Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, in base alla disciplina dettata dall'art. 17 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice decide direttamente, senza necessità di fissazione di un'apposita udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 20343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20343 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 227
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 016041/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di MONZA;
nei confronti di:
1) OL IM;
avverso ORDINANZA del 18/12/2002 GIUDICE DI PACE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Il giudice di Pace di Monza con ordinanza del 18-12-2002, pronunziando sulla richiesta di archiviazione proposta dal P.M., nei confronti di LL SS, e sull'opposizione delle parti offese querelanti OL MA e MJ TA, ritenuta l'esistenza di elementi idonei ad integrare comportamenti penalmente perseguibili, disponeva la restituzione degli atti al P.M. affinché entro dieci giorni formuli il capo di imputazione.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Monza, eccependo l'illegittimità del provvedimento per non aver il giudice fissato l'udienza camerale prevista dall'articolo 409 comma 2 del c.p.p. La censura è infondata.
Il d.lvo 28-8-2000 n. 274, all'articolo 17 ha disciplinato la procedura per la chiusura delle indagini preliminari davanti al giudice di pace. Essa è caratterizzata da maggior semplicità rispetto a quella prevista dall'articolo 409 del c.p.p.. In particolare, sulla richiesta di archiviazione, alla parte offesa è consentito proporre opposizione, a norma del comma due dell'articolo 17, ma dovranno essere indicati contestualmente, a pena di ammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie. Il giudice esamina la richiesta e l'opposizione, a norma del comma 4 dell'articolo 17, e decide direttamente, sulla base delle richieste formulate. È quindi esclusa la convocazione dell'udienza camerale e non è prevista la discussione orale in Camera di consiglio. Si tratta di una scelta del legislatore giustificata dall'esigenza di privilegiare nei procedimenti di minore rilevanza sociale, l'immediatezza della decisione, senza peraltro escludere la completezza e la correttezza dell'esame di merito, affidata al diritto delle parti di conoscere gli atti e di formulare osservazioni e richieste ed alla imparzialità della decisione del giudice. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004