Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente, a tal fine, il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale secondo cui, alla luce della latitanza del soggetto protrattasi per oltre un anno e dei vincoli familistici del proposto con i promotori, il decorso di un periodo di circa sei anni dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione alla sentenza definitiva di condanna, non fosse sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2016, n. 52775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52775 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
527 75 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1675 Domenico Carcano - Presidente - Giorgio Fidelbo - Relatore - CC 10/11/2016 - Orlando Villoni R.G.N. 13579/16 Emanuele Di Salvo Laura Scalia ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da CE RA, nato a [...] allo Jonio il 21/05/1983 avverso il decreto del 20/02/2015 emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L'avvocato Lucio Esbardo ricorre contro il decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato nei confronti del suo assistito, RA CE, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni nonché la confisca di una serie di beni, intestati anche a terzi. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge, in quanto la misura di prevenzione personale sarebbe stata applicata solo in base alle risultanze del procedimento penale in cui il prevenuto è stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, senza verificare l'attualità della sua pericolosità e omettendo di considerare le argomentazioni difensive che avevano evidenziato l'interruzione della permanenza dello stesso reato associativo sin dal 2007, epoca in cui il clan AN, al quale il CE avrebbe aderito, era stato di fatto smantellato e lo stesso prevenuto arrestato. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 765, e di conseguenza la nullità del sequestro e della successiva confisca, assumendo che i beni in questione erano stati acquistati dal CE e da terzi due anni prima rispetto alla proposta della misura di prevenzione. Inoltre, per quanto riguarda i beni intestati allo stesso prevenuto, si censura l'esistenza di una sproporzione tra i redditi e i beni posseduti. Riguardo ai beni intestati alla madre, RI EP AN, e a IU LI, si contesta la decisione della Corte d'appello che li ha ritenuti fittiziamente intestati. Successivamente, l'avvocato Vincenzo Belvedere ha depositato una memoria in cui ha censurato le richieste del Procuratore generale, ribadendo i motivi del ricorso. Con particolare riferimento alla confisca ha sottolineato che la mancanza del presupposto della attualità della pericolosità farebbe venire meno il provvedimento di natura patrimoniale, in quanto deve trovare applicazione la disciplina precedente la legge n. 94 del 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sono tutti manifestamente infondati.
2. Per quanto riguarda la misura di prevenzione personale si osserva che questa Corte, sulla base di un indirizzo consolidato, ritiene che quando il giudice della prevenzione ha fornito adeguata motivazione sulla sussistenza della partecipazione del proposto ad una associazione mafiosa e non 2 sussistono elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso (Sez. 2, n. 8106 del 21/01/2016, Pierro;
Sez. 6, n. 950 del 22/03/1999, Riela;
Sez. 1, n. 5760 del 20/11/1998, Iorio;
Sez. 1, n. 461 del 27/01/1998, La Rocca). La Corte d'appello ha correttamente applicato tali principi e, infatti, pur riconoscendo il ruolo minore del CE nella struttura associativa, ha comunque affermato la sicura sintomaticità della sua appartenenza, precisando che l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, disposta di recente, rivela una attenuazione delle esigenze cautelari nel procedimento penale, ma non è certo un elemento da cui desumere il venir meno della pericolosità sociale. Tale conclusione, del tutto logica, non viene messa in crisi dalla asserita "dissoluzione" del gruppo criminoso, per effetto degli arresti del 2007, in quanto si tratta di circostanza prospettata dalla difesa, ma che i giudici hanno ritenuto non dimostrativa della totale disarticolazione del sodalizio e, soprattutto, smentita dalla relazione familistica tra il CE ed i promotori dell'associazione mafiosa. Neppure il decorso del tempo appare decisivo per escludere la pericolosità del proposto in assenza di elementi da cui desumere che l'appartenenza al gruppo criminale sia venuta meno: peraltro, nella specie, l'elemento temporale non appare obiettivamente rilevante considerato che il CE risulta essere stato latitante dal luglio 2007 al dicembre 2008, il provvedimento con cui gli è stata applicata la misura di prevenzione personale è del settembre 2009 e la sentenza definitiva di condanna per partecipazione ad associazione, che ha confermato quella del G.u.p. del dicembre 2008, è del febbraio 2015. 3. In relazione alla misura di prevenzione patrimoniale, si osserva che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto irrilevante l'obiezione formulata nel ricorso in ordine ai trasferimenti effettuati in favore dei familiari nel biennio anteriore alla proposta, in quanto tale limite temporale non impedisce che anche beni formalmente acquisiti dai prossimi congiunti in periodo antecedente al biennio possano essere considerati fittiziamente intestati e quindi assoggettabili alla misura ablatoria quando non sia dimostrata la 3 legittima provenienza e il familiare convivente sia sprovvisto delle necessarie capacità economiche a giustificare l'acquisto. Per il resto le censure puntano a contestare le valutazioni peritali, coinvolgendo quindi questioni di fatto, eventualmente rilevanti ai fini della motivazione, in ogni caso non deducibili in questa sede. Anche le contestazioni attinenti la sproporzione tra redditi e beni posseduti dal proposto finiscono per attingere la motivazione del provvedimento, configurando un vizio che non trova spazio nel ricorso per cassazione in questa materia. Peraltro, occorre precisare che la Corte d'appello ha offerto ampie e complete valutazioni in ordine alla sproporzione delle acquisizioni patrimoniali rispetto alle fonti di reddito.
4. Infine, per quanto concerne i motivi relativi alle confische riguardanti i beni intestati a terzi, si deve ribadire l'orientamento secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniali è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del proposto avverso i provvedimenti di confisca di beni immobili ritenuti fittiziamente intestati a terzi, in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta al terzo apparente intestatario (Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010, Bifulco).
5. In conclusione, la manifesta infondatezza dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Eidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Domenico Carcano 13 DIC 198 IL FUNZONA GIUDIZIARIO A M E R Hiera Esposito 4