Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12.
- ricorrente -
contro
ASPES già AMGA, AZIENDA MUNICIPALIZZATA GAS E ACQUA DEL COMUNE DI PESARO, oggi AZIENDA SERVIZI PESARESI, in persona del legale rappresentante "pro tempore" presidente del Consiglio di Amministrazione LORENZO ROSSI, con sede in Pesaro, rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINO TESSAROLO per delega a margine del controricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso il difensore, via Cola di Rienzo 271;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 56.2.99 in data 4.6.99 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, depositata in data 10.9.99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.9.2003 dal Consigliere Dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. ROSARIO RUSSO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso con compensazione delle spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' ASPES, azienda speciale municipalizzata per la gestione degli autoservizi e nettezza urbana di Pesaro, ricorreva contro il silenzio-rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate in relazione all'istanza di rimborso delle ritenute fiscali sugli interessi e sui redditi di capitale percepiti nel 1993 e 1994. L'azienda sosteneva di non essere soggetto autonomo di imposta, onde le somme trattenute a titolo di acconto dovevano esserle restituite. La Direzione Regionale delle Entrate si costituiva e si opponeva alla restituzione richiesta. La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro accoglieva il ricorso, mandando all'Amministrazione di verificare l'osservanza dei termini di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602.73. 2. Proponeva appello la Direzione Regionale delle Entrate. L' Aspes chiedeva la conferma della sentenza impugnata. La Commissione Tributaria Regionale di Ancona confermava la sentenza di primo grado, motivando nel senso che le ritenute "de quibus" presuppongono la soggezione ad IRPEG.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un motivo. Resiste con controricorso l' ASPES.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., degli artt. 26 del D.P.R. n. 600.73, 14 della Legge n. 28.99, 88 del D.P.R. n. 917.86, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C.. Sostiene che, in base all'art. 26 del D.P.R. n. 600.73, le ritenute in acconto effettuate a carico di soggetti esenti da IRPEG debbono considerarsi a titolo di imposta. Invoca la legge di interpretazione autentica n. 28.99.
5. Il ricorso e fondato e va accolto. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione che "in tema di imposte sui redditi, l'art. 14 della Legge n. 28.99, secondo il quale l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600.73 - riguardante la ritenuta a titolo di Imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti - deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG, costituisce norma di interpretazione autentica e, quindi, per la sua efficacia retroattiva, si applica anche ai rapporti non ancora definiti, senza che ciò possa dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3,101 e 108 Cost.. Ne consegue che all'anzidetta ritenuta sono assoggettati anche gli enti esclusi dall'IRPEG in virtù dell'art. 88 del D.P.R. n. 917.86, come modificato dall'art. 4 comma terzo bis, del Decreto Legge n. 310.90 convertito con modificazioni nella Legge n. 403.90." In senso conforme Cass. 30.10.2001 n. 13477 e Cass. 22.3.2000 n. 3423.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata. La causa può essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, con la reiezione del ricorso introduttivo presentato dall'Azienda contribuente. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità iniziale della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004