CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 30247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30247 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR DE LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AL RI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 22 dicembre 2022, ha rigettato l'istanza di restituzione in termini per la proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla dimostrazione dell'effettiva conoscenza da parte del ricorrente dell'emissione del decreto penale. L'RI non avrebbe avuto conoscenza dell'avvenuta notifica fino al 17 dicembre 2022 in quanto, trovandosi in Veneto per motivi di lavoro, non veniva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30247 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/04/2023 notiziato da parte dell'anziana madre che aveva ricevuto l'atto in data 23 settembre 2022 Il Giudice, limitandosi ad affermare la regolarità della notifica al domicilio eletto, non avrebbe tenuto conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la regolarità formale della notifica, se non effettuata mani dell'interessato non può essere da sola considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. 3. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza della doglianza dedotta. Diversamente da quanto affermato dalla difesa, il giudice non si è arrestato, all'esame della regolare notificazione dell'atto, ma ha esaminato e valutato anche la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza del decreto penale di condanna. Dalla lettura della ordinanza impugnata emerge che il giudice per le indagini preliminari, con motivazione puntuale ed immune da vizi logici, ha ricostruito i fatti concernenti la comunicazione all'imputato del decreto penale di condanna e valutato l'istanza di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen., sottolineando come il decreto sia stato regolarmente notificato presso il domicilio eletto dall'RI e come l'istante non abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento, notificato a mani della madre convivente. Il giudice di merito, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità, ha evidenziato che la documentazione prodotta dalla difesa è relativa ad un periodo antecedente al ricevimento della notifica in questione e che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo «di aver vissuto e lavorato in Veneto dal mese di settembre -ad es. allegando contratti di lavoro, buste paga e contratti di affitto-». Il giudice adito ha, correttamente, dato seguito ai principi di diritto secondo cui, in tema di restituzione nel termine, grava sul richiedente sia un onere di allegazione in ordine alle ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento sia l'onere di provare il verificarsi di un impedimento che derivi da cause esterne a lui non imputabili. Deve essere, in proposito, ribadito che, in presenza di un'istanza dì restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il giudice è tenuto a verificare che l'istante versi nella condizione di colui che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento esclusivamente sulla base di quanto allegato dall'istante, rimanendo a carico dello stesso le conseguenze della mancata dimostrazione delle ragioni che avrebbero impedito 2 l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato ed escluso ogni onere a carico dell'autorità giudiziaria di compiere verifiche volte a supplire all'omessa allegazione da parte dell'istante (vedi Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018, Varsalona, Rv. 273400-01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706-01; da ultimo Sez. 5, n. 9428 del 19/01/2022, Anastasio, non massimata). Calando i principi ora affermati nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, correttamente il giudice ha escluso che l'AL abbia fornito elementi univoci da cui desumere la mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificatogli con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Sentenza con motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR DE LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AL RI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 22 dicembre 2022, ha rigettato l'istanza di restituzione in termini per la proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla dimostrazione dell'effettiva conoscenza da parte del ricorrente dell'emissione del decreto penale. L'RI non avrebbe avuto conoscenza dell'avvenuta notifica fino al 17 dicembre 2022 in quanto, trovandosi in Veneto per motivi di lavoro, non veniva 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30247 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/04/2023 notiziato da parte dell'anziana madre che aveva ricevuto l'atto in data 23 settembre 2022 Il Giudice, limitandosi ad affermare la regolarità della notifica al domicilio eletto, non avrebbe tenuto conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la regolarità formale della notifica, se non effettuata mani dell'interessato non può essere da sola considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. 3. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza della doglianza dedotta. Diversamente da quanto affermato dalla difesa, il giudice non si è arrestato, all'esame della regolare notificazione dell'atto, ma ha esaminato e valutato anche la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza del decreto penale di condanna. Dalla lettura della ordinanza impugnata emerge che il giudice per le indagini preliminari, con motivazione puntuale ed immune da vizi logici, ha ricostruito i fatti concernenti la comunicazione all'imputato del decreto penale di condanna e valutato l'istanza di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen., sottolineando come il decreto sia stato regolarmente notificato presso il domicilio eletto dall'RI e come l'istante non abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento, notificato a mani della madre convivente. Il giudice di merito, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità, ha evidenziato che la documentazione prodotta dalla difesa è relativa ad un periodo antecedente al ricevimento della notifica in questione e che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo «di aver vissuto e lavorato in Veneto dal mese di settembre -ad es. allegando contratti di lavoro, buste paga e contratti di affitto-». Il giudice adito ha, correttamente, dato seguito ai principi di diritto secondo cui, in tema di restituzione nel termine, grava sul richiedente sia un onere di allegazione in ordine alle ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento sia l'onere di provare il verificarsi di un impedimento che derivi da cause esterne a lui non imputabili. Deve essere, in proposito, ribadito che, in presenza di un'istanza dì restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il giudice è tenuto a verificare che l'istante versi nella condizione di colui che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento esclusivamente sulla base di quanto allegato dall'istante, rimanendo a carico dello stesso le conseguenze della mancata dimostrazione delle ragioni che avrebbero impedito 2 l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato ed escluso ogni onere a carico dell'autorità giudiziaria di compiere verifiche volte a supplire all'omessa allegazione da parte dell'istante (vedi Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018, Varsalona, Rv. 273400-01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706-01; da ultimo Sez. 5, n. 9428 del 19/01/2022, Anastasio, non massimata). Calando i principi ora affermati nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, correttamente il giudice ha escluso che l'AL abbia fornito elementi univoci da cui desumere la mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificatogli con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Sentenza con motivazione semplificata