Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6630 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B 6630/01 LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 12347/1998 Dott. Antonio Presidente Saggio 66 Donato Figurelli - Consigliere 66 Attilio 66Celentano Rep. 66 Antonio Lamorgese 66 Cron. 14309 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 14.2.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 768 da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
SIEFF AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco De Sanctis, n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trento n. 23 in data 20 maggio 1998 (R.G. 9/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.2.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 228 del 26 gennaio 1998, il Pretore di Trento, accogliendo la domanda proposta da AR IE, titolare sia di pensione diretta a carico della gestione speciale coltivatore diretti, con decorrenza 1° maggio 1976, sia di . pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, con decorrenza 1° febbraio 1994, ha stabilito che doveva essere integrata al minimo la pensione diretta e non quella di reversibilità, con la condanna dell'Inps a corrispondere le differenze sui ratei, conseguenziali all'illegittimo trasferimento dell'integrazione al trattamento minimo dalla pensione diretta a quella indiretta. L'appello dell'Inps è stato respinto dal Tribunale di Trento, sul rilievo che le due pensioni godute dalla IE erano a carico di due diverse gestioni e che, pertanto, doveva trovare applicazione la prima parte del terzo comma dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con legge 11 novembre 1983, n. 638, secondo il cui disposto l'integrazione è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota, nel caso di specie la pensione diretta. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Inps per un unico motivo. L'assicurata resiste con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile per tardività il controricorso, notificato in data 24 novembre 1998, oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. (ricorso notificato in data 2 luglio 1998). Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma terzo, del d.l. 12 settembre, 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché vizio di motivazione, l'Inps sostiene che erroneamente il Tribunale ha applicato alla fattispecie la prima parte del citato terzo comma. Ad avviso dell'Istituto, nel contesto normativo entro in quale operava originariamente la legge n. 638/83, il criterio prioritario di scelta della pensione da integrare era in effetti quello di integrare la pensione che erogava il trattamento minimo di importo più elevato. Dopo la parificazione dei trattamenti minimi, operata, a far tempo dal 1° gennaio 1988, dall'art. 7 della legge n. 140/85, la scelta della pensione da integrare deve cadere su quella costituita per effetto di più di 780 contributi settimanali (nella specie la pensione ai superstiti). Infatti, il criterio di scegliere la pensione da integrare in quella costituita per effetto di oltre 780 contributi settimanali, pur dettato nella seconda parte del citato terzo comma con riguardo alla titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione, secondo l'Istituto sarebbe divenuto, dopo la legge n. 140/85, regola generale valida tutte le volte in cui uno dei trattamenti pensionistici sia una 3 pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, costituita, appunto, sulla base di un numero di contributi superiore a 780. La Corte giudica il ricorso infondato, conformemente a quanto già deciso in analoghe controversie (Cass. 2 febbraio 1999, n. 871; 10 gennaio 2000, n. 161), sulla base di argomentazioni contro le quali l'Inps non solleva nuove deduzioni. Il terzo comma dell'art. 6 del D.L. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, regola nella sua prima parte, il caso del concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse - stabilendo che l'integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota - e, nella seconda parte, il caso 4 del concorso di pensione diretta e di pensione ai superstiti a carico della stessa gestione. In tale ultima ipotesi, la norma dispone che l'integrazione (sempre che non risultino superati i limiti di reddito) è garantita sulla pensione diretta, ma, nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. La formulazione della norma è chiara e la stessa è stata correttamente interpretata dal Tribunale: trattandosi di pensioni a carico di gestioni diverse, dello stesso importo al momento della coesistenza, andava integrata al minimo la pensione più remota. L'Inps deduce, in sostanza, che l'interpretazione letterale dell'art. 6, comma terzo, cit., risulterebbe esatta solo fino all'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 140 del 1985, che ha parificato i trattamenti minimi. Dopo l'equiparazione dei trattamenti minimi, non vi sarebbe più ragione di sottrarre alla particolare disciplina dettata per l'ipotesi di concorso di pensione diretta con pensione di reversibilità, il caso delle pensioni gravanti su gestioni diverse. Anche in quest'ultimo caso, infatti, il criterio di determinazione della pensione da integrare sarebbe quello che comporta il riconoscimento del trattamento minimo sulla pensione diretta, ma con salvezza della fattispecie della pensione assistita da un requisito contributivo di almeno 781 settimane. La tesi dell'Istituto ricorrente non può essere condivisa. La formulazione della norma è rimasta la stessa anche dopo che è divenuto operativo l'art. 7 della legge n. 140 del 15 aprile 1985 (miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale); il Z fatto che l'art. 7 della legge n. 140/85 abbia disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, all'importo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, statuendo altresì l'estensione alle gestioni speciali, dalla stessa data, della disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo Fondo, non autorizza ad interpretare in maniera diversa il citato comma terzo dell'art.
6. Se il legislatore avesse voluto innovare, a seguito della ricordata parificazione degli importi minimi, la disciplina della pensione integrabile in caso di contitolarità di pensioni inferiori al minimo, avrebbe espressamente provveduto con la legge n. 140 del 1985 o con altre successive (atteso anche il non breve intervallo tra la 5 pubblicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, in G.U. n. 93 del 19 aprile 1985, e l'operatività della nuova disciplina dettata dall'art. 7). Non essendo stata modificata la norma, non è consentito dare ad essa una interpretazione difforme da quella letterale, interpretazione ritenuta corretta dallo stesso Istituto ricorrente fino al 31 dicembre 1987. L'eventuale venire meno della ratio di una disposizione legislativa non autorizza, di per sé, una interpretazione diversa della stessa, tanto più se tale interpretazione cozza irrimediabilmente con quella letterale che ne rende manifesto il significato. In effetti, l'Inps sostiene non tanto una diversa interpretazione della legge, quanto l'abrogazione tacita di talune proposizioni normative, ma nessuna incompatibilità con la 1. 140/1985 è Z ravvisabile nel perdurare del regime differenziato in relazione all'unicità o diversità delle gestioni che erogano le pensioni. La conclusione, del resto, è perfettamente coerente con la soluzione data dalla giurisprudenza della Corte, in senso stavolta sfavorevole ai pensionati, alla questione concernente il caso di titolarità di pensione diretta ed ai superstiti a carico della stessa gestione, in relazione alla quale è stato deciso che l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione di reversibilità, e non già su quella diretta, ove la prima risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, a causa della perdurante vigenza dell'art. 6, comma terzo, cit. anche dopo l'abrogazione del cd. "superminimo" previsto per il cd. "settecentottantunisti" (Cass. 18 agosto 1998, n. 7840; 16 ottobre 1998, n. 10276; 27 settembre 2000, n. 12773). Per i motivi esposti il ricorso va rigettato. Nulla da provvedere in ordine alle spese del l'inammissibilità del controricorso e la mancata orale della parte resistente.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in cassazione. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2000. Il Presidente musu mp Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 2 MAG. 2001 5 3 3 . N 3 1 R 0 A L . ' T S A S A IL CAN ERK D , O I 7 giudizio di cassazione, stante partecipazione alla discussione ordine alle spese del giudizio di Il Consigliere estensore формисті соли - 7 - G 1 8 L E 1 L L E A G E D E L S N S I D E I T A R I T O I D O E A T , O G N I , I S P R D S E S E O T G I A R O I L O L A D B D T P A E I S M E S N T E