Sentenza 28 febbraio 2018
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione reali, è rituale la rinuncia alla sospensione feriale dei termini processuali espressa dall'interessato nei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro a norma dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in quanto, fino allo spirare di tale termine, il predetto provvedimento non diviene esecutivo, con la conseguenza che, cintinuando ad avere vigore il sequestro, trova applicazione l'art. 2-bis della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2018, n. 31981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31981 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2018 |
Testo completo
3 198 1-1 8 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza Camera di Consiglio del 28/02/2018 Registro generale n. 37354/2017 Sentenza n.991/18 Composta dai Consiglieri: No ruolo: 17 Antonella Patrizia Mazzei Presidente Marco Vannucci Francesco Centofanti Gaetano Di Giuro Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: DI NO, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 49/2016 della Corte di Appello di Torino in data 22/02/2017; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 25/07/2016 il Tribunale di Torino applicava a IG NO la sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per anni quattro, respingendo contestualmente la richiesta di confisca di una cospicua serie di beni sequestrati, riportati dettagliatamente in atti e comprendenti conti correnti bancari, libretti postali, 36 unità immobiliari, terreni, un fabbricato rurale, sette autovetture ed un motociclo. Il Tribunale rilevava, quanto alla pericolosità sociale, che essa fosse dimostrata poichè il IG annoverava diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio commessi tra l'anno 1987 e l'anno 2015, era stato condannato con sentenza ancora non definitiva per concorso in omicidio ed era gravato da ulteriori pendenze giudiziarie, soprattutto per reati contro il patrimonio;
inoltre risultava la sua frequentazione di soggetti come IZ CI, CO IT e UC EL, tutti ritenuti inseriti in una compagine criminale di tipo mafioso e di origine siciliana, ma operanti a Venaria Reale;
in ordine ai beni sequestrati, il Tribunale osservava, però, che certamente era emersa in capo al IG la disponibilità di un cospicuo patrimonio e l'esistenza di un rilevante giro di compravendite pur non essendo egli titolare di agenzie immobiliari o di attività di compravendita di veicoli nonché era emerso che egli era stato titolare, attraverso un prestanome, di un banco di frutta e verdura al mercato e di un'attività di gestione di apparecchi di videopoker e di una carrozzeria nonché ancora di una agenzia immobiliare: tuttavia, nonostante si fossero accertati contatti e legami con personaggi di spessore criminale, non era mai risultato dalle indagini un suo inserimento in determinate compagini e, sebbene risultasse la sproporzione tra i beni posseduti e i redditi conosciuti, non vi erano elementi certi per poter attribuire la derivazione delle risorse economiche utilizzate, giacchè egli aveva pur svolto un'attività lavorativa ed i primi acquisti erano stati effettuati con una donazione paterna ed una donazione della famiglia della moglie;
era vero che, nel corso degli anni, aveva commesso furti, ma le indagini circa un suo inserimento nel controllo delle aree mercatali non avevano condotto a risultati, per cui, in definitiva, difettava la prova di un nesso tra le pericolosità sociale e le acquisizioni patrimoniali, considerato che non era stato computato comunque il volume di affari delle sue attività e l'ipotetico ammontare di imposte evase.
2. Avverso il decreto aveva interposto appello l'interessato, evidenziando l'insussistenza di elementi fondati circa l'inserimento in una qualsiasi compagine criminale, l'assenza del proposto da indagini rilevanti, le connotazioni modeste dei furti compiuti (per lo più veicoli), la non definitività della condanna per omicidio e la gravosità della misura applicata. 2 Interponeva appello anche il P.M., che lamentava un travisamento dei fatti e l'omissione di dati rilevanti nonché l'utilizzo di criteri valutativi estranei al procedimento di prevenzione e più simili a quelli della responsabilità penale, evidenziando inoltre l'evidente sproporzione tra beni e redditi, la non giustificabilità di asserite evasioni fiscali e la continuità delle attività illecite.
3. Con decreto in data 22/02/2017 la Corte di Appello di Torino riduceva ad anni due la sorveglianza speciale di p.s. e revocava l'obbligo di soggiorno, ma disponeva la confisca dei beni mobili ed immobili sopra evidenziati, con l'eccezione di tre libretti nominativi intestati ai figli del proposto e dei beni acquisiti dopo il 15/06/2007. Precisava la Corte territoriale che i riferimenti al presunto inserimento del proposto in una compagine criminale erano generici e non riscontrati così come non era sufficiente la qualifica di evasore fiscale di per sé sola per essere considerato socialmente pericoloso;
tuttavia, la sussistenza ed attualità della pericolosità sociale del proposto veniva ritenuta sussistente sulla base dei numerosi precedenti penali (definitivi e non definitivi) per reati contro il patrimonio dispiegatisi con regolarità in un ampio arco di tempo: si trattava di attività delittuose non episodiche, ma reiterate nel tempo e giunte sino ad epoca recentissima (anno 2015); e su questo elemento non dispiegava rilevanza il fatto che egli avesse anche svolto attività lavorativa attraverso prestanomi poiché veniva rilevata la pericolosità sociale di cui all'art. 1 lett. a) del D.L.vo 159 del 2011 (riferita a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi), la quale non richiedeva la strumentalità del delitto a garantire il sostentamento del proposto;
tanto chiarito, si rilevava che il primo decreto non aveva motivato sulla necessità dell'obbligo di soggiorno né esistevano elementi tali da far pensare ad un inserimento in compagini criminali, ma soltanto elementi che dipingevano il IG quale delinquente comune aduso alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, per cui il periodo della misura poteva essere rivisto, eliminando la restrizione maggiore. Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, l'appello del P.M. veniva ritenuto tempestivo: infatti, il IG aveva espresso una rinunzia alla sospensione dei termini per il periodo feriale, ma il suo caso non rientrava in alcune delle ipotesi previste dagli artt. 2, 2 bis e 3 della Legge n. 742 del 1969, per cui la sua rinunzia era priva di effetti e non poteva precludere al P.M. di fruire della sospensione stessa. Nel merito, si riteneva sussistere un'evidente sproporzione tra beni e redditi: il proposto aveva tre figli, nessuno dei quali percepiva reddito, e nel periodo 2003/2012 aveva percepito redditi complessivi per € 304.280,00 (brevi periodi di lavoro dipendente e periodi da imprenditore) mentre la moglie, in quel decennio, aveva percepito la somma di € 19.306,00: al contrario, però, la coppia nel periodo 1989/2013 aveva effettuato plurime operazioni di compravendita immobiliare con un passivo risultante di oltre € 800.000,00 che non trovava giustificazione sulla base dei redditi e 3 nemmeno si giustificava alla stregua delle allegazioni difensive circa i contributi apportati dalle famiglie di origine (da cui andavano sottratti oneri di mantenimento di beni e della famiglia); la Corte territoriale, poi, sottolineava che, in questo ambito, non potevano essere considerate le risorse non fiscalmente dichiarate, poiché comunque la confisca mira a sottrarre la disponibilità di beni frutto di attività illecite e non si verteva in tema di confisca ex art 12 sexies della Legge n. 356 del 1992, ma di confisca di prevenzione;
si constatava che, al fine di provare l'indicazione di prezzi differenti da quelli reali negli acquisti immobiliari, erano state prodotte poche inserzioni pubblicitarie, non corredate da alcuna documentazione.
4. Avverso detto decreto propone ricorso l'interessato NO IG per mezzo del difensore Avv. Davide Richetta.
4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: sostiene che l'appello del ricorrente era stato depositato il 29/07/2016 con contestuale rinunzia alla sospensione feriale dei termini, mentre il P.M. aveva depositato il suo appello soltanto il 05/09/2016, ma la Corte di Appello aveva respinto la deduzione difensiva circa l'intempestività dell'appello del P.M., ritenendo che il caso non rientrasse nelle ipotesi tipizzate e cioè che non si versava in un caso di sequestro di beni poiché esso era stato già revocato in primo grado, senza che avesse influenza la mancata restituzione dei beni medesimi nonostante però il 06/09/2016 la stessa Corte di Appello avesse sospeso la revoca del sequestro;
pertanto la decisione era stata assunta su di un dato formalistico, ma il P.M. con il suo appello aveva chiesto la sospensione della restituzione dei beni e la Corte di Appello aveva così disposto, ma allora esisteva un sequestro ed una ragione di urgenza per limitare il minor tempo possibile quella compressione di diritti: di conseguenza, era corretta la rinunzia alla sospensione feriale dei termini e ciò determinava la tardività dell'appello del P.M. e la sua inammissibilità, poiché il decreto del Tribunale di Torino era stato notificato al P.M. il 26/07/2016 e da questa data decorrevano i dieci giorni per l'impugnazione che, per effetto della rinunzia dell'interessato, scadevano il 05/08/2016. 4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge (anche se il motivo fa riferimento ad una motivazione apparente: la Corte territoriale aveva ritenuto di disporre la confisca ritenendo che il Tribunale avesse rigettato la stessa richiesta sulla base di considerazioni fondate su redditi fiscalmente non dichiarati;
al contrario, era stata ritenuta valida la prova contraria sulla sproporzione tra beni e redditi, poiché il ricorrente aveva sempre svolto attività lavorative ed acquistava e vendeva immobili traendo plusvalenze, senza che si potesse ipotizzare una evasione fiscale pur non avendone alcun elemento dimostrativo;
di conseguenza, la motivazione della Corte di Appello sulla 4 confisca era apparente poiché eccentrica rispetto alle doglianze ed alla decisione di primo grado.
4.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.pen., erronea applicazione di legge sul tema della prova contraria: il Tribunale di Torino aveva ritenuto adeguata la documentazione prodotta dal ricorrente e comprovante le plusvalenze delle sue attività, in uno con la prassi seguita di indicare valori inferiori nelle compravendite immobiliari;
ma la sua posizione di venditore non comportava oneri fiscali, che erano a carico dell'acquirente; invece la Corte di Appello aveva ritenuto non sufficiente il medesimo compendio probatorio, senza considerare che per le operazioni più risalenti non era possibile avere estratti-conto in quanto non conservati dall'istituto bancario, senza spiegare quali dovevano essere le prove contrarie ragionevolmente acquisibili e senza considerare le prassi ordinarie di quel settore.
4.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.pen., erronea applicazione di legge, evidenziando che la parte motiva aveva disposto la confisca dei beni acquisiti successivamente al 15/06/2007, data di commissione di un furto condannato con sentenza 20/02/2014 dalla Corte di Appello di Torino;
tuttavia la data del commesso reato era il 18/06/2007 e nel dispositivo erano stati confiscati anche tre beni acquisiti prima di quella data, per come dimostrato da documenti prodotti (in data 11/09/2016) nonché un compendio immobiliare i cui riferimenti catastali indicavano l'acquisizione in data 15/06/2007: il dispositivo sembrava indicare la confisca di beni acquistati dopo quella data, ma era stata disposta egualmente la confisca (in ogni caso l'aggiudicazione dell'immobile era precedente e cioè del 23/05/2007. 4.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.pen., erronea applicazione di legge in ordine alla confisca di un immobile in Rimini acquistato da un versamento del suocero del IG alla procedura esecutiva, ma non vi era motivazione su questa specifica confisca.
5. Con motivi nuovi l'interessato IG precisava alcune doglianze: così, con riferimento al bene immobile di Venaria Reale, viale Buridani 21, acquistato il dì 11/09/2006 la stessa Corte di Appello, con ordinanza fuori udienza in data 07/09/2017, ne aveva autorizzato la restituzione, ma aveva errato nella indicazione, poiché aveva provveduto soltanto sulla autorimessa pertinenziale, per cui l'autorimessa era stata restituita mentre il bene immobile era rimasto confiscato. Ribadiva le ragioni esposte in ordine alla inammissibilità dell'appello del P.M. poiché secondo la Corte territoriale il diritto di rinunzia alla sospensione feriale era stato esercitato mentre l'interessato aveva di nuovo la disponibilità dei beni, ma in realtà di fatto i beni non erano stati mai restituiti. 5 6. Il PG ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'intero ricorso verte su questioni concernenti la confisca dei beni e non tratta il tema della misura di prevenzione personale. Va detto subito che il primo motivo di ricorso è fondato, e a questa fondatezza consegue l'assorbimento di ogni altra questione, per cui il decreto impugnato dovrà essere annullato limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale.
2. Il primo motivo di doglianza deduce l'inammissibilità della dichiarazione di appello del P.M., in accoglimento del quale la Corte territoriale ha dapprima sospeso il provvedimento di revoca del sequestro di beni disposta dal Tribunale di Torino e poi ha disposto la confisca di parte di essi. Afferma, infatti, il ricorrente che, a seguito della notifica del decreto del Tribunale di Torino del 25/07/2017 (avvenuta il 26/07/2017), in data 29/07/2017 aveva depositato dichiarazione di appello con rinunzia alla sospensione dei termini processuali, ritualmente comunicata al P.M. ed al P.G., con la conseguenza che, scadendo il termine di dieci giorni per l'impugnazione in data 05/08/2017, la dichiarazione di appello del P.M., depositata in data 05/09/2017, era da considerarsi tardiva, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione stessa. Il ricorrente, in particolare, invoca la disciplina di cui all'art. 2 bis della Legge n. 742 del 1969, a tenore della quale la rinunzia alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale si applica ai procedimenti di prevenzione, nel casi di provvisoria esecuzione della misura personale e di sequestro dei beni. Così, in data 29/07/2017 i beni del proposto si trovavano ancora sottoposti a sequestro e la rinunzia ai termini processuali era legittima. Avverso detta conclusione il P.G. sostiene che quella situazione era di mero fatto, poiché, alla ridetta data della rinunzia de qua, i beni non erano più sottoposti a vincolo, appunto in virtù del provvedimento di dissequestro del 25/07/2017: ed anche la Corte territoriale ha ritenuto sulla scorta delle medesime considerazioni - - che la rinunzia fosse intervenuta al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 bis della Legge n. 742 del 1969 e che, in applicazione dell'art. 1 della stessa normativa, i termini per la proposizione dell'atto di impugnazione fossero sospesi, con conseguente valutazione di tempestività dell'appello del P.M. e di legittimità degli atti conseguenti. La doglianza è fondata. Va considerato che l'art. 1 della Legge n. 742 del 1969 (con le modifiche apportate dall'art. 16 della Legge n. 162 del 2014) così recita: «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del 6 periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Parimenti, l'art. 2 bis di questa stessa normativa prevede un'eccezione alla regola generale, così espressa: «Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento». Nella fattispecie, risulta dallo stesso provvedimento del Tribunale di Torino in data 25/07/2016 che una cospicua serie di beni del ricorrente era stata sottoposta a sequestro anticipato: con il menzionato provvedimento veniva respinta la richiesta di confisca dei medesimi beni e veniva disposto il dissequestro dei medesimi e la restituzione agli aventi diritto di tutti i cespiti. Tanto promesso, occorre fare riferimento ad una ulteriore disposizione normativa, e cioè all'art. 27 del D.Lvo n. 159 del 2011, il quale testualmente così prevede: «1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello...>> Ne consegue che l'esecutività del provvedimento di revoca del sequestro e di diniego della confisca si compiva dieci giorni dopo il provvedimento stesso del 25/07/2017: ma, durante questo termine, il provvedimento di sequestro era ancora in atto e quando, in data 29/07/2017, il ricorrente aveva depositato la dichiarazione di appello, ricorreva la condizione del sequestro di beni in atto (di cui all'art. 2 bis sopra citato) ed era quindi il ricorrente legittimato ad esprimere la rinunzia alla sospensione dei termini processuali. Al contrario, la richiesta del P.M. di sospendere la revoca del sequestro era contenuta nello stesso atto di appello, depositato soltanto in data 05/09/2016, e cioè tardivamente rispetto al bene tutelato dalla norma del menzionato art. 2 bis della Legge n. 742 del 1969, ovvero la possibilità per chi sia sottoposto a misura di 7 prevenzione patrimoniale di vedere risolto quanto prima il vincolo che impedisce l'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti: e ciò può essere ottenuto appunto con la rinunzia ai termini di sospensione feriale, al fine di vedere compresso per il minore tempo possibile il più ampio godimento dei propri beni. Va pertanto affermato che non è tempestivamente presentato dopo la scadenza del termine feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, come modificato dall'art. 16, comma 1, d.l. 12/09/2014 n. 132, conv., con modif., in legge 10/11/2014, n. 162, l'appello del pubblico ministero avverso decreto del Tribunale reiettivo di misura di prevenzione patrimoniale (confisca) e applicativo di misura di prevenzione personale, nel caso in cui l'interessato dichiari espressamente di rinunziare alla sospensione dei termini anche al fine di accelerare l'esecutività del provvedimento patrimoniale a sé favorevole, anticipando la decorrenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 27, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per l'esecutività del provvedimento di revoca del sequestro;
con la conseguenza che, intervenuta la rinunzia del proposto alla sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 742 del 1969, e fattane rituale comunicazione al pubblico ministero, il termine di dieci giorni per proporre appello avverso il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale decorre in costanza del periodo feriale e l'impugnazione presentata dal pubblico ministero oltre tale periodo deve ritenersi tardiva come tale, inammissibile. È principio consolidato quello secondo cui, in tema di impugnazioni, spetta al giudice di legittimità, qualora il giudice dell'impugnazione non abbia rilevato l'inammissibilità dell'appello proposto tardivamente, rilevarne e dichiararne l'inammissibilità che, ex art. 591, comma quarto, cod. proc. pen., può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguenza che la relativa decisione deve essere annullata senza rinvio (Sez. 5, n. 43070 del 17/10/2007, Rv. 238500; Sez. 6, n. 24620 del 09/06/2010, Rv. 247721; Sez. 5, n. 7452 del 16/10/2013, Rv. 259528).
3. Il decreto impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale, fermo il resto poiché nessuna doglianza era attinente alla misura di prevenzione personale. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altra doglianza espressa dal ricorrente. La presente sentenza va comunicata al Tribunale di Torino per i provvedimenti conseguenti.
P.Q.M
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla misura di prevenzione patrimoniale, fermo il resto. 8 Dispone la comunicazione della presente sentenza provvedimenti conseguenti. Così deciso il 28 febbraio 2018. Il Consigliere estensore (Antonio Minchella) i DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 LUG 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 9 al Tribunale di Torino per i Il Presidente (Antonella Patrizia Mazzei)Antonellagr.messe