Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena previsto dall'art. 445, ultimo comma, cod. proc. pen., per verificare se ricorra il presupposto del rispetto del limite di due anni relativo alla pena patteggiata e che va soggetta ad estinzione, è necessario, in caso di determinazione della pena in aumento ex art. 81 cod. pen., avere riguardo soltanto alla quantità di pena patteggiata e non anche alla pena complessivamente risultante dall'applicazione dell'istituto della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi Presidente del 26/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo Consigliere N. 1557
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere N. 17277/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TERAMO;
nei confronti di:
1) SO NN N. IL 10/04/1956;
avverso la sentenza n. 80/2007 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del 22/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo avverso l'ordinanza del Gup di Teramo in funzione di giudice della esecuzione, emessa il 22 dicembre 2008 nei confronti di SO OV.
Il Giudice, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione di precedente provvedimento di rigetto emesso sulla istanza del SO - annullamento dovuto a ragioni meramente formali - aveva invece accolto l'istanza del medesimo che era volta ad ottenere il riconoscimento della estinzione, ex art. 445 c.p.p., u.c., delle pene applicategli in virtù di sentenze di patteggiamento, essendo ormai decorso il termine di legge.
Le sentenze interessate erano due (quella del Tribunale di Spoleto, irrevocabile nel 1998, in relazione al reato di calunnia commesso nel 1995, detta "sentenza sub C)"; quella del Gup del Tribunale di Teramo, irrevocabile nel 2001, relativa a reati di rapina aggravata ed altro, commessi nel 1994, detta "sentenza sub A)") ed avevano comportato, nel primo caso, la pena di mesi 11 di reclusione;
nel secondo caso, invece, la pena era stata determinata, quale aumento in continuazione di altra pena irrogata in procedimento ordinario, nella misura di anni uno e mesi 8 di reclusione e L.
1.000.000 di multa. Il primo Gup, nella ordinanza poi annullata per vizi formali, aveva escluso la operatività dell'art. 445 c.p.p. affermando che sia in riferimento alla prima sentenza che in riferimento alla seconda era intervenuto il riconoscimento della continuazione (in particolare la sentenza del Tribunale di Spoleto era stata unificata in continuazione, in sede esecutiva, con altra della Corte di appello di Perugia, anch'essa resa ex art. 444 c.p.p., pervenendosi alla applicazione di una pena complessiva superiore ai due anni), con la conseguenza che le pene sopra dette dovevano considerarsi non in sè, ma nella entità risultante dalla applicazione della continuazione, superiore in entrambe le ipotesi ai due anni previsti dalla legge. Invece, nella ordinanza impugnata, il diverso Gup sosteneva che decisivo era il solo dato della entità della pena applicata con le distinte sentenza (inferiore al limite detto) e quello della assenza di commissione di altri reati nel quinquennio.
Deduce il PM:
1) la erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p., u.c. e art. 663 c.p.p.. Il giudice avrebbe riconosciuto gli effetti premiali derivanti dall'art. 445 c.p.p. senza tenere conto che le singole pene patteggiate avevano perso la loro autonomia a seguito del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura il 19 giugno 2006 e che comunque, dovendo il SO scontare circa 26 anni di carcere, non avrebbe potuto riconoscersi ad esso il beneficio estintivo in quanto egli non aveva commesso reati nel quinquennio soltanto perché detenuto e nella impossibilità di violare la legge;
2) la stessa erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p. in riferimento alla statuizione concernente "la sentenza sub B)" (rectius sub A). Trattando, cioè, della estinzione dichiarata in relazione alla pena patteggiata con sentenza del Gup di Teramo irrevocabile nel 2001, il PM critica in primo luogo il fatto di rendere premiabile - ai sensi dell'art. 445 c.p.p., u.c. - la scelta del patteggiamento quando riguardi una pena per reati uniti in continuazione con altri giudicati con rito ordinario. Infatti il PM sottolinea come già la possibilità della continuazione nel caso descritto sia incerta e che addirittura l'effetto premiale sarebbe escluso nel caso di unificazione in continuazione di due pene patteggiate. Il PG presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 24 novembre 2009 è pervenuta una memoria di replica della difesa del SO.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo rilievo del PM è infondato posto che, come riconosciuto anche in numerose sentenze di questa Corte, il principio della intangibilità del cumulo delle pene trova deroga quando determinati benefici non possono essere applicati se non in rapporto ad una distinta ed autonoma valutazione dei singoli reati e delle singole pene. Infatti le norme concernenti il cumulo non possono mai risolversi in un danno per il condannato nel cui interesse sono previste al fine di evitare un possibile pregiudizio derivante dalla autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. Pertanto il cumulo deve essere sciolto quando, dal separato esame delle singole componenti della pena unica, possa derivare per il condannato un qualche beneficio (Rv. 167779; conf. v. rv 212673). Al secondo rilievo contenuto nel primo motivo, deve rispondersi con gli stessi argomenti spesi dal PG e cioè con l'osservazione che il decorso del quinquennio in assenza di commissione di nuovi reati integra il presupposto dell'art. 445 c.p.p., u.c. anche con riferimento alla posizione del condannato rimasto in stato di detenzione per altro titolo. Infatti la posizione del soggetto trattenuto in stato di detenzione ben può essere efficace ed efficiente ai fini dell'effetto premiale che qui interessa, costituendo essa oggetto di valutazione anche ai fini dei benefici penitenziari e di altre cause di estinzione della pena (si pensi alla liberazione condizionale ex art. 176 c.p.), e potendo viceversa scadere nella commissione di altri reati anche nell'ambito carcerario.
Ma vi è di più dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto utile, ai fini che qui interessano, proprio il periodo trascorso dal reo in carcere in esecuzione della pena patteggiata e rispetto alla quale egli mantiene l'interesse alla declaratoria di estinzione (rv 204290). Quanto al caso dell'imputato latitante, evocato dal PM nel suo ricorso per dimostrare la inadeguatezza della tesi che farebbe rilevare il solo decorso del tempo a prescindere dalla concreta e fattiva emenda del reo, è appena il caso di ricordare che proprio il legislatore ha escluso espressamente tale ipotesi dal beneficio dell'art. 445 c.p.p., mediante la norma dell'art. 136 disp. att. c.p.p.. Per quanto concerne il secondo motivo, poi, deve rilevarsi che ai fini della operatività dell'effetto estintivo della pena previsto dall'art. 445 c.p.p., u.c., per verificare se ricorra il presupposto del rispetto del limite di due anni relativo alla pena patteggiata e che va soggetta ad estinzione, deve aversi riguardo - in caso di determinazione della pena stessa in aumento ex art. 81 c.p. - soltanto alla quantità di pena, per l'appunto, patteggiata e non anche alla pena complessivamente risultante dalla applicazione dell'istituto della continuazione. Concorre a tale opzione ermeneutica in primo luogo la lettera della legge che, in caso di pena patteggiata, connette l'effetto estintivo del reato alla ipotesi in cui "sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni". Sembra dunque chiara la volontà legislativa di avere riguardo alla pena in concreto determinata per il reato che abbia formato oggetto di accordo tra le parti, prescindendo dunque dal se detta pena costituisca o meno aumento per continuazione.
A tal fine occorre anche ricordare che già una parte della giurisprudenza aveva riconosciuto - in una materia diversa ma significativa per affinità, come è quella dei limiti di operatività della continuazione da applicare a reati a pena già patteggiata - che il limite della pena massima complessiva, nel caso di richiesta, avanzata in fase di esecuzione, di unificazione di reati con pena che sia stata patteggiata in separati procedimenti, viene in gioco e produce effetti preclusivi (ai fini, appunto, del cumulo giuridico delle pene) solo quando entrambe le pene siano frutto di accordo ex art. 444 c.p.p., statuendo in tal senso, espressamente, l'art. 188 disp. att. c.p.p.. Invece, nel caso in cui lo speciale rito sia adottato soltanto in uno dei procedimenti (come nel caso di specie, ossia quello sub A), essendosi svolto l'altro con rito ordinario, quella stessa giurisprudenza aveva ritenuto che dovesse aversi riguardo, ai fini degli effetti preclusivi di cui al citato art. 188 per la unificabilità ex art. 81 c.p., soltanto della parte di pena dovuta all'accordo ex art. 444 c.p.p., che era quella rispetto alla quale doveva verificarsi il rispetto del limite dei due anni all'epoca previsto come unico dall'art. 188 cit.. (Rv. 203879). Ma soprattutto è decisivo il rilievo dei più recenti interventi delle Sezioni unite che, in tema di riconducibilità di effetti connessi ad un limite sanzionatorio, quando si tratti di reato a pena risultante dagli effetti dell'aumento per continuazione, hanno reiteratamente optato per la soluzione secondo cui occorre tenere conto e dare rilievo al solo aumento di pena per il reato continuato quando è tale reato quello che ha rilievo per la procedura (Sez. U, Sentenza n. 21501 del 23/04/2009 Cc. (dep. 22/05/2009) Rv. 243380;
Sez. U, Sentenza n. 25956 del 26/03/2009 Cc. (dep. 22/06/2009) Rv. 243588).
Ne consegue che del tutto corretta dove ritenersi la conclusione raggiunta dal giudice della esecuzione il quale ha riconosciuto l'effetto estintivo di cui all'art. 445 c.p.p., u.c., tenendo conto della sola pena patteggiata e non anche degli effetti della unificazione della stessa con altra a titolo di continuazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010