Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
La condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente sanzionabile, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete; sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.
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- 1. Cane abbaia? Reato solo se .. (Cass. 7392/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
Un solo vicino che si lamenta non basta per ritenere integrato il reato di disturbo del riposo delle persone: essendo un reato di pericolo, bisogna accertare in concreto la diffusività, e cioè che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sent., (ud. 07/01/2015) 19-02-2015, n. 7392 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - Dott. SAVINO Maria G. - Consigliere - Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere …
Leggi di più… - 2. Rumori: se il cane del vicino abbaia e ti molestaMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 giugno 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1999, n. 14607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14607 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 24/11/1999
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Gian TO RI " N. 1036
3. " Piero MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 32843/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE AN MA, nata a [...] il [...]; RI LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Pretore di Firenze, in data 6.11.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio ALBANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Giovanni FLORA;
OSSERVA
Colla sentenza di cui in epigrafe il Pretore dichiarava sia la SS che il AL colpevoli di contravvenzione all'art. 659 c.p., a causa dei rumori derivanti dall'impianto di condizionamento dell'aria posto al servizio dei rispettivi studi professionali;
e condannava la prima alla pena di L. 200.000 di ammenda e il secondo a quella di L. 400.000.
Osservava il Pretore che gli accertamenti dei vigili urbani avevano rilevato come, all'interno della corte dell'edificio dove i due studi erano collocati, gli apparecchi per il condizionamento producessero un rumore avvertibile dall'abitazione della denunciante sia a finestre chiuse che a finestre aperte se uno soltanto operava. Ma anche nel secondo caso il disturbo era rilevabile, in quanto l'accertamento collocato a due piani di distanza, e idoneo a compromettere la quiete personale, sia perché il rumore era intenso e continuo nelle ore d'ufficio, sia perché la corte interna ove gli apparecchi erano installati serviva da cassa di risonanza. Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensore, entrambi gli imputati.
Nel loro interesse, si denunciava vizio della motivazione. Gli accertamenti svolti avevano consentito di accertare soltanto che dall'abitazione della denunciante si percepiva il rumore;
ma questo non provava la diffusività del medesimo e quindi la necessaria idoneità a generare un vasto disturbo della quiete delle persone. Mancavano indagini ulteriori e l'argomentare del Pretore, sotto questo aspetto, era carente.
Nell'interesse del solo AL, si deduceva violazione di legge. Il rumore di cui trattasi, era collegato alla professione del prevenuto, essendo l'apparecchiatura a servizio del suo studio professionale. La violazione ipotizzabile avrebbe dovuto, allora, ricondursi al c. 2 dell'art. 659 c.p., peraltro depenalizzato o, comunque, estinto nel frattempo per prescrizione.
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne il primo motivo, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la condotta produttiva di rumori (censurati siccome fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) per essere penalmente sanzionabile, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato del legislatore è la pubblica quiete;
di guisa che tali rumori debbono avere tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi, in concreto, solo taluna se ne possa lamentare (cfr. Sez. I, 12.12.1997, n. 1817). È in riferimento a tali principi che si palesa la correttezza della motivazione sviluppata dal Pretore;
il quale, anche coll'ausilio degli accertamenti tecnici esperiti, ha potuto concludere che il rumore costante dei condizionatori, amplificato dalla collocazione in una corte interna risonante, aveva appunto la potenzialità di disturbare la generalità del vicinato (pur se una sola persona ebbe a sporgere denuncia), visto che anche a due piani di distanza era avvertibile il disturbo provocato dalle apparecchiature in questione. È evidente, allora, che non si trattava di un caso di esacerbata sensibilità individuale, ma di una situazione concretamente idonea a ledere il bene giuridico come sopra tutelato dalla norma di riferimento. Del resto, l'accertamento al riguardo, idoneamente argomentato dal giudice di merito, sfugge ad ulteriore sindacato di quello di legittimità, risolvendosi in questione di fatto, peraltro validamente supportata da giuridica motivazione.
Quanto al secondo motivo, che concerne la qualificazione giuridica del fatto (e riguarda, ex professo, il solo AL), deve ribadirsi la correttezza della sua sussunzione al c. 1 dell'art. 659 c.p.; deve invero escludersi che quello del commercialista possa considerarsi "mestiere rumoroso" o che sia, nel caso di specie, applicabile quella rara giurisprudenza (citata nel ricorso) per la quale anche l'uso degli strumenti che agevolino un mestiere di per sè non rumoroso, può eventualmente trasformarlo come tale. Ciò potrebbe dirsi, nella specie, se il rumore provenisse da macchinari direttamente collegati colla professione del ricorrente, non certo con quello provocato da un impianto tecnico meramente voluttario, che non ha alcuna diretta dipendenza coi compiti professionali del commercialista.
Non vi è quindi luogo a depenalizzazione o ad estinzione del reato ascritto al AL.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999