Sentenza 21 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
AULA "A"040 7 6 /02 485 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILE O Consigliere R.G.N. 14385/99 Dott. Michele DE LUCA Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron.9541 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.19.12.2001 da 1) 1 SA IC AL - 2) - B ERT CE NA 3) G H I IN SO 5215 rapp.ti e difesi dagli avv.ti Piergiorgio Raschio e Iside Storace, del Foro di Genova, con i quali elett.te domicilia in Roma, via Pisanelli, n. 02, presso lo studio dell'avv. Maria Cecilia Felsani, giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrenti contro 1 I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in atti, - costituito solo con procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova n. 02506 e 02765/92, non 01964/1998 del 16/28.07.1998, R.G. nn. notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Svolgimento del processo Con separate sentenze nn. 0506 e 0771/96 del 02 aprile e 28 maggio 1996 il Pretore di Genova in parziale accoglimento delle domande proposte da DO TI, VA CE e MA IN, e altri, rigettate altre domande, condannava l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) al pagamento sugli arretrati già corrisposti per perequazione automatica delle quote aggiuntive maturate a 2 2 far data dell'01 gennaio 1988 della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal 121° giorno successivo all'01 gennaio 1988 al 30 dicembre 1991. Il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps, rigettava anche la domanda accolta dal Pretore;
irripetibili le spese del grado. Osservava il Tribunale: l'onere della domanda era in qualche modo immanente al sistema previdenziale, del quale costituiva la regola;
non sussisteva nell'ordinamento positivo la regola che l'ente previdenziale doveva attivarsi di ufficio alla revisione dei trattamenti pensionistici e alla liquidazione delle quote aggiuntive, né in tal senso si era ma laespressa stessa Corte Costituzionale;
non anche in sussisteva, considerazione del presupposto del limite di reddito non comune a tutti i pensionati, un automatismo tra titolarità di pensione e diritto alle quote aggiuntive;
in mancanza di specifica domanda di attivazione della procedura di riliquidazione non sussisteva il diritto agli accessori anche dopo la scadenza del termine di 121 giorni dall' 01 gennaio 1988. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza fra gli originari ricorrenti TI DO, RT VA e IN MA con unico motivo di censura. L'Inps si è costituito depositando solo procura. Motivi della decisione 3 Con l'unico motivo di ricorso TI DO, RT VA e IN MA denunziano violazione ○ falsa applicazione di norme di diritto, e insufficiente e contraddittoria motivazione (artt. 1219, n. 2, c.c. e 7 della legge n. 533 del 1993. Deducovano i ricorrenti che la tutela costituzionale dei crediti previdenziali imponeva di ritenere il credito dell'assicurato ex art. 429 c.p.c. come componente necessaria, ossia indefettibile, del credito principale e quindiavente ad oggetto la prestazione previdenziale, sussistente per il solo fatto obbiettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa dell'Ente. D'altronde, costituiva eccezione al principio che il debito per gli accessori non poteva prescindere dalla presentazione di una domanda e dal delle condizioni di responsabilitàconseguente determinarsi dell'Ente, allorché l'obbligo а provvedere era automaticamente collegato dalla legge al concretizzarsi di una certa fattispecie legale o sia azionato da un diverso fatto propulsivo;
in tale ultima ottica si collocava la fattispecie in esame, essendo stata comunque la domanda proposta a suo tempo per la prestazione riconosciuta (pensione), e non essendo necessaria ulteriore domanda per la riliquidazione disposta ope legis. Il ricorso è fondato. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 12 aprile 1991 n. 156 e 27 aprile 1993 n. 196, il creditore di 4 a prestazioni previdenziali o assistenziali ha diritto a veder incrementato il proprio credito di rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di reiezione della domanda o dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione di essa senza che l'ente destinatario si sia pronunciato O, infine, ove una domanda non sia richiesta, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla nascita del diritto. Inoltre, dopo le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8478 e 8481 del 20 luglio 1993, costituisce ormai giurisprudenza consolidata, della quale ha preso atto anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 1994, il principio che, in ipotesi di obbligazioni previdenziali о assistenziali, il credito degli accessori ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. prescinde (come nel caso di crediti di lavoro) dall'imputabilità soggettiva del ritardo del debitore nell'adempimento, costituendo una componente indefettibile del credito principale avente ad oggetto la prestazione previdenziale o assistenziale. Ciò premesso, Osserva il Collegio che la tesi del Tribunale, circa la non configurabilità, con riguardo dallaall'INPS, della legale responsabilità considerata sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, non tiene conto del fatto che, non essendo nella specie -necessaria in relazione alla disciplina dettata dall'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988, interpretato 5 dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988 e oggetto della sentenza costituzionale n. 72 del 1990 - la preventiva domanda dell'interessato (cfr. Cass. 28 dicembre 1998. n. 12861), la legale responsabilità dell'Istituto, con la conseguente decorrenza del diritto del pensionato а rivalutazione ed interessi, si è realizzata allo spirare della moratoria о spatium deliberandi di centoventi giorni dalla data della nascita del diritto. l'applicabilità dello spatium deliberandi Invero, la quale è stata invece esclusa (cfr., ex multis, anzidetto - Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732 e 22 giugno 1998 n. 6192) con riguardo all'ipotesi (diversa, in quanto caratterizzata da un retroattivo riconoscimento del diritto ab origine) delle quote fisse di cui all'art. 19 della legge n. 843 del 1978 risulta nella specie del tutto coerente con il principio (riaffermato da ultimo da Cass. 27 aprile 1998 n. 4307) secondo cui, quando la legge, nell'attribuire il diritto ad una presentazione previdenziale, non richiede la domanda dell'interessato, la rivalutazione e gli interessi decorrono, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ. (come inciso dalla sentenza costituzionale n. 156 del 1991), dal centoventunesimo giorno successivo alla data dalla quale il diritto è stato riconosciuto. 1 6 E' però da precisare che, nell'ipotesi (ricorrente nella specie e diversa da quella dell'interpretazione autentica о della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma) in cui una legge (nella specie, l'art. 21, comma sesto, 1. 11 marzo 1988 n. 67) attribuisca un beneficio economico con una decorrenza (nella specie, 1° gennaio 1988), anteriore alla sua entrata in vigore (nella specie, 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto (cui rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandi) va identificata non già nel giorno (nella specie, 1° gennaio 1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie ai sensi dell'art. 31 legge 1988 n. 67, il 14 marzo 1988). E' infatti evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto è inconfigurabile qualsiasi azionabile e, per conseguenza, obbligo di provvedere e qualsiasi correlativo ritardo. (In - in parte - dallaquesto senso, il Collegio dissente pronuncia di questa Corte 20 febbraio 1997 n. 1551, che in fattispecie analoga a quella in esame ha riconosciuto gli accessori con decorrenza dallo spirare di centoventi giorni dal 1° gennaio 1988). Conclusivamente (e ribadendosi l'orientamento già espresso in materia da Cass. n. 2552 del 1999, n. 14542 del 2000, n. 2004 del 2001), il ricorso deve essere accolto e la sentenza 1 cassata. 7 Vertendosi in tema di accertato vizio di violazione di legge, e non essendo necessari ulteriori accertamenti, questa Corte, nel pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiara dovuti in favore dei ricorrenti, da parte dell'Inps, interessi e svalutazione monetaria sulla somma capitale già erogata a titolo di quote aggiuntive ex art. 21, 671 n. dal 121° sesto comma, della legge 11 marzo 1988, giorno dalla data di entrata in vigore della detta legge fino al 31 dicembre 1991, e, successivamente, la maggior somma tra interessi e svalutazione monetaria. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.
2. M. C o r t e accoglie il ricorso, cassa la la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara dovuti da parte dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a Salvataci DO, RT VA e IN MA interessi e svalutazione monetaria sulla somma capitale già erogata a titolo di quote aggiuntive ex art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 121° giorno dalla data di entrata in vigore della detta legge fino al 31 dicembre la maggior somma tra interessi e1991, e, successivamente, svalutazione monetaria;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio — Così deciso in Roma il 19 dicembre 2001. h 8 Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giornies difafurilla VI LE incendo Meileo Hill 5 3 - 1 D L 3 N L G 8 E L A . 3 1 7 E E - G . 0 T ' 1 R A E L L S I I O S I E A N R T D D T O I IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR 2002 IL CANCELLIERE 6