuzione un vincolo in ordine alla natura giuridica e "alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna ". Con l'art. 11 si ribadisce che, anche nell'ipotesi della conversione della condanna in una propria decisione, lo Stato di esecuzione sarà vincolato per la constatazione dei fatti e per la pena detentiva irrogata alla deliberazione dello Stato di condanna: non potrà aggravare quella pena e non potrà convertire una sanzione privativa della libertà in sanzione pecuniaria. L'art. 13 riserva allo Stato di condanna la possibilità di revisione della sentenza;
l'art. 14 riserva ancora una volta allo Stato di condanna la decisione sulla cessazione dell'eseguibilità della pena. In tale sistema, nel quale è assicurata logica ed assoluta prevalenza alla sentenza dello Stato di condanna, si pone come eccezione singolare e non estensibile quella dell'art. 12, che consente ad ogni Parte (e, quindi, anche allo Stato di esecuzione) di accordare la grazia, l'amnistia e la commutazione della pena. Trattandosi di una evidente eccezione alla disciplina generale, essa non può essere intesa se non con rigoroso e rigido riferimento ai casi espressamente (e non per equivalenza o per analogia) ivi indicati. La casistica indicata nell'art. 12, peraltro, ha una logica collocazione nel sistema generale. Ed infatti da un lato di fronte ad un provvedimento di amnistia, che esclude in radice la punibilità del fatto, non sarebbe già concettualmente possibile la prosecuzione della espiazione della pena e ciò giustifica la necessità di interromperla allorché qualsiasi delle Parti adotti un tale provvedimento (ben conosciuto negli ordinamenti giuridici);
dall'altro la grazia e la commutazione della pena sono provvedimenti individuali, presi a fronte di eccezionali condizioni oggettive e soggettive del condannato, bene si inseriscono nel percorso di recupero sociale cui tende l'irrogazione della pena, principio che è stato uno dei motivi ispiratori della stessa Convenzione. Non così il provvedimento generalizzato di indulto, che, indipendentemente dal percorso di rieducazione effettuato dal condannato, determina una elisione totale o parziale della pena inflitta e confligge espressamente e specificamente con la norma dell'art. 10 citato, che al comma 1 vincola lo Stato di esecuzione "alla durata della sanzione, così come stabilita dallo Stato di condanna" (e, dunque, non ne consente la riduzione) e dell'art. 11, che anche in caso di conversione della condanna in decisione interna, impedisce la conversione della sanzione privativa della libertà in sanzione pecuniaria (a maggior ragione impedisce l'annullamento della sanzione). L'interpretazione avversata della norma vanifica sostanzialmente anche la previsione dell'art. 14 della Convenzione, poiché, se fosse consentita per l'art. 12 ad entrambe le Parti, e quindi anche allo Stato di esecuzione, qualsiasi modificazione della pena favorevole al condannato, non avrebbe più ragione di essere la norma dell'art. 14, che riserva invece al solo Stato di condanna, e senza possibilità di opposizione da parte dello Stato di esecuzione, qualsiasi decisione in forza della quale la pena cessi di essere eseguibile. Ciò a parte la considerazione che se il termine commutazione dovesse essere inteso in senso cosi ampio (tanto da comprendervi qualsiasi modificazione qualitativa o quantitativa favorevole al condannato) nell'ambito della stessa norma dell'art. 12 risulterebbe ultronea anche l'indicazione della grazia;
5. - che, come rilevato dalla Corte territoriale nella stessa ordinanza impugnata, la Convenzione, dovendo trovare applicazione in ordinamenti giuridici diversi, aveva l'esigenza di indicare istituti comuni agli ordinamenti degli Stati sottoscrittori. Da tale affermazione la Corte non ha però tratto la necessaria conseguenza logica, e cioè che, essendo l'istituto dell'indulto proprio dell'ordinamento italiano e sconosciuto agli altri, esso non poteva essere compreso in quella norma. Tanto più che con la norma dell'art. 19 la Convenzione rimaneva aperta alla adesione anche da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa, circostanza che si è poi verificata negli anni;
d'altro lato il possibile riferimento ad istituti dell'ordinamento italiano pare escluso anche dalla circostanza che l'Italia sottoscrisse la Convenzione solo il 20 marzo 1984, un anno dopo la stipulazione, e la ratificò solo il 30 giugno 1989, ad oltre sei anni di distanza;
6. - che nel caso di specie la Corte territoriale non ha tenuto conto, e non ne ha fatto alcun cenno in motivazione, della circostanza che la Repubblica Federale di Germania nella dichiarazione di ratifica della Convenzione in data 31/10/1991 fece espressa riserva relativa all'art. 12 ("... only on condition that, on the basis of a general or case-to-case declaration by the administerig State, pardon will be granted in the administering State only in agreement with the German pardoning authority" richiedendo che l'applicazione di provvedimenti generalizzati o individuali di grazia fosse subordinata all'assenso dell'autorità tedesca, assenso che nel caso non è stato nemmeno richiesto. Avrebbe dovuto la Corte a tal punto chiarire perché mai il termine "pardon" utilizzato nella dichiarazione di riserva della Germania non potesse riferirsi anche alla "commutation" intesa in senso ampio e quindi all'indulto, così come ritenuto dalla Corte e qui contrastato;
tanto più che, utilizzando i parametri interpretativi adoperati dalla stessa Corte, un'eventuale interpretazione di quella dichiarazione di riserva come limitata ai soli provvedimenti di grazia sarebbe incongrua, atteso che in essa si fa riferimento anche a provvedimenti generalizzati e non solo a quelli individuali;
7. - che nella applicazione del beneficio, infine, la Corte d'Appello è andata oltre anche alla pena residua, che concretamente rimaneva da espiare a carico del condannato PO. Questi, invero, in espiazione delle pene infime con le sentenze di condanna in questione è rimasto detenuto dal 26/11/1999 e, per il corretto comportamento tenuto durante il tempo di detenzione, ha ottenuto la concessione di complessivi giorni 540 di liberazione anticipata: in forza di tale beneficio il fine pena era fissato alla data del 24 agosto 2007. Al momento della pronuncia della Corte, pertanto, la pena residua da espiare a carico del condannato era quella di mesi nove e giorni quindici di reclusione. L'applicazione del beneficio anche sulla pena già espiata è avvenuta, ad avviso di questo pubblico ministero, in violazione della norma dell'art. 672 c.p.p., che consente ciò solo su espressa richiesta del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va innanzitutto chiarita la portata del principio che informa tutta la convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, e cioè che l'esecuzione della pena è disciplinata dalla legge dello Stato d'esecuzione e non da quello dello Stato di condanna (art. 9, comma 3, Conv.) e che una volta effettuato il trasferimento del condannato all'estero per l'esecuzione della pena, lo Stato di condanna perde, in definitiva, ogni potere sul condannato, ad eccezione di quello (art. 12 Conv.) relativo a disposizioni o trattamenti più favorevoli (revisione, grazia, amnistia, commutazione della pena). Occorre tuttavia considerare: a) che in base all'art. 10 della convenzione lo Stato di esecuzione è in effetti "vincolato alla natura giuridica ed alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna"; b) che una modifica della durata della pena in senso favorevole al condannato, da ritenersi comunque ipotesi eccezionale in base al già citato arto 10 della convenzione, può avvenire, in base all'art. 12 della convenzione, solo per effetto della concessione della grazia, dell'amnistia e della commutazione della pena, ma non certamente per effetto dell'indulto, istituto giuridico diverso ed autonomo che la convenzione non menziona espressamente tra le possibili cause modificatrici della durata della pena in esecuzione. Quanto poi all'assunto di fondo dell'ordinanza impugnata, secondo cui al termine tecnico "commutazione della condanna" utilizzato dal legislatore in sede di ratifica della Convenzione di Strasburgo dovrebbe attribuirsi, in realtà, un significato più ampio e comprensivo anche dell'indulto, ritiene la Corte di non poter accedere a tale tesi interpretativa, ove si consideri che indulto e commutazione costituiscono istituti giuridici distinti e regolati autonomamente, dall'art. 174 c.p. l'indulto, dalla L. 18 febbraio 1987, n. 34, art. 3, quello della commutazione della condanna (in tal senso si veda Corte Cost., ordinanza n. 188 del 12 aprile 1989), e che allorquando il legislatore ha inteso riferirsi in via generale "a qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguita (art. 14 della citata legge di ratifica) ciò ha fatto espressamente.
Per completezza va ancora osservato, anche se la questione non è stata posta nel caso in esame, che l'esclusione della dedotta equipollenza tra il termine indulto e quello di commutazione della condanna non deve indurre, per ciò solo, a dubitare della legittimità costituzionale della L. n. 388 del 1984 in quanto il condannato all'estero trasferito in Italia per l'esecuzione della condanna subirebbe un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al cittadino appartenente ad uno Stato aderente alla convenzione e condannato in Italia, vuoi perché trattasi di fattispecie comunque obiettivamente diverse, il che giustifica una diversità di trattamento, vuoi, soprattutto, perché l'art. 14 della convenzione prevede, in ogni caso, che l'esecuzione della pena debba cessare "non appena lo Stato di esecuzione è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile".
Nel caso in esame al PO, in conclusione, non viene precluso in via generale ed astratta la possibilità di beneficiare dell'indulto o di altra misura in forza della quale la pena cessi di essere eseguibile in base alla legislazione dello Stato di condanna, venendogli inibita, in realtà, soltanto la possibilità di beneficiare di una causa di estinzione della pena qual è l'indulto, prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione (nel caso in esame l'Italia) e che la convenzione non prevede.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla concessione dell'indulto in relazione alla sentenza del tribunale di Ravensburg, riconosciuta in Italia dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 22.12.2003. Si comunichi al P.G. presso la Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2007