Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 1
Non viola il principio dispositivo della prova il giudice che, tenuto conto delle allegazioni delle parti, corregga la formula di un giuramento decisorio secondo quella che risulti essere la comune intenzione delle parti stesse (nella specie - in una vertenza avente ad oggetto adempimento per forniture -, correzione degli estremi di una bolla di consegna su cui verteva il giuramento, avvenuta su indicazione della stessa parte che aveva chiesto l'ammissione di tale mezzo istruttorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FANTONI SPA, in persona del suo Consigliere Delegato sig. Giovanni NT, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO MANSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME GAL SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE MARTINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 560/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, sezione seconda civile emessa il 14/10/1998, depositata il 11/11/98;
RG. 75/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato ANTONIO MANSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 8.11.90 la NT spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento somma di L. 12.581.607, oltre interessi e rivalutazione, emesso dal presidente tribunale di Pordenone in data 11.10.90 su richiesta della Me-Gal srl e basato sulle fatture 184 e 762 relative a forniture di merce, eccependo che l'unico materiale ordinato era quello delle ultime tre voci della fattura n. 184, regolarmente pagato, e che la fattura n. 762 non era stata pagata in quanto la NT spa era creditrice della Me-Gal srl dell'importo di L.
1.760.248 che si riteneva di compensare. Chiedeva, pertanto, la revoca del d.i. opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di L.
1.129.548 con interessi e rivalutazione, operata la compensazione fra gli opposti crediti.
La Me-Gal srl, costituitasi in giudizio, ribadendo che la merce era stata ordinata e consegnata, chiedeva la conferma del d.i. opposto, ma, ammettendo l'esistenza del credito dell'opponente indicato in riconvenzionale, aderiva alla richiesta di compensazione degli opposti crediti.
Il tribunale adito, ritenuto che la Me-Gal srl non aveva dimostrato di aver ricevuto l'ordine di fornitura di cui alla fattura n. 184, risultando la relativa merce ancora in deposito presso altra ditta (la Friulana Verplast) con sentenza 605 del 19.2/11.11.92 revocava il d.i. e operata la compensazione, condannava la Me-Gal srl a pagare alla opponente la somma di L. 1.129.548, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Proponeva appello la Me-Gal srl, chiedendo di essere ammessa a deferire giuramento decisorio alla controparte sulla seguente formula "Giuro e giurando nego che la NT spa abbia ordinato alla Me-Gal srl la merce di cui alla bolla n. 128/f di data 27.04.88 in atti di causa".
La Corte di merito, rilevato che l'oggetto del contendere riguardava la merce di cui alla fattura n. 750 e non quella attinente alla fattura n. 128/F indicata dall'appellante, apportava la relativa correzione alla formula del giuramento ed ammetteva lo stesso mezzo istruttorio.
All'udienza fissata per l'espletamento, il procuratore dell'appellata dichiarava che la parte non si presentava a rendere il giuramento, in quanto non aveva ricevuto la notifica della relativa ordinanza di ammissione;
contestava altresì l'ammissibilità del giuramento come formulato.
La Corte di merito con sentenza n. 56 del 14.1.98/11.11.98 ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ed ha condannato la Me - Gal srl al pagamento di L.
1.760.248 in favore della NT spa, oltre interessi legali e rivalutazione nella misura eccedente i detti interessi dalla domanda al saldo, con compensazione dei rispettivi pagamenti ed ha compensato fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre la NT spa, esponendo tre motivi.
Resiste con controricorso la Me-Gal srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art 2739 c.c. in relazione agli artt. 233-236 c.p.c. e 360 n. 3 e 5 c.p.c.,
si contesta il potere della corte di merito di apportare modificazioni alla formula di giuramento, che non siano semplici correzioni materiali, ma attengano alla sostanza della formula, tanto da incidere sul risultato dello stesso mezzo di prova. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 2736 n. 1 e 2739 co. 1^ e 2^ c.c. in relazione agli artt. 233 e 237 c.p.c. e 360 n. 3 e 5 c.p.c, si contesta l'assunto della corte di merito secondo cui il giuramento deferito al legale rappresentante della NT spa era "de veritate" perché attinente ad un fatto proprio dello stesso soggetto e si sostiene, invece, che, in considerazione delle dimensioni dell'impresa (la più sviluppata nel settore dei mobili per uffici e nella produzione dei pannelli truciolati e M.D.F.) il giuramento non poteva essere se non "de scientia", per l'impossibilità del legale rappresentante della società di avere diretta conoscenza del fatto.
Con il terzo motivo di ricorso, deducendo contraddittorietà di motivazione e vizio di ultra petizione, si sostiene che la corte di merito, nell'assumere che "non è verosimile che la NI abbia pagato la merce ordinata successivamente e non quella ordinata prima (bolla n. 750 del 27.4.88)", non ha tenuto conto che la merce di cui alla stessa bolla non era mai pervenuta alla NT essendo stata consegnata invece alla Friulana Verplast srl;
inoltre, era incorsa nel vizio di ultrapetizione siccome il giuramento ha natura di prova legale ed esclude qualsiasi ulteriore discussione sul fatto. Con il quarto motivo, facendo riferimento agli stessi artt. 2739 c.c. e 233 e seg. C.p. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si sostiene che, attesa la natura "de scientia" del giuramento, la sua mancata prestazione non giova al deferente.
Con il quinto motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 237 co. 2^ c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si censura il punto della decisione in cui la corte di merito, a fronte dell'eccezione dell'appellata della mancata notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio alla persona chiamata a prestarlo, ha rigettato tale eccezione ritenendo che la mancata notifica personalmente al soggetto chiamato a rendere il giuramento costituisce una nullità relativa da eccepirsi dalla parte interessata nella prima difesa ai sensi dell'art. 157 co. 2 c.p.c. e, quindi, sia da ritenersi sanata perché non sollevata tempestivamente;
si sostiene, invece, che la mancata notifica del giuramento decisorio alla parte personalmente costituisce nullità insanabile rilevabile anche di ufficio dal giudice. I cinque motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché attengono tutti al deferimento del giuramento decisorio, alla sua validità ed efficacia.
Infondati sono il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso. Primo ufficio del giudice, nell'ammettere il giuramento decisorio, è di verificarne l'incisività tenendo presente le allegazioni delle parti.
Non può dirsi che il giudice violi il principio dispositivo della prova se, tenendo conto delle allegazioni delle parti, corregge la formula del giuramento secondo quella che è la comune intenzione delle stesse: nel caso in esame la correzione degli estremi della bolla di consegna su cui verteva il giuramento è avvenuto su indicazione della stessa parte che aveva chiesta l'ammissione di tale mezzo istruttorie.
Il "fatto proprio" rilevante ai fini del giuramento "de veritate" è quello eziologicamente collegato alla persona che deve prestare il giuramento: rientrano in tale concetto sia l'attività personale della parte sia ogni avvenimento esterno che interessa la sfera della percezione della persona che deve giurare.
Chiamato a rendere il giuramento decisorio per la persona giuridica è la persona che ne ha la rappresentanza legale. In virtù del rapporto organico che lega costei alla società è da presumersi che qualsiasi atto o fatto che si riferisca alla stessa sia caduto nella sfera di percezione del rappresentante;
tale percezione può essere vinta dalla prova contraria, ma spetta a chi contesta fornirne la prova, il che nel caso in esame non è avvenuto.
Risulta, pertanto, infondato anche il quarto motivo di ricorso, basato sul presupposto della natura "de scientia" del deferito giuramento.
Lo stesso è a dirsi del terzo motivo di ricorso. Il rifiuto di rispondere ad un interrogatorio o la mancata comparizione, che non siano giustificati, non hanno valore di prova legale, ma sono liberamente valutati dal giudice, tenendo conto di ogni altro elemento di prova secondo il disposto dell'art. 232 co. 1^ c.p.c. Non trova giustificazione, pertanto, la censura alla valutazione della prova fatta dalla corte di merito.
Condizione indispensabile per la validità ed efficacia del giuramento decisorio è che l'ordinanza ammissiva del medesimo sia comunicata al difensore della parte deferente e che costui provveda alla sua notificazione alla persona che deve giurare nel termine all'uopo fissato, affinché costei prenda personalmente coscienza della gravita dell'attò che è chiamata a rendere e decida consapevolmente se prestarlo o meno.
L'omessa notifica della predetta ordinanza alla parte personalmente rende nullo lo stesso mezzo istruttorio e va rilevato di ufficio senza necessità di eccezione della parte nei cui confronti la notifica avrebbe dovuto essere eseguita (cfr. Cass.
8.7.1975 n. 7443;
Cass. 18.9.1991 n. 9697). Ne consegue che, accolto il quinto motivo di ricorso e rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003