Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di contributi previdenziali ed assistenziali, l'art. 3, comma sesto, del D.Lgs n. 8 del 2016 ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2 del D.L. n. 436 del 1983 - convertito, con modificazioni, in l. n. 638 del 1983 - fissando, per la condotta di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la soglia di punibilità di euro 10.000, rapportati ad anno solare; ne consegue che, ai fini della configurazione del reato, non è rilevante l'eventuale prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell'annualità in contestazione, se le condotte omissive, non prescritte, raggiungono la soglia annuale di punibilità.
Commentari • 2
- 1. Verifica delle omesse ritenute previdenziali "per competenza"Accesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
- 2. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 53722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53722 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
глобжено 53722/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/02/2016 Composta da: Sent. n. sez. 569/2016 -Presidente - ALDO FIALE REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.50030/2015 RENATO GRILLO ENRICO MANZON ANGELO TT SOCCI NE ANDREAZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST CO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/05/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per l'insu tilite Udit i difensor Avv.; 2 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 27 maggio 2015 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 3 luglio 2013 e di altra sentenza del medesimo Tribunale in data 10 gennaio 2014 emesse entrambi nei riguardi di ST ES imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen e 2 della L. 638/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi novembre dicembre 2005; luglio e dicembre 2006; gennaio-giugno 2007; ottobre-dicembre 2007 per complessivi € 91.893,00 e per il periodo compreso tra gennaio 2006 e novembre 2006; luglio-settembre 2007 e gennaio luglio 2008 per un ammontare complessivo di € 69.247,00 con la recidiva specifica e infraquinquennale), riuniti i due processi, dichiarava non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione per tutte le condotte contestate fino ad ottobre 2007 e, rideterminata la pena per le condotte residue relative agli anni 2007 e 2008, in complessivi mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa, confermando nel resto.
1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il proprio difensore unicamente con riferimento alla erronea applicazione delle legge penale limitatamente alle condotte poste in essere nei mesi di novembre e dicembre 2007 in relazione all'art. 2 del D. Lgs. 67/14 che aveva conferito al Governo delega per la depenalizzazione delle fattispecie previste dall'art. 2 della L. 638/83 di importo inferiore ad € 10.000,00 rilevando come le residue condotte di quei due mesi non superassero tale limite. Lamenta altresì il ricorrente vizio di motivazione in riferimento alla conferma della penale responsabilità basata unicamente sulla prova documentale rappresentata dai modd. DM10 ritenuta dalla difesa inidonea a dimostrare l'effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti, presupposto per la rilevanza penale della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Con riferimento al primo va anzitutto chiarito quanto segue. La censura formulata in relazione alla non punibilità della condotta contestata per effetto della legge delega n. 67/14 è certamente infondata: questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, integralmente condiviso dal Collegio, secondo il quale è inconfigurabile l'abrogazione del reato previsto dall'art. 2 comma 1° della L. 683/38 per effetto diretto della legge 28.4.2014 n. 67 in quanto tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio (che potrebbe, in linea ipotetica, non avvenire per tempo o non avvenire affatto) per la depenalizzazione di tale fattispecie, con la conseguenza che la figura delittuosa de qua potrà essere considerata violazione amministrativa soltanto all'esito dell'emanazione dei decreti delegati (Sez. 3^ 14.4.2015 n. 20547, Carnazza, Rv. 263632; idem 11.3.2015 n. 21036, Santoro, Rv. 263384). 1 1.1 In ogni caso la questione può dirsi oggi superata per effetto dell'avvenuta attuazione della legge delega attraverso il d.Lgs. n. 8/2016, il cui art. 3, comma 6, novellante l'art. 2, comma 1 bis del d.l. 463/1983, ha fissato la soglia di punibilità in ragione di € 10.000 rapportati ad anno solare. Ne consegue che laddove - come nel caso in esame per una parte delle condotte riferite ad un determinato anno solare (nella specie 2007) sia stata pronunciata declaratoria di estinzione dei reati per maturata prescrizione, quelle residue riferite al medesimo anno, ancorchè contenute (come nel caso di specie) entro i limiti di € 10.000,00 (€ 3.643,00 per il mese di novembre 2007 ed € 6.126,00 per il mese di dicembre) continuano a mantenere rilevanza penale in quanto la soglia di punibilità va calcolata per anno solare senza che possano assumere rilievo eventuali estinzioni dei reati commessi in quello stesso anno per cause diverse come la prescrizione. Questa è la chiara ratio legis evincibile dal testo normativo, posto che con il termine "annui" il legislatore ha inteso chiarire il riferimento all'anno solare globalmente inteso ed alle singole omissioni di versamento commesse in quello stesso anno. Ne consegue che, essendo riferita la soglia di punibilità al periodo annuale, questa deve ritenersi indipendente dai fatti estintivi diversi da quello, satisfattivo, del pagamento (essendo il medesimo rilevante ai fini penali anche dopo la scadenza del termine ordinario di versamento - così Sez. 3^ 9.2.2016 n. 14729, Ratti, Rv. 266633 depositata nelle more della stesura della motivazione della presente sentenza).
2. Quanto al motivo afferente alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui è stato confermato il giudizio di responsabilità con riferimento all'anno 2008 sulla base della documentazione costituita dai modd. DM10 comprovanti l'effettiva erogazione della retribuzione ai dipendenti costituente il presupposto per la rilevanza penale della condotta, si tratta di tesi senza il benchè minimo fondamento.
2.1 Oltre ad essere del tutto generico il motivo dedotto, perché ripropositivo di analoga censura sollevata con l'atto di appello e congruamente analizzata dalla Corte territoriale che ha dato sul punto risposta adeguata, va ricordato, a riprova della manifesta infondatezza della censura, che la giurisprudenza di questa Corte è approdata al risultato della idoneità dei modd. DM10 a provare la circostanza della avvenuta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro al dipendente, in quanto detti modelli attestano le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti e gli obblighi contributivi gravanti su tale soggetto. Essi, quindi, in assenza di elementi contrari, valgono come prova piena e non come mero indizio - della effettiva corresponsione delle retribuzioni, anche perché provenienti dall'imputato e dunque aventi una valenza ricognitiva della situazione debitoria esposta. L'attività di verifica da parte degli ispettori di lavoro e l'eventuale accertamento della violazione determina la contestazione dell'addebito al trasgressore il quale può, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'accertamento, provvedere al pagamento con esonero dalla responsabilità penale (vds. sul punto, tra le tante, Cass. Sez. 3^ 7.10.2009 n. 46451, Carella, Rv. 245611; Cass. Sez. 3^ 4.3.2010 n. 14839, Nardiello, Rv. 246966).
2.2 Stante la particolare valenza probatoria di tale documentazione, ne deve essere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'effettiva esistenza e il suo invio all'INPS da parte del datore di lavoro: il che significa, per un verso, che debba essere l'accusa e non l'imputato con inammissibile inversione dell'onere dimostrativo, a provare detta circostanza e che, in ogni caso, deve essere accertato che le denunce presentate dall'imputato all'INPS con il mod. DM 10 contengano anche l'indicazione delle retribuzioni e dei periodi cui esse si riferiscono. Nel caso in esame la pubblica accusa ha fornito la dimostrazione documentale relativa agli esborsi sicchè la censura dedotta non ha alcun fondamento.
3. Consegue alla statuizione di inammissibilità, la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma ritenuta - congrua di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende tenuto conto della sentenza 13 - giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Aldo Fiale Renato Grillo Christe Aero Pole !ERIA DEPOSIT 10 DIC 2016 RE * IL Lu 3