Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2003, n. 14690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14690 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE . 1 46 9 0/ 0 decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi R.G.N. 6839/00 Dott. Angelo GIULIANO 03 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 25652 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere здор Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud. 26/02/03 Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la difende unitamente all'avvocato EDUARDO IZZO, giusta delega in atti;
ricorrente contro # CATTOLICA ASSICURAZIONE SOCIETA' Coop. a r.l. in persona del suo Direttore Generale e legale dott. Ezio Paolo, elettivamenterappresentente domiciliato in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso 2003 lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che 10 537 difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 372/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, sezione civile emessa il 2/12/1999, depositata il 16/12/99; RG.292/1995; ↓ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato EDUARDO IZZO;
udito l'Avvocato PIER FILIPPO COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del 1° motivo, in subordine rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 11.9.1991 il Presidente del Tribunale di Perugia ingiungeva a ZI MA di pa- gare alla SOC. AT di Assicurazioni la somma di L. 10.500.000, quale differenza dovuta in restituzione tra la somma di L. 26.500.000, versata dalla stessa AT a titolo di acconto nelle more del giudizio relativo al risarcimento dei danni subiti dalla ZI in conseguenza di incidente stradale, e il danno come poi effettivamente determinato in L. 16.000.000 dal Tribunale di Perugia con sentenza del 23.11.1989, pas- sata in giudicato. 2 Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposi- zione la ZI, deducendo a) che la sentenza 23.11.1989 dello stesso Tribunale aveva rigettato la domanda di essa ZI solo per la parte eccedente la -1 somma di L. 26.500.000 già versata dalla compagnia as- sicuratrice e b) che in ogni caso non sussistevano le condizioni per un'azione di ripetizione dell'indebito, avendo l'Assicurazione liberamente apprezzato il danno nella misura spontaneamente versata dichiaratamente a saldo e stralcio di ogni diritto risarcitorio ricono- sciuto a favore della ZI. Si costituiva la società AT contestando le avverse deduzioni. Il Tribunale di Perugia con sentenza del 13.6.1995 accoglieva parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, stabiliva quanto in effetti dovuto in restituzione dalla ZI, determinandola nella som- ma di L. 7.500.000 (rispetto a L. 10.500.000 richieste) alla quale condannava l'opponente). La decisione, gravata da quest'ultima, veniva con- fermata dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza - del 16.12.1999. Per la cassazione di tale sentenza ZI MA ha proposto ricorso affidato a due mezzi di impugnazione. Resiste con controricorso la società AT di Assi- curazioni coop. a r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto il ricorso è ammissibile, poiché va disattesa l'eccezione della controricorrente di inam- missibilità dello stesso "per difetto di valida procura speciale", costituendo ormai principio pacifico che quando la procura è apposta in calce о a margine del ricorso, venendo a costituire un tutt'uno con esso, la specialità è garantita indipendentemente dalle espres- sioni adoperate nella redazione dell'atto. Nel merito va premesso che la Corte d'appello umbra ha stabilito che la società AT di Assicurazioni A non poteva considerarsi vincolata alla somma offerta (di L. 26.500.000), risultata eccessiva rispetto all'effettivo importo dovuto (L. 16.000.000), scaturen- done pertanto il diritto della stessa società assicura- trice alla ripetizione. Ora con il primo motivo ZI MA censura la decisione sotto il profilo della violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.C., con cor- relato vizio di motivazione (ovvero "in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c."). Assume che i giudici di merito hanno fornito una personale interpretazione della precedente sentenza 23.11.1989, che, oltre a non trovare alcun riscontro né letterale né logico, costi- 4 tuisce una arbitraria e illegittima riforma di una sen- tenza con valore di cosa giudicata. La censura è fondata. La predetta sentenza 23.11.1989 così statuiva a fa- vore della ZI: "determinato il danno in lire 16.000.000, rigetta la domanda attrice [cioè della ZI] nella parte eccedente la somma già percepita. " Dichiara le spese del giudizio compensate". Nella motivazione il Tribunale specificava che l'importo di L. 16.000.000 si riferiva esclusivamente al danno subito dalla ZI (L. 12.000.000 per danno biologico e L.
4.000.000 per danno non patrimoniale), dh determinato all'attualità, cui doveva aggiungersi L.
1.000.000 quale rimborso spese di certificazione, peri- zia stragiudiziale ecc.. Concludeva infine affermando che la domanda risarcitoria della ZI potesse essere "considerata pienamente soddisfatta dalla somma già ri- cevuta dall'istante dalla società AT par-i a L. 26.500.000 comprensiva delle spese legali" e che per- tanto riteneva che "null'altro la ZI possa preten- dere neppure in ordine al punto della rifusione delle spese legali che dovranno essere compensate". La sentenza 23.11.1989 del Tribunale di Perugia ri- gettava, dunque, la domanda della ZI solo per la "parte eccedente la somma già percepita" da essa, sì da 5 non poter sussistere dubbi sull'effettivo valore deci- sionale della sentenza che accoglieva la domanda attri- ce nei limiti della somma già versata dalla compagnia assicuratrice. In altri termini la statuizione del Tribunale "rigetta la domanda attrice nella parte eccedente alla ! somma già percepita" - previa precisazione delle somme riconosciute a favore della ZI e previa precisazio- ne che l'importo versato dalla AT era stato di L. 26.500.000 significa che accoglieva la domanda en- tro i limiti della somma già riscossa dalla medesima ZI, attrice in quel giudizio. Palese, pertanto, è il vizio motivazionale della th sentenza impugnata, sotto il profilo logico, in rela- zione al dispositivo e alla motivazione della sentenza formante giudicato esterno. Il primo motivo va quindi accolto, restando assor- bito il secondo. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, ricorrendone le condizioni, va rigettata la domanda della società Cat- tolica di Assicurazioni proposta con ricorso per decre- to ingiuntivo, con condanna della stessa, controricor- rente nel presente giudizio, alle spese dei gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
6 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della AT di Assicurazione proposta con ricorso per decreto ingiuntivo. Condanna la AT a rimbor- sare alla ZI le spese processuali, che liquida in euro 1.800,00, di cui 200,00 per spese, quanto al primo grado;
in euro 2.100,00, di cui 200,00 per spese, quan- de (1.600/00) to al secondo grado;
in euro 16000,00%, di cui 100,00 per spese, quanto al giudizio di Cassazione. Così deciso, il 26.2.2003 Ziations Il C sigliere est.Consiglie Il Presidente Harbere IL CANCELLIERE C Dott.ssa Maria Ajello Depositata in Cancelleria oggi - OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 7 1