CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2023, n. 29659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29659 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Alessandro Cimmino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. Calabrese, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nei motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29659 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 30/05/2023 Ritenuto in fatto E' stata impugnata con il ricorso per cassazione l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione del 27 gennaio 2023, che ha giudicato in sede di rinvio disposto con sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione del 24 maggio 2022, che aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale del 28 ottobre 2021, a sua volta reiettiva di un'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da SE SE, volta ad ottenere l'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra le condanne inflitte dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 30 gennaio 2007 (irrevocabile il 19 novembre 2019) per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, alla pena inflitta anni 16 di reclusione e dalla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 4 maggio 2004 (irrevocabile il 8 marzo 2007) per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. , 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 1 Legge 2 ottobre 1967 n.895, alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 60.000 di multa. 1.11 giudice del rinvio, con l'ordinanza in questa sede impugnata, ha dichiarato inammissibile l'istanza promossa dal SE sul rilievo che agli atti di quell'ufficio fosse presente un provvedimento emesso il 20 giugno 2019 con il quale il Giudice aveva già rigettato la medesima richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra le sentenze indicate, con ciò integrandosi i presupposti di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. in quanto mera riproposizione di altra istanza, già respinta. 2.11 motivo di ricorso, tramite difensore, deduce violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., sottolineando come l'istanza da ultimo presentata dal SE non si fondasse sui medesimi elementi già posti a base della richiesta rigettata nel 2019, ma presentasse profili di novità a riguardo del richiamo della sentenza della Corte d'appello di Milano del 15 luglio 2002, che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati - di associazione mafiosa ed associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e all'usura - a AB SE, coimputato del SE in entrambi i procedimenti nei quali quest'ultimo ha invocato il riconoscimento del medesimo vincolo. Tale nuova deduzione era stata sviluppata con il deposito di una memoria a sostegno dell'istanza di riconoscimento della continuazione, tanto che, invero, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, annullato con rinvio dalla prima sezione della Corte di Cassazione, era stato di rigetto e non d'inammissibilità. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Alessandro Cimmino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Il difensore del ricorrente, Avv. Calabrese, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nei motivi di impugnazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 collegio osserva che l'ordinanza impugnata, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di SE SE - di applicazione della disciplina del reato continuato a riguardo delle sentenze della Corte d'appello di Milano del 30 gennaio 2007, irrevocabile il 19 novembre 2019 e della Corte d'appello di Reggio Calabria del 4 maggio 2004, irrevocabile il 8 marzo 2007 - sul presupposto della esistenza di un precedente provvedimento del 20 giugno 2019 con cui il Giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato identica richiesta, avente per oggetto le medesime pronunce. 2.11 ricorrente ha proposto il presente ricorso per cassazione senza formulare specifici rilievi sui contenuti della conclusione così rassegnata se non assumendo la sussistenza di un elemento di novità idoneo a superare la preclusione, in sede esecutiva, in tal modo illustrata dall'ordinanza censurata, costituito dal riconoscimento, medio tempore intervenuto, dello stesso vincolo nei confronti di altro originario coimputato. Nel caso di «mera riproposizione» di una richiesta già oggetto di un precedente provvedimento di rigetto, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., qualora l'istanza sia basata sui «medesimi elementi», consente la declaratoria di inammissibilità da parte del giudice o del presidente del collegio con decreto motivato. La norma è espressione del generale principio del ne bis in idem che «permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, in motivazione). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'elemento addotto non idoneo a supportare la nuova richiesta. La difesa del condannato ha replicato, con l'unica ragione di ricorso, rimarcando che l'elemento di novità che attribuirebbe originalità al contenuto dell'istanza è rappresentato dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 15 luglio 2002 nel proc. 4430/01, che ha riguardato la diversa posizione di AB SE, poi coimputato del SE nei - diversi - procedimenti penali in relazione alle cui decisioni irrevocabili quest'ultimo ha richiesto l'applicazione della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen.; quella sentenza, secondo la difesa, aveva riconosciuto a favore del AB, suocero del SE, il vincolo della continuazione tra i 2 "medesimi concreti fatti-reato", ovvero tra le "due concrete associazioni", così riconducendo il gruppo operante in Cologno Monzese, dedito ai traffici di stupefacenti e all'usura, al gruppo originario di stampo mafioso, facente capo alle famiglie AB-Palamara-Bruzzaniti di Africo. 4.L'essenza del ricorso riguarda la possibilità di qualificare l'elemento posto a supporto delle nuove istanze di riconoscimento della continuazione quale prospettazione in grado di superare la, più volte citata, preclusione. Deve essere allora condiviso quanto osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, in armonìa con la giurisprudenza di legittimità (sez. 1,n. 18220 del 17/03/2023,Pesce, non massimata) , ovvero che "la novità dell'elemento di fatto e delle questioni giuridiche che giustificano la ripro posizione dell'istanza al giudice dell'esecuzione devono essere riferiti specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto del precedente provvedimento e non anche a profili ad essi estranei. In particolare, il dato nuovo deve riferirsi al soggetto che propone l'istanza e tale non può ritenersi l'eventuale diverso trattamento riservato ad altri in un diverso procedimento esecutivo, non afferendo la questione alla posizione dell'interessato. Si tratta di una circostanza inidonea a scardinare la citata preclusione sostanziandosi nella difforme valutazione compiuta da un altro giudice di merito in riferimento ad un altro soggetto. Né esiste, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un generico dovere del giudice dell'esecuzione di confrontarsi specificamente con la motivazione adottata da altro giudice in relazione ad una posizione diversa da quella del richiedente l'applicazione della continuazione, non integrando tale motivazione né un nuovo elemento di fatto, né una nuova questione giuridica riferita al condannato. Si tratta, infatti, di una «novità» che afferisce, più propriamente, all'interpretazione delle acquisizioni utili ai fini della decisione sull'istanza di riconoscimento della continuazione e che è non suscettibile di essere inquadrata tra i «fatti» nuovi o le «questioni giuridiche» parimenti nuove fra le quali, certamente, non è compreso il profilo che riguarda la parità di trattamento tra i coimputati che attiene, anch'essa, a profili valutativi di merito insuscettibili di essere fatti valere in sede esecutiva". A ciò deve anche aggiungersi che al ricorso non è stata neppure allegata la citata sentenza della Corte d'appello di Milano del 15 luglio 2002, che ha riguardato il AB e l'assunto riconoscimento della continuazione tra i delitti associativi de quibus, così non consentendo al Collegio di apprezzarne, nemmeno in linea generale, i contenuti ai fini del sindacato di sua competenza. 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 3 Il consigliere estensore \ , k Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/05/2023
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Alessandro Cimmino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, Avv. Calabrese, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nei motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29659 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 30/05/2023 Ritenuto in fatto E' stata impugnata con il ricorso per cassazione l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione del 27 gennaio 2023, che ha giudicato in sede di rinvio disposto con sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione del 24 maggio 2022, che aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale del 28 ottobre 2021, a sua volta reiettiva di un'istanza proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da SE SE, volta ad ottenere l'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra le condanne inflitte dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 30 gennaio 2007 (irrevocabile il 19 novembre 2019) per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, alla pena inflitta anni 16 di reclusione e dalla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 4 maggio 2004 (irrevocabile il 8 marzo 2007) per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. , 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e 1 Legge 2 ottobre 1967 n.895, alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 60.000 di multa. 1.11 giudice del rinvio, con l'ordinanza in questa sede impugnata, ha dichiarato inammissibile l'istanza promossa dal SE sul rilievo che agli atti di quell'ufficio fosse presente un provvedimento emesso il 20 giugno 2019 con il quale il Giudice aveva già rigettato la medesima richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra le sentenze indicate, con ciò integrandosi i presupposti di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. in quanto mera riproposizione di altra istanza, già respinta. 2.11 motivo di ricorso, tramite difensore, deduce violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., sottolineando come l'istanza da ultimo presentata dal SE non si fondasse sui medesimi elementi già posti a base della richiesta rigettata nel 2019, ma presentasse profili di novità a riguardo del richiamo della sentenza della Corte d'appello di Milano del 15 luglio 2002, che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati - di associazione mafiosa ed associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e all'usura - a AB SE, coimputato del SE in entrambi i procedimenti nei quali quest'ultimo ha invocato il riconoscimento del medesimo vincolo. Tale nuova deduzione era stata sviluppata con il deposito di una memoria a sostegno dell'istanza di riconoscimento della continuazione, tanto che, invero, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, annullato con rinvio dalla prima sezione della Corte di Cassazione, era stato di rigetto e non d'inammissibilità. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Alessandro Cimmino, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Il difensore del ricorrente, Avv. Calabrese, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nei motivi di impugnazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 collegio osserva che l'ordinanza impugnata, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di SE SE - di applicazione della disciplina del reato continuato a riguardo delle sentenze della Corte d'appello di Milano del 30 gennaio 2007, irrevocabile il 19 novembre 2019 e della Corte d'appello di Reggio Calabria del 4 maggio 2004, irrevocabile il 8 marzo 2007 - sul presupposto della esistenza di un precedente provvedimento del 20 giugno 2019 con cui il Giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato identica richiesta, avente per oggetto le medesime pronunce. 2.11 ricorrente ha proposto il presente ricorso per cassazione senza formulare specifici rilievi sui contenuti della conclusione così rassegnata se non assumendo la sussistenza di un elemento di novità idoneo a superare la preclusione, in sede esecutiva, in tal modo illustrata dall'ordinanza censurata, costituito dal riconoscimento, medio tempore intervenuto, dello stesso vincolo nei confronti di altro originario coimputato. Nel caso di «mera riproposizione» di una richiesta già oggetto di un precedente provvedimento di rigetto, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., qualora l'istanza sia basata sui «medesimi elementi», consente la declaratoria di inammissibilità da parte del giudice o del presidente del collegio con decreto motivato. La norma è espressione del generale principio del ne bis in idem che «permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, in motivazione). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'elemento addotto non idoneo a supportare la nuova richiesta. La difesa del condannato ha replicato, con l'unica ragione di ricorso, rimarcando che l'elemento di novità che attribuirebbe originalità al contenuto dell'istanza è rappresentato dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 15 luglio 2002 nel proc. 4430/01, che ha riguardato la diversa posizione di AB SE, poi coimputato del SE nei - diversi - procedimenti penali in relazione alle cui decisioni irrevocabili quest'ultimo ha richiesto l'applicazione della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen.; quella sentenza, secondo la difesa, aveva riconosciuto a favore del AB, suocero del SE, il vincolo della continuazione tra i 2 "medesimi concreti fatti-reato", ovvero tra le "due concrete associazioni", così riconducendo il gruppo operante in Cologno Monzese, dedito ai traffici di stupefacenti e all'usura, al gruppo originario di stampo mafioso, facente capo alle famiglie AB-Palamara-Bruzzaniti di Africo. 4.L'essenza del ricorso riguarda la possibilità di qualificare l'elemento posto a supporto delle nuove istanze di riconoscimento della continuazione quale prospettazione in grado di superare la, più volte citata, preclusione. Deve essere allora condiviso quanto osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, in armonìa con la giurisprudenza di legittimità (sez. 1,n. 18220 del 17/03/2023,Pesce, non massimata) , ovvero che "la novità dell'elemento di fatto e delle questioni giuridiche che giustificano la ripro posizione dell'istanza al giudice dell'esecuzione devono essere riferiti specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto del precedente provvedimento e non anche a profili ad essi estranei. In particolare, il dato nuovo deve riferirsi al soggetto che propone l'istanza e tale non può ritenersi l'eventuale diverso trattamento riservato ad altri in un diverso procedimento esecutivo, non afferendo la questione alla posizione dell'interessato. Si tratta di una circostanza inidonea a scardinare la citata preclusione sostanziandosi nella difforme valutazione compiuta da un altro giudice di merito in riferimento ad un altro soggetto. Né esiste, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un generico dovere del giudice dell'esecuzione di confrontarsi specificamente con la motivazione adottata da altro giudice in relazione ad una posizione diversa da quella del richiedente l'applicazione della continuazione, non integrando tale motivazione né un nuovo elemento di fatto, né una nuova questione giuridica riferita al condannato. Si tratta, infatti, di una «novità» che afferisce, più propriamente, all'interpretazione delle acquisizioni utili ai fini della decisione sull'istanza di riconoscimento della continuazione e che è non suscettibile di essere inquadrata tra i «fatti» nuovi o le «questioni giuridiche» parimenti nuove fra le quali, certamente, non è compreso il profilo che riguarda la parità di trattamento tra i coimputati che attiene, anch'essa, a profili valutativi di merito insuscettibili di essere fatti valere in sede esecutiva". A ciò deve anche aggiungersi che al ricorso non è stata neppure allegata la citata sentenza della Corte d'appello di Milano del 15 luglio 2002, che ha riguardato il AB e l'assunto riconoscimento della continuazione tra i delitti associativi de quibus, così non consentendo al Collegio di apprezzarne, nemmeno in linea generale, i contenuti ai fini del sindacato di sua competenza. 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 3 Il consigliere estensore \ , k Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/05/2023