Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1999, n. 14607
CASS
Sentenza 24 novembre 1999

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La condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente sanzionabile, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete; sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.

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  • 1Cane abbaia? Reato solo se .. (Cass. 7392/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018

    Un solo vicino che si lamenta non basta per ritenere integrato il reato di disturbo del riposo delle persone: essendo un reato di pericolo, bisogna accertare in concreto la diffusività, e cioè che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sent., (ud. 07/01/2015) 19-02-2015, n. 7392 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - Dott. SAVINO Maria G. - Consigliere - Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1999, n. 14607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14607
Data del deposito : 24 novembre 1999

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